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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40999/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 31luglio 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto che ha rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercizio della professione forense, misura applicata al ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 314 cod. pen.

Deduce cinque motivi di ricorso, tra loro logicamente connessi con i quali denuncia la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. a) e c), e 275 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione sulla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari e di omessa valutazione della sentenza emessa dalla Sesta sezione di questa Corte n. 10081 del 2025 con la quale è stata annullata con rinvio l’ordinanza genetica applicativa della misura degli arresti domiciliari.

In primo luogo, si censura la ritenuta persistenza del pericolo di inquinamento probatorio, non considerato dall’ordinanza del 20/2/25 con cui il Giudice per le indagini preliminari ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con l’attuale misura interdittiva e, comunque, inesistente, stante la confessione resa dal ricorrente.

Con riferimento alla ritenuta persistenza del pericolo di recidiva, si deduce l’illogicità ed erroneità della motivazione in quanto l’ordinanza impugnata ha omesso di considerare i seguenti elementi: a) gli elementi favorevoli al ricorrente, quali, oltre la confessione, la volontà del ricorrente, creditore per attività lecite di circa 150.000 euro, di utilizzare tali somme per coprire l’intero ammanco di circa 126.000 indicato nella sentenza di condanna; b) la commissione delreato nella specifica qualità di delegato alla vendita degli immobili pignorati e, in particolare, l’incidenza della rinuncia all’iscrizione nell’albo dei professionisti delegati, cui, per effetto dell’art. 179-tercod. proc. civ., consegue, unitamente alle revoche degli incarichi, l’impossibilità di chiedere la reiscrizione per almeno un triennio; c) la condotta tenuta dal ricorrente prima dell’inizio del procedimento penale, avendo costui rinunciato a ben quindici incarichi, restituito il tokendella banca e rinunciato all’iscrizione nell’albo dei professionisti delegati ed essendosi volontariamente sospeso dall’esercizio della professione forense. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso, da valutare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto, al di là della reiterazione delle ragioni poste a fondamento dell’istanza di revoca della misura interdittiva, si limitano ad esprimere un generico dissenso rispetto alla decisione impugnata con la quale omettono il dovuto confronto critico. 2.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferenti il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura, l'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, o il "bilanciamento" con la valutazione ("in melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a coindagati (o coimputati) (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Rv. 268634; Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007,Poropat, Rv. 238763).

3. Il Tribunale si è conformato a tale consolidata regula iuris e, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha sostanzialmente escluso, da un lato, la novità della maggior parte delle allegazioni difensive e, dall’altro lato, l’idoneità della delibera di sospensione dall’esercizio della professione proferenze e dell’apertura del procedimento disciplinare ad incidere sulle ravvisate esigenze cautelari, elidendole.

Anzi, risulta dal provvedimento che l’unico significativo elemento di novità è costituito dalla sopravvenuta condanna del ricorrente, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni quattroe mesi quattro di reclusione.

Alla luce di tale circostanza si è reputato persistente il pericolo sia di inquinamento probatorio che di recidiva(quest’ultimo desunto, sin dal provvedimento genetico, dalle modalità della condotta, dal precedente specifico, dal rilevato disturbo ludopatico e dallo stato di impossidenza del ricorrente).

In disparte ogni considerazione sulla condivisibilità o meno della soluzione ermeneutica adottata dal Tribunale in merito alla permanenza del pericolo di inquinamento probatorio successivamente alla definizione con rito abbreviato del giudizio di primo grado(soluzione, comunque, fondata su precedenti di legittimità e sulla considerazione della possibilità di compromissione della prova in vista di una eventuale rinnovazione dell’istruttoria in sede di giudizio di appello), ad avviso del Collegio appaiono decisive, oltre che immuni dai denunciati vizi, le valutazioni sulla permanenza del pericolo di recidivacorrelate, in primo luogo, all’assenza di novità delle allegazioni relative al comportamento collaborativo e al la volontà riparatoria,entrambi già valutati con il provvedimento di sostituzione della misura degli arresti domiciliaricon la misura interdittiva in esecuzione, nonché alla pretesa rilevanza ostativa della rinuncia agli incarichi e delle revoche ai sensi dell’art. 179- ter cod. proc. civ., già esclusa in occasione deiprecedenti incidenti cautelari.

Peraltro, con riferimento all’interpretazione di tale ultima disposizione, il Tribunale,con argomentazioni non manifestamente illogiche, ha sottolineato che la soluzione proposta dal ricorrente contrasta con la lettera della norma, che correla il divieto di reinserimento negli elenchi dei professionisti delegati alla vendita alla cancellazione disposta dal comitato , intervenuta dopo la revoca della delega,e non alla rinuncia dell’interessato .

Sotto altro profilo, con motivazione parimenti adeguata, alla quale il ricorrente si limita ad opporre la propria differente tesi, il Tribunale ha ritenuto non rilevante, al fine di escludere la persistenza delle esigenze cautelari, la delibera di sospensione dall'esercizio della professione forense, trattandosi di un provvedimento adottatosu richiesta dello stesso imputato e, pertanto revocabile.

4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 31luglio 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto che ha rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercizio della professione forense, misura applicata al ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 314 cod. pen. Deduce cinque motivi di ricorso, tra loro logicamente connessi con i quali denuncia la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. a) e c), e 275 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione sulla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari e di omessa valutazione della sentenza emessa dalla Sesta sezione di questa Corte n. 10081 del 2025 con la quale è stata annullata con rinvio l’ordinanza genetica applicativa della misura degli arresti domiciliari. In primo luogo, si censura la ritenuta persistenza del pericolo di inquinamento probatorio, non considerato dall’ordinanza del 20/2/25 con cui il Giudice per le indagini preliminari ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con l’attuale misura interdittiva e, comunque, inesistente, stante la confessione resa dal ricorrente. Con riferimento alla ritenuta persistenza del pericolo di recidiva, si deduce l’illogicità ed erroneità della motivazione in quanto l’ordinanza impugnata ha omesso di considerare i seguenti elementi: a) gli elementi favorevoli al ricorrente, quali, oltre la confessione, la volontà del ricorrente, creditore per attività lecite di circa 150.000 euro, di utilizzare tali somme per coprire l’intero ammanco di circa 126.000 indicato nella sentenza di condanna; b) la commissione delreato nella specifica qualità di delegato alla vendita degli immobili pignorati e, in particolare, l’incidenza della rinuncia all’iscrizione nell’albo dei professionisti delegati, cui, per effetto dell’art. 179-tercod. proc. civ., consegue, unitamente alle revoche degli incarichi, l’impossibilità di chiedere la reiscrizione per almeno un triennio; c) la condotta tenuta dal ricorrente prima dell’inizio del procedimento penale, avendo costui rinunciato a ben quindici incarichi, restituito il tokendella banca e rinunciato all’iscrizione nell’albo dei professionisti delegati ed essendosi volontariamente sospeso dall’esercizio della professione forense. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, da valutare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto, al di là della reiterazione delle ragioni poste a fondamento dell’istanza di revoca della misura interdittiva, si limitano ad esprimere un generico dissenso rispetto alla decisione impugnata con la quale omettono il dovuto confronto critico. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferenti il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura, l'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, o il "bilanciamento" con la valutazione ("in melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a coindagati (o coimputati) (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Rv. 268634; Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007,Poropat, Rv. 238763). 3. Il Tribunale si è conformato a tale consolidata regula iuris e, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha sostanzialmente escluso, da un lato, la novità della maggior parte delle allegazioni difensive e, dall’altro lato, l’idoneità della delibera di sospensione dall’esercizio della professione proferenze e dell’apertura del procedimento disciplinare ad incidere sulle ravvisate esigenze cautelari, elidendole. Anzi, risulta dal provvedimento che l’unico significativo elemento di novità è costituito dalla sopravvenuta condanna del ricorrente, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni quattroe mesi quattro di reclusione. Alla luce di tale circostanza si è reputato persistente il pericolo sia di inquinamento probatorio che di recidiva(quest’ultimo desunto, sin dal provvedimento genetico, dalle modalità della condotta, dal precedente specifico, dal rilevato disturbo ludopatico e dallo stato di impossidenza del ricorrente). In disparte ogni considerazione sulla condivisibilità o meno della soluzione ermeneutica adottata dal Tribunale in merito alla permanenza del pericolo di inquinamento probatorio successivamente alla definizione con rito abbreviato del giudizio di primo grado(soluzione, comunque, fondata su precedenti di legittimità e sulla considerazione della possibilità di compromissione della prova in vista di una eventuale rinnovazione dell’istruttoria in sede di giudizio di appello), ad avviso del Collegio appaiono decisive, oltre che immuni dai denunciati vizi, le valutazioni sulla permanenza del pericolo di recidivacorrelate, in primo luogo, all’assenza di novità delle allegazioni relative al comportamento collaborativo e al la volontà riparatoria,entrambi già valutati con il provvedimento di sostituzione della misura degli arresti domiciliaricon la misura interdittiva in esecuzione, nonché alla pretesa rilevanza ostativa della rinuncia agli incarichi e delle revoche ai sensi dell’art. 179- ter cod. proc. civ., già esclusa in occasione deiprecedenti incidenti cautelari. Peraltro, con riferimento all’interpretazione di tale ultima disposizione, il Tribunale,con argomentazioni non manifestamente illogiche, ha sottolineato che la soluzione proposta dal ricorrente contrasta con la lettera della norma, che correla il divieto di reinserimento negli elenchi dei professionisti delegati alla vendita alla cancellazione disposta dal comitato , intervenuta dopo la revoca della delega,e non alla rinuncia dell’interessato . Sotto altro profilo, con motivazione parimenti adeguata, alla quale il ricorrente si limita ad opporre la propria differente tesi, il Tribunale ha ritenuto non rilevante, al fine di escludere la persistenza delle esigenze cautelari, la delibera di sospensione dall'esercizio della professione forense, trattandosi di un provvedimento adottatosu richiesta dello stesso imputato e, pertanto revocabile. 4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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