CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08495/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], ROSARUSSO;2026 - ricorrente -520 contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LONGANELLAANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PEPEVINCENZO, [OSCURATO:PERSONA], VERDEANTONIETTA;- intimati –Numero registro generale 17143/2023Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 8495/2026Data pubblicazione 06/04/2026avverso la sentenza n. 745/2022 della CORTE D'APPELLOdi SALERNO, depositata il 09/02/2023 R.G.N. 605/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Salerno ha respinto l’appelloproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] (ASL) Salernoavverso la sentenza del Tribunale di Nocera inferiore cheaveva rigettato l’opposizione proposta dalla stessa ASL aidecreti ingiuntivi chiesti ed ottenuti da suoi dipendenti inepigrafe indicati, per ottenere il pagamento delle sommedagli stessi reclamate a titolo di compenso per leprestazioni rese a favore di detta ASL in regime di attivitàlibero professionale intramuraria nel 2013.2. La Corte territoriale, dopo aver richiamato le fonti inbase alle quali tali compensi erano stati richiesti,costituite dalla contrattazione collettiva disciplinante lamateria e i regolamenti aziendali adottati in propositodalla ASL (in particolare: Regolamento aziendale n. 1863del 23/12/2002; Regolamento approvato con deliberan.199 del 2004, lett. A comma 3, comma 8, lettera B,comma 10), ha ritenuto che il diritto vantato dailavoratori fosse provato dalla documentazione prodotta,ed in particolare dal rendiconto depositato agli atti, ilquale non era stato contestato in modo specifico epuntuale dalla ASL.Numero registro generale 17143/2023Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 8495/2026Data pubblicazione 06/04/2026Da tale documento, infatti, era possibile desumere tuttigli elementi necessari a sostenere la fondatezza delladomanda: il fatturato complessivo delle attività erogatedell’equipe per l’annualità in questione; la quotaassegnata alla equipe; la quota pro-capite del singolomedico/lavoratore in termini economici di costo, l’elenconominativo dei singoli lavoratori, l’indicazione analiticadei rispettivi ruoli, le quote economiche determinate inrelazione alla tariffa applicabile, all’attività prestazionaleeseguita, alla qualifica, all’individuale partecipazionequantitativa esecutiva, la sottoscrizione di ciascunlavoratore dell’equipe, il totale degli esami eseguiti, conindicazione analitica delle prestazioni eseguite, del lorocodice identificativo e denominazione, del relativo costounitario e totale.3. Avverso la decisione della Corte territoriale haproposto ricorso per cassazione la ASL Salerno, mentre ilavoratori anzidetti sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è stato articolato sulla base di un unicomotivo così formulato: violazione e falsa applicazione, exart. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 nonché A.2.1. dell’art. 2 del Regolamento aziendaleapprovato con delibera n. 1863 del 23 dicembre 2002della ASL Salerno 1 (ora ASL Salerno) nonché lettera A eB commi 10, 11, e 15 del Regolamento aziendaleapprovato con delibera n. 199 del 19 febbraio 2004 dellaASL Salerno 1 (ora ASL Salerno), in relazione all’art. 55,Numero registro generale 17143/2023Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 8495/2026Data pubblicazione 06/04/2026comma 1 e 2, del CCNL 8 giugno 2000, come modificatoed integrato dagli artt. 14 e 18 del CCNL 3 novembre2005, in relazione all’art. 2697 c.c.Con tale mezzo di impugnazione la ricorrente ha dedottoche la Corte territoriale non aveva considerato la propriadoglianza relativa alla difformità del rendicontodepositato dai lavoratori rispetto alle prescrizioni inproposito stabilite dal regolamento, difformità cheavrebbe impedito di accertare la fondatezza della pretesada essi azionata, in ordine alla quale erano stateavanzate, contrariamente a quanto affermato insentenza, contestazioni idonee ad escluderne ipresupposti, ivi compreso quello inerente l’esecuzionedelle prestazioni al di fuori dell’orario di lavoro, anchestraordinario, sicché dovevano ritenersi mancanti glielementi sufficienti ad integrare la prova del creditovantato, il cui onere doveva essere assolto da chi se nedichiarava titolare.2. Il motivo di ricorso, nei termini in cui esso è statoformulato, presenta diversi profili di inammissibilità.2.1. A tal proposito occorre infatti rilevare, in primoluogo, che la ricorrente, nel denunciare la violazione deiregolamenti aziendali, adottati con proprie delibere perdisciplinare l’esercizio dell’attività intramoenia insanitaria, non li ha specificamente indicati tra gli allegatial ricorso contravvenendo così alle disposizioni dettate, apena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 6,Numero registro generale 17143/2023Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 8495/2026Data pubblicazione 06/04/2026c.p.c. (v. in proposito, ex multis, Cass. n. 23452 del06/10/2017 e n. 19048 del 28/09/2016).2.2. Per apprezzare pienamente l’esistenza e la portatadelle asserite violazioni delle disposizioni regolamentariin cui sarebbero incorsi i giudici di merito nellaapplicazione di esse, non è sufficiente la loro citazione informa estremamente sintetica in ricorso, sia per lamolteplicità delle violazioni addebitate, sia per la pluralitàe tecnicità dei profili oggetto di regolamentazione,riguardanti, tra l’altro, i sistemi di rilevazione delleprestazioni, le tariffe da praticare ed i criteri per la lorodeterminazione, i criteri per la distribuzione dei provential personale interessato, le modalità di contabilizzazioneed erogazione dei compensi a quest’ultimo.2.3. Trattasi di profili in relazione ai quali la questionedella violazione delle disposizioni che li contemplano èstrettamente collegata a quella della loro interpretazione,la quale non può essere svolta senza una completa edintegrale esposizione delle stesse.Né, per altro verso, la ricorrente si è preoccupata diindicare quali fossero le regole ermeneutiche che sonostate violate dalla Corte territoriale nell’applicazione dellepredette disposizioni dei regolamenti aziendali, nonl’interpretazione del contratto - o, come nella specie,dell’atto unilaterale/regolamento della Asl, soggetto almedesimo regime di cui all’art. 1324 c.c. - può esseresindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazioneNumero registro generale 17143/2023Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 8495/2026Data pubblicazione 06/04/2026delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la qualenon può configurarsi per il solo fatto che il giudice dimerito abbia scelto una tra le molteplici interpretazionidel testo (così Cass. Sez. L, 25/07/2024, n. 20787, eprecedenti ivi richiamati).2.4. In secondo luogo, deve osservarsi che, conriferimento alla censura relativa alla erronea rilevazionedella mancata contestazione del rendiconto prodotto dailavoratori, la ricorrente, in violazione del principiospecificità dei motivi di ricorso per cassazione e diautosufficienza di questo, ha omesso di indicare la sedeprocessuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite olamentate come disattese, e, specificamente, ilcontenuto dell’atto della controparte, in modo daconsentire alla Corte di valutare la sussistenza deipresupposti per la corretta applicazione del principio dinon contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. (su tale onerev., ex multis, Cass. Sez. 3, 29/05/2024, n. 15058).3. Con riferimento al predetto rendiconto, occorre poifare ulteriori considerazioni.3.1. La ricorrente al riguardo ha infatti dedotto che,essendo erronea la considerazione della Corte territorialein ordine alla mancata contestazione del rendicontoprodotto dai lavoratori, e non essendo questo idoneo afornire la prova del diritto da essi vantato per lalamentata difformità dalle prescrizioni stabilite dairegolamenti aziendali, sarebbe mancata la prova di talediritto, fondato anche sull’esecuzione delle prestazioniNumero registro generale 17143/2023Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 8495/2026Data pubblicazione 06/04/2026intra moenia fuori dell’orario di lavoro e sulla loropertinenza con le attività istituzionali), non essendo statocosì assolto il relativo onere incombente sui lavoratorimedesimi.3.2. Tale censura non coglie nel segno.Si deve rilevare che essa non ha considerato lastatuizione della Corte territoriale secondo cui laripartizione dell’onere della prova deve tener conto, oltreche della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi oimpeditivi del diritto, anche del criterio, sostenuto dallagiurisprudenza di legittimità (Cass. n.28484/2008), dellariferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova,riconducibile all’art. 24 Cost., in forza del quale l’odiernaricorrente sarebbe stata nelle migliori condizioni perdimostrare la non effettuazione delle prestazioni a favoredei pazienti intramoenia al di fuori dell’orario di lavoro,anche straordinario, e l’insussistenza degli altripresupposti.3.3. Tale statuizione costituisce ulteriore ratio decidendi,autonoma dal punto di vista logico e giuridico, dellapronuncia della Corte laddove essa ha ritenuto assoltol’onere probatorio anzidetto, la quale non è stataimpugnata dalla ricorrente.Ciò comporta l’applicazione del principio secondo cuiqualora la sentenza di merito impugnata si fondi su piùragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente egiuridicamente idonea a sorreggere la decisione secondol'iter logico-giuridico seguito sul punto in questione nellaNumero registro generale 17143/2023Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 8495/2026Data pubblicazione 06/04/2026sentenza impugnata, l'omessa impugnazione, con ricorsoper cassazione, di taluna (o anche di una soltanto) di taliragioni determina l'inammissibilità, per difetto diinteresse, anche del gravame proposto avverso le altre,in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso noninciderebbe sulle rationes decidendi non censurate (osulla ratio decidendi non censurata), con la conseguenzache la sentenza impugnata resterebbe pur semprefondata su di esse (così Cass. n. 2273 del 04/02/2005,Cass. n. 2127 del 31/01/2006, e molte altre).4. Da ultimo, deve rilevarsi che la censura svolta, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di disposizioni di contratto collettivonazionale di lavoro (o, per meglio dire, di disposizionirivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorieoperata dal giudice di merito, che non può trovareingresso nel giudizio di legittimità (così, in particolare,Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476).5. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso devepertanto essere dichiarato inammissibile, senza necessitàdi pronuncia sulle spese, in difetto di attività difensivadegli intimati.6. Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effettiindicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, dellasussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto.Numero registro generale 17143/2023Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 8495/2026Data pubblicazione 06/04/2026 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dellaSezione lavoro del 3 febbraio 2026.La PresidenteIrene Tricomi