CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 30773/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso;udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 10/02/2026, il Tribunale per il riesame diCatanzaro ha respinto l’appello proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXavverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che avevarigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con quelladegli arresti domiciliari per motivi di salute.A fronte del pur complesso quadro patologico del detenuto, già oggetto diuna perizia disposta dal giudice della cautela, il Tribunale del riesame ritenevache non vi fossero elementi per considerare le sue condizioni di saluteincompatibili con la detenzione e che fosse adeguatamente e costantementemonitorato.2. Avverso la predetta ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso, articolando quattro motivi.2.1. Con il primo lamenta violazione degli artt. 125, 299 e 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità del ragionamento decisorio inordine alla ritenuta compatibilità carceraria dello stato di salute del detenuto.Il Tribunale non aveva svolto una verifica concreta delle condizioni effettivenelle quali il detenuto può accedere alle cure, limitandosi a richiamare lapossibilità astratta di ricorrere alle strutture sanitarie del circuito penitenziario oeventualmente a presidi sanitari esterni. Né dimostra quali siano le patologieeffettivamente gestibili in contesto penitenziario.Nonostante quanto affermato dal Tribunale, il provvedimento riconosce cheun intervento chirurgico necessario non è stato eseguito nonostante il trascorreredi un significativo arco temporale.2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione degli artt. 125 e 192 cod.proc. pen., nonché illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen. per travisamento del contenuto logico della perizia d’ufficio.Il Tribunale isola dal complessivo elaborato l’affermazione secondo la quale,allo stato attuale, le patologie del detenuto non determinerebbero una condizionedi incompatibilità con il regime detentivo, e la trasforma in un’affermazionegenerale di compatibilità senza motivare sulla complessità del quadro clinicoestremamente articolato che affligge il detenuto e che può mutare seriamente seil percorso terapeutico non potrà essere realizzato in ambito penitenziario.Su questo punto, con ragionamento circolare, il Tribunale torna a ribadire ilcontenuto della perizia, senza confrontarla con le consulenze di parte.2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 125 e 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione nellavalutazione delle osservazioni dei consulenti tecnici della difesa.Le osservazioni dei consulenti tecnici non vengono confutate attraverso lequestioni tecniche sollevate dalla difesa, ma vengono respinte sulla premessache la perizia disposta dal tribunale sia corretta e convincente.2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 32 Cost., dell’art. 3della Convenzione EDU e degli artt. 275 e 299 cod. proc. pen., nonché vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per erroneavalutazione della compatibilità carceraria alla luce dei principi elaborati dallacorte europea dei diritti dell’uomo in materia di salute dei detenuti.Secondo la convenzione lo Stato deve assicurare le cure richieste dallasituazione clinica del detenuto, ma è lo stesso provvedimento impugnato cheammette che il ricorrente è inserito in lista d’attesa per un intervento chirurgicomaxillo-facciale e nonostante i ripetuti solleciti non ha ancora ricevuto laprestazione terapeutica.3. il difensore ha chiesto la trattazione orale del giudizio. In udienza, ilProcuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha illustrato le proprieragioni e ha insistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. I motivi sono connessi e formulano censure, nell’ordine, sull’illogicità delragionamento decisorio in ordine alla compatibilità delle condizioni di salute delricorrente con lo stato di detenzione (primo motivo), sul travisamento delcontenuto della perizia medico legale disposta d’ufficio (secondo motivo),sull’omesso corretto esame delle osservazioni dei consulenti tecnici delle difese(terzo motivo) e sull’erronea applicazione dei principi in materia elaborati dallaCorte europea dei diritti dell’uomo (quarto motivo).Infondata è la critica sull’omessa verifica concreta delle condizioni effettivenelle quali il detenuto può accedere alle cure, sul mancato accertamentodell’effettiva gestibilità delle sue patologie nel contesto penitenziario e sul fattoche il provvedimento impugnato, dopo avere riconosciuto che un interventochirurgico necessario non è stato eseguito, non ne abbia tratto le conclusionifavorevoli al detenuto.La motivazione del provvedimento impugnato si basa su un particolareggiatoapprezzamento di tutte le patologie riscontrate dal perito in un elaborato ampio earticolato, esaminato dettagliatamente (cfr. pagine 3, 4 e 5 dell’ordinanza), e poimesso a confronto critico con le osservazioni dei consulenti di parte (cfr. pagine6, 7 e 8), senza che alcuno dei profili patologici fosse trascurato nella disamina.Il Tribunale ha dato conto della completezza dell’accertamento peritale,anche mostrando l’infondatezza delle critiche dei consulenti di parte circal’asserita marginalizzazione del quadro neurologico nelle valutazioni del perito edevidenziando come le scelte terapeutiche (tra le quali, ad esempio, quella di nonsottoporre il paziente a radioterapia) sono state frutto di una valutazionecomplessiva delle condizioni del detenuto e delle possibili ricadute deltrattamento al quale sottoporlo.Il quadro clinico nella sua complessità è, quindi, dettagliatamente apprezzatoe sono compiutamente verificati i trattamenti e le attività di osservazione emonitoraggio che vengono svolte in carcere nei confronti del detenuto; ilprovvedimento riporta gli esiti degli accertamenti che il perito ha svoltocompulsando il diario clinico, confrontandosi con i sanitari della struttura direstrizione e consultando tutta la documentazione messagli a disposizione, e dàconto di tutte le cure che risultano effettivamente prestate e dei trattamentianche riabilitativi ancora in corso.Segnala gli interventi da svolgere al di fuori del carcere per i quali siregistrano ritardi; tuttavia, il provvedimento impugnato evidenzia come essi nonsiano addebitabili all’amministrazione penitenziaria, ma alle strutture sanitarieextramurarie presso le quali sono stati via via programmati e poi differiti.Infine, non vi è alcun elemento dimostrativo del fatto che se il detenutofosse agli arresti domiciliari a questo intervento egli potrebbe accedere piùcelermente.I ritardi, sui quali la difesa insiste, non dimostrano l’incompatibilità dellecondizioni di salute con la detenzione, proprio perché non dipendono dallo statodi restrizione del paziente, ma dal sistema sanitario, e il detenuto li subirebbeanche se fosse libero.Il provvedimento impugnato ha, inoltre, cura di evidenziare come non risultiallo stato che l’attesa in detenzione aggravi le patologie ed evidenzia tutti glielementi raccolti dal perito per sostenere le proprie conclusioni in ordineall’adeguatezza dei trattamenti svolti in carcere.Sicché del tutto infondata è anche la critica alla decisione impugnata peressersi limitata ad affermare l’astratta possibilità di apprestamento delle cure incarcere.3. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato allespese processuali.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cuiall'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il"codice in materia di protezione dei dati personali". P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.