CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30737/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, decidendo sull'appello dell'imputato e del Procuratore Generale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Vicenza - che, per quanto di rilievo, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], socio e amministratore e di liquidatore sia di fatto che di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del 12 agosto 2010, colpevole di bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica ( capo 1), e di bancarotta fraudolenta distrattiva e impropria ( capo 3), riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante - ha rideterminato la durata delle sanzioni accessorie, commisurandole alla pena principale, e confermato, nel resto, la sentenza di primo grado. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge cinque motivi. 2.1. Con i primi due motivi, vengono dedotti vizi della motivazione con riguardo alla affermata responsabilità per la bancarotta documentale, anche con riguardo all'omessa motivazione in punto di elemento soggettivo del reato. Si duole la Difesa ricorrente della mancata replica alle deduzioni difensive dell'appellante, con le quali venivano confutata la natura illecita delle condotte individuate nell'imputazione. In particolare, premesso che la contabilità era stata tenuta con modalità semplificata, ci si riferisce a quanto dedotto, dall'appellante, con riguardo a: a) indicazione di crediti inesistenti a bilancio, cosa mai avvenuta, mentre, replica la Difesa, vi erano crediti inesigibili. b) operazione Cosmar ( cessione di ramo di azienda Colmar alla Cosmar s.r.I.): essa era stata condotta sotto il controllo giudiziario, poi annullata con contraris actis e, dunque, non annotata in quanto operazione neutra, e in ogni caso, non integrante, la manc:ata annotazione, il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto l'omessa registrazione non ha impedito la ricostruzione del movimento di affari; d) omesse annotazioni e registrazioni contabili, per cui non vi è replica all'appello. e) operazione di cessione a Sanzioni CDS, per cui si era obiettato che la mancata liberazione della cedente non incide né sulla ricostruzione contabile né ha arrecato pregiudizio ai creditori, dal momento che l'unico credito, Banca AV era garantita dall'immobile e da fidejussione personale del Marana; 2.2. Con il terzo e il quarto motivo ci si duole della mancanza di motivazione in relazione al delitto di bancarotta patrimoniale sub 3), anche in punto di elemento soggettivo. Si evidenzia come, con riguardo alla "eliminazione" del credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la curatrice vi avesse rinunciato, trattandosi di credito divenuto inesigibile. In ordine alla operazione Sanzioni CDS, si osserva come, anche in quel caso, l'immobile rappresentasse una garanzia per il creditore, cosicchè non vi era stato alcun pregiudizio per il ceto creditorio. Ci si duole, inoltre, della genericità della motivazione con la quale la Corte di appello ha ravvisato anche l'elemento soggettivo. 2.3. Con il quinto motivo, si denuncia la contraddittorietà presente nella motivazione e nello stesso capo di imputazione quanto alla natura dell'accollo, se privativo o meno, solo nel primo caso potendo darsi rilievo alla errata eliminazione dalle passività; analoga contraddittorietà dell'imputazione è ravvisata con riguardo alla tenuta delle scritture contabili. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento, anche eccependo la prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1. Il primo motivo, che attiene alla bancarotta documentale, è inammissibile, poiché il ricorrente sollecita in concreto una rivisitazione della ricostruzione del fatto, inammissibile in questo grado di giudizio. 1.1. Quanto all'elemento materiale del delitto sub 1, per quanto ricostruito dai giudici di merito, la Corte di appello ha rappresentato come la documentazione contabile acquisita dalla curatela non avesse consentito la ricostruzione della consistenza del patrimonio della fallita né di comprendere l'effettiva natura delle operazioni commerciali poste in essere dall'imputato, in qualità di amministratore. In particolare, non trovava evidenza contabile l'operazione di cessione del ramo di azienda COSMAR s.r.I., successivamente annullata, e anche l'accollo di debiti da parte del socio Marana non era stato contabilmente qualificato come accollo privativo, con conseguente errata eliminazione della correlativa voce dalle passività. Dalla sentenza emergono, quindi, tutti gli elementi del reato, che giova ricordarlo, è reato di pericolo, richiedendosi che le scritture contabili rimandino una visione chiara delle operazioni svolte dalla società, risultando vana la deduzione difensiva che si concentra sull'annullamento della cessione. 1.2. Risulta correttamente condotto anche lo scrutinio dell'elemento soggettivo, in relazione al quale la Corte territoriale ha evidenziato la rilevanza e la gravità delle condotte contestate al ricorrente, vicende che, proprio per la loro evidenza e per l'entità delle anomalie rilevate, non possono ascriversi a semplice negligenza o a trascuratezza, ma costituiscono, appunto, sicuri indici di fraudolenza. In particolare, sono stati valorizzati, quali indici di fraudolenza, l'omessa registrazione nella contabilità della Oasi del contratto di cessione del ramo di azienda e l'impossibilità di desumere il presunto credito della fallita nei confronti della Cosmar s.r.I., citato invece nel contratto di azienda, nonché la cancellazione dalla contabilità del debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Invero, con riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. "generica" di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. , per la sussistenza del dolo - che è quello generico - non occorre che l'amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, ma è necessario che l'abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita (che non è l'evento del reato, ma una connotazione modale della condotta incriminata) e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada. In sostanza, nell'ipotesi di bancarotta generale, la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della fattispecie, ovvero alla impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa ( Sez. 3, n. 46972 del 03/11/2004 Rv. 230482; conf. Sez. 5, n. 26907 del 07/06/2006, Rv. 235006), percependosi la differenza con l'elemento psicologico della bancarotta semplice, nel fatto che soltanto quello che c.aratterizza la bancarotta fraudolenta deve risultare arricchito di componenti soggettive che afferiscano esplicitamente al tema della messa in pericolo dell'interesse dei creditori ad una ricomposizione completa ed esaustiva delle scritture sociali attinenti a tutte le iniziative economiche della società: un interesse che, a sua volta, viene generalmente desunto da indicatori precisi quali la consistenza del materiale documentale tenuto in violazione di legge oppure la correlazione di tale condotta con attività distrattiva che il disordine contabile appaia destinata, per l'appunto, a celare ( Sez. 5, n. 40015 del 2014, n.m.). In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico. 1.3. A tali coordinate, come detto, la sentenza impugnata si è attenuta, valorizzando precisi indici di fraudolenza, con argomentazioni non scalfite dalle generiche e reiterative censure difensive, che non si confrontano realmente con la doppia conforme motivazione rassegnata dalle sentenze di primo e secondo grado, situazione in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e sono state indicate le condizioni di proponibilità e amrnissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devoiutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. 1.4. Si aggiunge, con riguardo al denunciato errore relativo alla natura della condotta di bancarotta documentale ( motivo 5), che, effettivamente nella imputazione, manca, per un evidente refuso, un "non" al rigo 7 del capo 1: l'espressione corretta è "in modo tale da 'non' consentire al Curatore", risultando, tuttavia, del tutto chiara la natura della contestazione, in termini, appunto, di bancarotta c.d. generica. 2. Quanto al delitto sub 3) - a cui si riferiscono gli altri motivi - si tratta, anche in questo caso, di censure generiche e dirette a sollecitare una inammissibile diversa ricostruzione delle vicende societarie della società fallita, rispetto alle quale la Corte di appello ha osservato come l'imputazione abbia a oggetto plurime condotte distrattive, evidenziando come la prima distrazione, concernente un credito di 450.000, sorto in favore della fallita a seguito del mancato pagamento del prezzo degli immobili ceduti alla Sanzioni CDS s.r.I., era consistita nel fatto che l'acquirente, invece del pagamento del prezzo, si acconò il pagamento del mutuo contratto dalla cedente con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; tuttavia, trattandosi di accolto cumulativo, non vi era stata alcuna liberazione della cedente Oasi, che continuò di fatto a pagare le rate del mutuo, mentre il credito della società scomparve dalla contabilità, senza alcuna giustificazione. Analoga sorte toccò al credito che la [OSCURATO:SOCIETA]. vantava nei confronti deli [OSCURATO:SOCIETA]. per una cessione immobiliare. Correttamente la Corte di appello ha, quindi, ravvisato in siffatte operazioni degli artifici contabili in forza dei quali i crediti della società scomparvero dalla contabilità, senza alcuna giustificazione, non essendovi traccia della natura liberatoria del l'accollo medesimo; anzi, come detto, risulta chiaro, dalla ricostruzione di merito, che si trattò di un accollo cumulativo. Le cessioni in tal modo attuate hanno determinato una "perdita secca'' per la società fallita che si è privata di propri beni, mantenendo l'intero debito ad essi relativo (Sez. 5, n. 20807 del 05/03/2018, Rv. 273032), non risultando definitivamente sollevata dalle passività, a fronte del distacco di una componente attiva del suo patrimonio ( Sez. 5 n. 48061 del 02/10/2019 Rv. 278313 ). 2.1. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni normativamente previste a favore degli organi concorsuali, in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019 Rv. 276031). Inoltre, si ritiene che il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 216 I. fall., vada inteso come riferito ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali ( Sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013 ; conf. Sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018). In tal senso, pertanto, assume rilievo distrattivo anche il contratto di cessione in cui la stipula avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 46508 del 27 novembre 2008, Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28 gennaio 1998, Rv. 209947; Sez. 5, n. 11207 del 29 ottobre 1993, Rv. 196456). 2.3. Questi i principi - consolidati nella giurisprudenza di legittimità - che hanno ispirato la decisione impugnata, non rinvenendosi, invero, l'errore relativo alla natura, privativa o meno, dell'accollo, dedotto dal ricorrente con il quinto motivo, giacché risulta chiaro in imputazione, e nella sentenza impugnata, che si trattò di un accollo cumulativo, non liberatorio per la cedente, tanto che il fallimento venne chiesto proprio dalla [OSCURATO:PERSONA], di fronte dell'inadempimento della fallita nel pagamento delle rate di mutuo. 4. A fronte di una sentenza che ha motivato in termini coerenti e logici rispetto alle plurime e convergenti evidenze probatorie in atti, le censure difensive, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate correttamente dal giudice di merito. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente