Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 531/2020
ECLI:EU:C:2020:634
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0539
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
3 settembre 2020 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione europea – Regolamento (UE) n. 531/2012 – Articolo 6 bis – Articolo 6 sexies, paragrafo 3 – Obbligo per i fornitori di roaming di applicare automaticamente la tariffa di roaming regolamentata – Applicazione ai consumatori che hanno optato per una tariffa di roaming specifica anteriormente all’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 531/2012»
Nella causa C‑539/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania), con decisione del 4 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 15 luglio 2019, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – [OSCURATO:PERSONA] eV
contro
[OSCURATO:PERSONA]H & Co. OHG,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, J. Malenovský e N. Wahl (relatore), giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. OHG, da H. Plassmeier, Rechtsanwalt;
–
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;
–
per la Commissione europea, da G. Braun e L. Nicolae, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 bis e dell’articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (
GU 2012, L 172, pag. 10
), come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (
GU 2015, L 310, pag. 1
; in prosieguo: il «regolamento n. 531/2012»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. OHG, un fornitore di servizi di telecomunicazioni che agisce, in particolare, con il nome di «O2», e il [OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – [OSCURATO:PERSONA] eV (Unione federale delle centrali e delle associazioni dei consumatori, Germania) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») in relazione a un’azione inibitoria proposta da quest’ultimo contro talune pratiche della O2 relative alle modalità di passaggio alla nuova tariffa di roaming regolamentata a livello dell’Unione europea, in seguito all’abolizione, a decorrere dal 15 giugno 2017, dei sovrapprezzi di roaming al dettaglio all’interno dell’Unione.
Contesto normativo
Regolamento n. 531/2012
3
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera r), del regolamento n. 531/2012, il «prezzo al dettaglio nazionale» è definito come segue:
«una tariffa al dettaglio nazionale per unità del fornitore di roaming applicabile alle chiamate effettuate e ai messaggi SMS inviati (da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all’interno dello stesso Stato membro) e ai dati consumati da un cliente; nel caso in cui non vi sia una specifica tariffa unitaria al dettaglio nazionale, si ritiene che il prezzo al dettaglio nazionale sia lo stesso meccanismo di tariffazione applicato al cliente per le chiamate effettuate e i messaggi SMS inviati (da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all’interno dello stesso Stato membro), e i dati consumati nello Stato membro di tale cliente».
4
L’articolo 6
bis
di tale regolamento, intitolato «Abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio», dispone quanto segue:
«A decorrere dal 15 giugno 2017, [...] i fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali nei confronti dei clienti in roaming in qualsiasi Stato membro per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di messaggi SMS in roaming regolamentati e per l’utilizzo di servizi di dati in roaming regolamentati, compresi i messaggi MMS, né applicano alcuna tariffa generale per consentire l’utilizzo all’estero di apparecchiature terminali o servizi, fatti salvi gli articoli 6
ter
e 6
quater
».
5
L’articolo 6
ter
dello stesso regolamento, intitolato «Utilizzo corretto», è formulato nei termini seguenti:
«1. I fornitori di roaming possono applicare [...] una “politica di utilizzo corretto” al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al livello di prezzo al dettaglio nazionale applicabile, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti in roaming, come l’utilizzo da parte dei clienti in roaming di tali servizi in uno Stato membro diverso da quello del loro fornitore nazionale per scopi diversi dal viaggio occasionale.
Una politica di utilizzo corretto consente ai clienti del fornitore di roaming di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile che sono coerenti con i rispettivi piani tariffari.
2. L’articolo 6
sexies
si applica ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati che vanno oltre i limiti previsti da qualsiasi politica di utilizzo corretto».
6
Ai sensi dell’articolo 6
quater
, paragrafo 1, del regolamento n. 531/2012, intitolato «Sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio»:
«In circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming regolamentati a norma degli articoli 6
bis
e 6
ter
dalle sue entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di tali servizi, detto fornitore di roaming può chiedere l’autorizzazione di applicare un sovrapprezzo. Tale sovrapprezzo è applicato solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all’ingrosso applicabili».
7
L’articolo 6
sexies
di tale regolamento, intitolato «Fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati», ai paragrafi 1 e 3, enuncia quanto segue:
«1. Fatto salvo il secondo comma, il fornitore di roaming che applichi un sovrapprezzo per il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati eccedente qualsiasi limite previsto dalla politica di utilizzo corretto soddisfa i seguenti requisiti (al netto dell’IVA):
(...)
3. I fornitori di roaming possono offrire e i clienti in roaming possono scegliere deliberatamente una tariffa di roaming diversa da quella di cui agli articoli 6
bis
, 6
ter
e 6
quater
, e al paragrafo 1 del presente articolo, grazie a cui i clienti in roaming usufruiscono, per servizi di roaming regolamentato, di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti. Il fornitore di roaming rammenta a tali clienti in roaming la natura dei vantaggi del roaming a cui rinunciano.
Fatto salvo il primo comma, i fornitori di roaming applicano automaticamente una tariffa conformemente agli articoli 6
bis
e 6
ter
, e al paragrafo 1 del presente articolo a tutti i clienti in roaming, nuovi o esistenti.
Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a una tariffa fissata a norma degli articoli 6
bis
, 6
ter
, 6
quater
e del paragrafo 1 del presente articolo o di rinunciarvi. Quando i clienti in roaming scelgono deliberatamente di rinunciare o di tornare a una tariffa fissata a norma degli articoli 6
bis
, 6
ter
, 6
quater
e del paragrafo 1 del presente articolo, ogni cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni degli elementi dell’abbonamento diversi dal roaming. I fornitori di roaming possono ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo non superiore a due mesi».
8
L’articolo 6
septies
di detto regolamento, intitolato «Sovrapprezzi transitori di roaming al dettaglio», così dispone:
«1. Dal 30 aprile 2016 al 14 giugno 2017, i fornitori di roaming possono applicare un sovrapprezzo rispetto al prezzo al dettaglio nazionale per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati.
2. Nel periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’articolo 6
sexies
si applica
mutatis mutandis
».
9
L’articolo 14 del regolamento n. 531/2012, intitolato «Trasparenza delle tariffe al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming», al paragrafo 3, prevede quanto segue:
«I fornitori di roaming forniscono a tutti i clienti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. Essi aggiornano inoltre senza indebito ritardo i propri clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili a ogni variazione delle stesse.
Successivamente i fornitori di roaming inviano, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un’altra tariffa».
Regolamento n. 2015/2120
10
I considerando 21 e 25 del regolamento n. 2015/2120 così recitano:
«(21)
L’obiettivo strategico del [regolamento n. 531/2012 nella sua versione iniziale] è azzerare la differenza tra tariffe di roaming e tariffe nazionali. Tuttavia, l’obiettivo ultimo di eliminare la differenza tra le tariffe nazionali e le tariffe di roaming non può essere conseguito in maniera sostenibile con il livello di tariffe all’ingrosso osservato. Pertanto, il presente regolamento stabilisce che è opportuno abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio a decorrere dal 15 giugno 2017, a condizione che siano stati affrontati i problemi attualmente registrati nei mercati del roaming all’ingrosso. Al riguardo la Commissione [europea] dovrebbe procedere al riesame del mercato del roaming all’ingrosso e dovrebbe presentare una proposta legislativa sulla base dei risultati di tale riesame.
(...)
(25)
Per assicurare una transizione agevole dal regolamento [n. 531/2012 nella sua versione iniziale] all’abolizione dei sovrapprezzi di roaming al dettaglio, il presente regolamento dovrebbe introdurre un periodo transitorio, in cui i fornitori di roaming dovrebbero poter aggiungere una maggiorazione ai prezzi nazionali per i servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti. Detto regime transitorio dovrebbe già preparare al cambiamento di approccio radicale, incorporando il roaming su scala di Unione quale parte integrante dei piani tariffari nazionali offerti nei diversi mercati nazionali. Il punto di partenza del regime transitorio dovrebbe pertanto essere i rispettivi prezzi nazionali al dettaglio, che possono essere soggetti a un sovrapprezzo non superiore alla tariffa massima di roaming all’ingrosso applicabile nel periodo immediatamente precedente il periodo transitorio. Detto regime transitorio dovrebbe inoltre assicurare tagli tariffari sostanziali ai clienti a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento e non dovrebbe in nessun caso, allorché il sovrapprezzo è aggiunto al prezzo al dettaglio nazionale, comportare prezzi di roaming al dettaglio superiori alle tariffe massime di roaming al dettaglio regolamentato applicabile nel periodo immediatamente precedente il periodo transitorio».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
11
[OSCURATO:PERSONA] è un fornitore di servizi di telecomunicazioni che offre, in particolare, servizi di comunicazioni mobili, con il nome di «O2».
12
A seguito dell’adozione del regolamento 2015/2120, la O2 ha pubblicato sul suo sito [OSCURATO:PERSONA] www.o2online.de informazioni relative alle modalità di passaggio alla nuova tariffa di roaming regolamentata a livello dell’Unione, corrispondente, in linea di principio, al servizio «
Roam like at home
» (roaming a tariffa nazionale) (in prosieguo: il «RATN»). Più precisamente, nella scheda intitolata «Informazioni generali» di tale sito è indicato quanto segue:
«Dal 22 maggio 2017 tutti i clienti O2 possono passare, mediante SMS, alla tariffa di roaming UE regolamentata. A tal fine, invia un SMS con la parola “SI” al numero 65544 per passare automaticamente a tale tariffa. Al termine del passaggio riceverai un SMS di conferma».
13
Dalla scheda intitolata «Come beneficiare della tariffa di roaming UE regolamentata?» di detto sito emerge quanto segue:
«In linea di principio, puoi passare alla tariffa di roaming UE regolamentata in qualsiasi momento e in tutta semplicità utilizzando l’applicazione [informatica] O2. Dal 22 maggio 2017 tutti i clienti O2 possono passare alla tariffa di roaming UE regolamentata anche mediante SMS. A tal fine, invia un SMS con la parola “SI” al numero 65544 per passare automaticamente alla tariffa regolamentata. Al termine del passaggio riceverai un SMS di conferma.
Se già disponi oggi della tariffa di roaming UE regolamentata (denominata anche “
[OSCURATO:PERSONA]
” [pacchetto roaming di base] o “
Weltzonenpack
” [pacchetto zona mondiale] e “
[OSCURATO:PERSONA]
” [internet mobile estero]), passerai automaticamente alla nuova tariffa al più tardi entro il 15 giugno 2017 senza alcun intervento da parte tua. La tua attuale tariffa di roaming UE regolamentata sarà poi automaticamente sostituita dalla nuova tariffa di roaming UE regolamentata; dal 15 giugno 2017 beneficerai così delle condizioni interne della tua tariffa (per chiamate, SMS e utilizzo dei dati) anche negli altri paesi [dell’Unione]».
14
Secondo il [OSCURATO:PERSONA], le modalità di passaggio alla nuova tariffa di roaming regolamentata, come indicate sul sito [OSCURATO:PERSONA] della O2, richiedevano, in sostanza, che i clienti O2 che, prima del 15 giugno 2017, disponevano di una tariffa diversa dalla tariffa di roaming regolamentata (in prosieguo: l’«altra tariffa» o la «tariffa alternativa»), trasmettessero alla O2 una dichiarazione specifica per poter beneficiare dei vantaggi della nuova tariffa di roaming regolamentata, e in particolare del RATN, inviando un SMS e/o utilizzando l’applicazione informatica O2. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che tale pratica fosse contraria segnatamente all’articolo 6 bis e all’articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento n. 531/2012, ha adito il giudice del rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania), con un’azione inibitoria diretta contro tale pratica.
15
Nell’ambito di tale azione, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in forza di tali disposizioni, il RATN doveva essere automaticamente applicato a tutti i consumatori a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, vale a dire il 15 giugno 2017. La O2 sarebbe quindi tenuta a garantire che tutti i suoi clienti beneficino automaticamente del RATN, indipendentemente dal fatto che in precedenza essi abbiano optato o meno per la tariffa alternativa. Pertanto, la O2 non può richiedere ai suoi clienti che dispongono di un’altra tariffa di manifestare la loro volontà di cambiare tariffa per beneficiare del RATN.
16
[OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, sostiene che, nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 531/2012, occorre distinguere tra due tipi di tariffa di roaming, ossia la tariffa regolamentata e la cosiddetta tariffa «alternativa». La tariffa regolamentata sarebbe una tariffa standard alla quale, in linea di principio, non potrebbe essere applicato alcun sovrapprezzo rispetto alla tariffa al dettaglio nazionale, mentre la tariffa alternativa potrebbe prevedere condizioni diverse da quelle della tariffa al dettaglio nazionale. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale regolamento richiedeva che i clienti che disponevano della tariffa regolamentata prima del 15 giugno 2017 beneficiassero automaticamente del RATN. Per contro, ai sensi dell’articolo 6 sexies, paragrafo 3, del medesimo regolamento, l’obbligo di passare automaticamente al RATN non si applicherebbe ai clienti che disponevano della tariffa alternativa alla data del 15 giugno 2017.
17
Il giudice del rinvio ritiene che la questione se, a partire dal 15 giugno 2017, la nuova tariffa di roaming regolamentata dovesse essere applicata automaticamente a tutti i clienti sia determinante per dirimere la controversia principale, visto che, anche dopo la data limite del 15 giugno 2017, la O2 non aveva fatto fruire di tale tariffa tutti i clienti che erano soggetti alla tariffa alternativa.
18
In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 6 bis e l’articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012 debbano essere interpretati nel senso che, al 15 giugno 2017, gli operatori di telefonia mobile debbano applicare automaticamente a tutti i clienti la tariffa regolamentata a norma dell’articolo 6 bis del regolamento stesso, a prescindere dal fatto che, sino a quella data, i clienti medesimi beneficiassero di una tariffa regolamentata o di una tariffa di roaming speciale, cosiddetta alternativa».
Sulla questione pregiudiziale
19
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 bis e l’articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento n. 531/2012 debbano essere interpretati nel senso che la nuova tariffa di roaming regolamentata di cui all’articolo 6 bis di tale regolamento si applica automaticamente, a decorrere dal 15 giugno 2017, non solo ai clienti che disponevano già di una tariffa di roaming regolamentata, ma anche ai clienti che, fino a tale data, avevano optato per un’altra tariffa.
20
Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare che, conformemente a una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tenere conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa in cui essa si colloca (sentenza del 3 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑197/18
,
EU:C:2019:824
, punto
48
e giurisprudenza ivi citata).
21
In primo luogo, occorre rilevare, innanzitutto, che dalla formulazione dell’articolo 6 bis del regolamento n. 531/2012 emerge che il passaggio al RATN doveva essere effettuato in modo generale, a decorrere dal 15 giugno 2017, «nei confronti dei clienti in roaming in qualsiasi Stato membro», senza che tale disposizione contenga eccezioni o riserve relative a tali «clienti in roaming» né, a fortiori, riserve relative alla questione se tali clienti avessero fino ad allora fruito di un’altra tariffa. In effetti, le uniche riserve espresse all’articolo 6 bis del regolamento n. 531/2012 derivano dall’articolo 6 ter, intitolato «Utilizzo corretto», e dall’articolo 6 quater, intitolato «Sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio», di tale regolamento, che stabiliscono l’ambito entro il quale i fornitori di roaming possono, rispettivamente, attuare una politica di utilizzo corretto del RATN e, in via eccezionale, applicare sovrapprezzi del roaming.
22
Inoltre, il carattere automatico del passaggio alla tariffa di roaming regolamentata nei confronti di tutti i clienti è confermato dal tenore letterale delle disposizioni dell’articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento n. 531/2012.
23
Infatti, da un lato, il primo comma di tale disposizione prevede la possibilità per i fornitori di roaming di «offrire» e ai clienti in roaming di «scegliere deliberatamente» una «tariffa di roaming diversa da quella di cui agli articoli 6
bis
, 6
ter
e 6
quater
, [...] che sarebbe stata applicata altrimenti». L’articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento n. 531/2012 istituisce pertanto un regime derogatorio (
opt-out
), in base al quale, in sostanza, se un cliente non desidera beneficiare del RATN, deve dichiararlo espressamente. Tale interpretazione è inoltre confermata dall’ultima frase del primo comma di tale disposizione, ai termini della quale «[i]l fornitore di roaming rammenta a tali clienti in roaming la natura dei vantaggi del roaming a cui rinunciano [se scelgono una tariffa di roaming diversa da quella fissata a norma degli articoli 6
bis
, 6
ter
e 6
quater
di tale regolamento]». Inoltre, il testo della medesima disposizione non fissa un ambito temporale per la sua applicazione, il che consente di dedurne che tale scelta di
opt-out
poteva essere effettuata anche prima della data limite del 15 giugno 2017. Pertanto, ai fini dell’esercizio di una scelta del genere prima di detta data e del mantenimento di un’altra tariffa dopo la stessa, i fornitori di roaming erano tenuti a contattare, prima di quella stessa data, i clienti considerati per chiedere loro se desiderassero mantenere l’altra tariffa, rammentando loro «la natura dei vantaggi del roaming a cui [avrebbero rinunciato]». Conformemente a tale norma, il cliente, in caso di risposta negativa o di mancata risposta, era automaticamente soggetto alla tariffa di RATN.
24
Dall’altro lato, il secondo comma dell’articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento n. 531/2012 conferma che «i fornitori di roaming applicano automaticamente [la tariffa di roaming regolamentata] a tutti i clienti in roaming, nuovi o esistenti». Pertanto, è inequivocabile che tale applicazione automatica riguardi «tutti i clienti», senza distinzione a seconda del profilo dei clienti o della tariffa ad essi fino ad allora applicabile. In tal senso, l’espressione iniziale del secondo comma («[f]atto salvo il primo comma») serve a sottolineare che l’altra tariffa può continuare a essere offerta anche dopo l’entrata in vigore della tariffa di RATN, purché siano soddisfatte le condizioni del primo comma di detto articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento n. 531/2012 e in particolare purché il cliente l’abbia «deliberatamente scelta».
25
In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inseriscono l’articolo 6 bis e l’articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento n. 531/2012, occorre rilevare che tali disposizioni sono state introdotte dal regolamento 2015/2120 ai fini dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio all’interno dell’Unione.
26
Infatti, come risulta dal considerando 21 del regolamento 2015/2120, il legislatore dell’Unione ha constatato che, tenuto conto del livello di tariffe all’ingrosso osservato, l’eliminazione della differenza tra le tariffe nazionali e le tariffe di roaming, la quale costituiva l’obiettivo ultimo del regolamento n. 531/2012, come enunciato dal considerando 3 di tale regolamento nella versione iniziale, non poteva essere conseguita in maniera sostenibile, ragion per cui si è deciso di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio a decorrere dal 15 giugno 2017.
27
Il carattere automatico di tale passaggio al RATN risulta inoltre dal considerando 25 del regolamento 2015/2120, che prevede un «periodo transitorio, in cui i fornitori di roaming dovrebbero poter aggiungere una maggiorazione ai prezzi nazionali [...]», senza tuttavia fare riferimento all’altra tariffa, né tanto meno alla possibilità di subordinare l’applicazione del RATN a una corrispondente dichiarazione da parte dei clienti ai fornitori.
28
A tal riguardo, si deve considerare che il regolamento n. 531/2012 nella sua versione iniziale mirava certamente a stabilire, a livello di Unione, la tariffa massima al dettaglio attraverso una tariffa regolamentata, detta «eurotariffa», e prevedeva che quest’ultima si applicasse automaticamente, a partire dal 1
o
luglio 2012, a tutti i clienti in roaming esistenti, ad eccezione di quelli che avevano già deliberatamente optato per una tariffa di roaming diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata in mancanza di tale scelta. Ciò è attestato dai considerando 48 e 77 del regolamento n. 531/2012 nella sua versione iniziale, nonché, per quanto riguarda l’«eurotariffa per chiamate vocali», l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento, relativamente all’«eurotariffa SMS», l’articolo 10, paragrafi 2 e 4, di tale regolamento e, per quanto riguarda l’«eurotariffa per i dati», l’articolo 13, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento.
29
Tuttavia, tutte queste disposizioni della versione iniziale del regolamento n. 531/2012 relative all’applicazione automatica dell’eurotariffa, non solo sono state abrogate, ma, inoltre, rispondevano a una diversa ratio legis, secondo cui il cliente poteva fruire di un’altra tariffa che era inferiore all’eurotariffa. Così, in particolare, l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 531/2012 nella sua versione iniziale si riferisce a una «tariffa manifestamente inferiore rispetto all’eurotariffa per i dati».
30
Per contro, nel caso del RATN, è esclusa, in linea di principio, una differenza di prezzo tra l’altra tariffa di roaming nell’Unione e la tariffa di roaming regolamentata.
31
Pertanto, pur non essendo escluso che il passaggio automatico al RATN possa, in alcuni casi, a seguito di un eventuale adeguamento del contratto di roaming, avere come conseguenza la revoca di determinati vantaggi legati alle esigenze individuali di un cliente, è inequivocabile la volontà del legislatore dell’Unione di dare preferenza all’introduzione automatica del RATN nei confronti di tutti i clienti.
32
In terzo luogo, tale interpretazione è corroborata dall’obiettivo perseguito dal regolamento n. 531/2012, che, come risulta dal suo articolo 1, paragrafo 2, e dal considerando 21 del regolamento 2015/2120, consiste nel «realizzare un mercato interno dei servizi di comunicazioni mobili e in definitiva senza distinzioni tra tariffe nazionali e tariffe di roaming». Pertanto, se è vero che il passaggio automatico al RATN per tutti i clienti in roaming è pienamente conforme a tale obiettivo, l’esigenza di un’attivazione del RATN mediante un’esplicita manifestazione di volontà (
opt-in
) rischierebbe, al contrario, di disattendere tale obiettivo nelle situazioni in cui l’altra tariffa rimanga superiore alla tariffa nazionale.
33
A tal riguardo, occorre sottolineare che i regimi di
opt-in
e di
opt-out
comportano disagi equivalenti per i clienti, nei limiti in cui entrambi consistono nell’invitare questi ultimi a manifestare la loro volontà al fornitore di roaming. Tuttavia, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che il sistema di passaggio automatico al RATN fosse il sistema che consentiva in modo più efficace, in particolare per il fatto che, in un regime derogatorio (
opt-out
), il silenzio equivale all’approvazione del RATN, di raggiungere l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 531/2012, consistente nella realizzazione di un mercato interno dei servizi di comunicazioni mobili e senza distinzioni tra tariffe nazionali e tariffe di roaming.
34
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 6 bis e l’articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento n. 531/2012 devono essere interpretati nel senso che, a decorrere dal 15 giugno 2017, i fornitori di roaming erano tenuti ad applicare automaticamente a tutti i loro clienti la tariffa di roaming regolamentata prevista, segnatamente, all’articolo 6 bis di tale regolamento, indipendentemente dal fatto che tali clienti avessero in precedenza optato per una tariffa di roaming regolamentata o per un’altra tariffa, a meno che essi non abbiano espressamente manifestato, prima della data limite del 15 giugno 2017, la scelta di fruire di tale altra tariffa, conformemente alla procedura prevista al riguardo dall’articolo 6 sexies, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.
Sulle spese
35
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 6 bis e l’articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, devono essere interpretati nel senso che, a decorrere dal 15 giugno 2017, i fornitori di roaming erano tenuti ad applicare automaticamente a tutti i loro clienti la tariffa di roaming regolamentata prevista, segnatamente, all’articolo 6 bis di tale regolamento, indipendentemente dal fatto che tali clienti avessero in precedenza optato per una tariffa di roaming regolamentata o per un’altra tariffa, a meno che essi non abbiano espressamente manifestato, prima della data limite del 15 giugno 2017, la scelta di fruire di tale altra tariffa, conformemente alla procedura prevista al riguardo dall’articolo 6 sexies, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.