CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20989/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;a OSSERVA Ritenuto che il difensore [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce l'inosservanza degli artt. 62-bis e 131-bis cod. pen. con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il vizio di mancanza di motivazione sul punto; Considerato che entrambe le censure, essendo dedotte in termini puramente apodittici, sono inammissibili per aspecificità; Ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, 5., 281521); Rilevato che, peraltro, entrambe le censure sono manifestamente infondate, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, ha precisato che nel caso di specie osta all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. l'abitualità della condotta illecita, desunta dai precedenti penali del ricorrente, e le circostanze attenuanti generiche sono state già applicate in primo grado in misura equivalente alla contestata recidiva in ragione del tipo di recidiva accertato e della gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda P.Q.M