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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39832/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa, in esito a giudizio abbreviato,dal locale T ribunale in data 11 giugno 2024 nei confronti diJanez [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 73, comma 5,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

1.1. Secondo la ricostruzione emergente dal verbale di arresto, dal verbale di perquisizione e sequestro,dalla relazione dell’operante che aveva eseguito l’arresto, in data 11 gennaio 2024, alcuni opera n ti della [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, in servizio di pattuglia in abiticivili e con au tovettura avente targ he di copertura, venivano superatida una [OSCURATO:PERSONA], di proprietà dell’imputato e da q u esti condotta, con a bordo, latopasseggero, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] .

L’auto procedeva veloce ea zig-zag, per cui gli operanti la seguivano .

Affianca ta la [OSCURATO:PERSONA] per intimare l’alt al suo conducente, gli operanti scorgevano il [OSCURATO:PERSONA] passare alTborbi un involucro, che quest’ultimo occultava nei pantaloni.

Dopo essere stati fermati, i due venivano sottoposti a perquisizionepersonale, all’esito della quale il [OSCURATO:PERSONA] risultava in possesso di tre sacchetti in cellophane, contenenti sostanza stupefacente, risultata del tipo cocaina e crack.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato mediante l’articolazione di due motivi: 2.1.Con il primo motivo, il difensoreosserva che la motivazione, per la quale è stata ritenuta non necessaria l'integrazione richiestain quanto la circostanza su cui verrebbe chiamato a deporre il testo di p.g.viene già enunciata nel verbale di arresto, sarebbe solo formalmente coerente con la richiesta del difensore, essendo di fatto completamente disarticolata rispetto alle puntuali argomentazioni difensiveper le quali si era ritenuto di subordinare la richiesta di giudizio abbreviato all'esame di almeno uno dei due operanti che avevano assistito alla cessione della droga, atteso che il verbale di arresto lasciavaun vuoto informativo rilevante per valutare la capacità di percezione e osservazione degli operanti.

La motivazione offerta sul punto sarebbe dunque apparente, essendo stato violato l’obbligo di motivazione di cui all'art . 125, comma 3 , cod . proc . pen .

La motivazione sarebbe viziata altresì dalla mancata ammissione di una prova ritenuta decisiva ai fini del giudizio; 2.2.Violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva e per manifestaillogicità della motivazione risultante dal raffronto tra questa e il verbale di arresto in essa richiamato.

L'esame richiesto dalla difesa di almeno uno dei due operanti appariva decisivo ai fini della pronuncia di responsabilità dell’imputato.

Nel verbale di arresto,su cui si sono fondate le sentenze di merito, è scritto chiaramente che gli operanti avrebbero visto l'imputato consegnare un solo involucro mentre, all'esito della perquisizione, ilcoimputato sarebbe stato trovato in possesso di ben tre involucri.

Si tratta di discrepanza che solleva dubbi significativi sulla ricostruzione dei fatti suggerendo che l'interpretazione fornita in sentenza potrebbe non riflettere con esattezzala dinamica dei fatti.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. La sentenza impugnata ricorda che la difesa dell’imputato aveva fatto richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’audizione di uno dei due operanti che avevano assistitoalla cessione dello stupefacente, «per comprendere quale fosse la loro visuale, che cosa avessero effettivamente visto e se la cessione fosse avvenuta a veicoli fermi o in movimento»;e che il Giud i ce di primo grado aveva rigettato la anzidetta richiesta reputando non necessaria l’integrazione invocata siccome avente ad oggetto circostanzeche già emergevano dal verbale di arresto.

Il ricorrente lamenta come sul punto la motivazione siaapparente e come la prova richiesta si appalesasse decisiva.

Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha fatto c o rretta applicazione del principio per il quale “Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, e, pertanto, presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio” (Sez.2, n. 10235 del 10/11/2020 , dep. 2021 , [OSCURATO:PERSONA] , R v. 280990 ).

T ale accertamento è rimesso allavalutazione del giudice di merito , incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata .

N el caso di specie, l a Corte territoriale ha ritenuto chela prova invocata non possede sse i requisiti della novità e decisività - che soli la giustificano-, atteso che il verbale di arresto non soltanto dava conto «in modo univoco di quantoavvenuto sotto la diretta percezionedegli operanti di talché del tutto ultronea e defatigantesarebbe stata l’ulteriore attività istruttoria» , ma era dotat o di «una c hiarezza descrittiva che non può lasciare spazio a dubbio né tantomeno a defatigantirichieste di ampliamento del compendio utilizzabile ai fini della decisione ».

In aggiunta alle pregresse osservazioni , il Collegio r il eva che il secondo motivo è inammissibile altresì perché la richiesta di integrazione probatoria invocata si risolverebbein una mera attività "esplorativa", finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrentee volte a dirimere i dubbi sulla ricostruzione dei fatti che il ricorrente sostiene di nutrire.

In conclusione,sul punto, lungi dal potersi considerare apparente, la motivazione si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche e corretto in diritto.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa, in esito a giudizio abbreviato,dal locale T ribunale in data 11 giugno 2024 nei confronti diJanez [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 73, comma 5,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.1. Secondo la ricostruzione emergente dal verbale di arresto, dal verbale di perquisizione e sequestro,dalla relazione dell’operante che aveva eseguito l’arresto, in data 11 gennaio 2024, alcuni opera n ti della [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, in servizio di pattuglia in abiticivili e con au tovettura avente targ he di copertura, venivano superatida una [OSCURATO:PERSONA], di proprietà dell’imputato e da q u esti condotta, con a bordo, latopasseggero, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] . L’auto procedeva veloce ea zig-zag, per cui gli operanti la seguivano . Affianca ta la [OSCURATO:PERSONA] per intimare l’alt al suo conducente, gli operanti scorgevano il [OSCURATO:PERSONA] passare alTborbi un involucro, che quest’ultimo occultava nei pantaloni. Dopo essere stati fermati, i due venivano sottoposti a perquisizionepersonale, all’esito della quale il [OSCURATO:PERSONA] risultava in possesso di tre sacchetti in cellophane, contenenti sostanza stupefacente, risultata del tipo cocaina e crack. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato mediante l’articolazione di due motivi: 2.1.Con il primo motivo, il difensoreosserva che la motivazione, per la quale è stata ritenuta non necessaria l'integrazione richiestain quanto la circostanza su cui verrebbe chiamato a deporre il testo di p.g.viene già enunciata nel verbale di arresto, sarebbe solo formalmente coerente con la richiesta del difensore, essendo di fatto completamente disarticolata rispetto alle puntuali argomentazioni difensiveper le quali si era ritenuto di subordinare la richiesta di giudizio abbreviato all'esame di almeno uno dei due operanti che avevano assistito alla cessione della droga, atteso che il verbale di arresto lasciavaun vuoto informativo rilevante per valutare la capacità di percezione e osservazione degli operanti. La motivazione offerta sul punto sarebbe dunque apparente, essendo stato violato l’obbligo di motivazione di cui all'art . 125, comma 3 , cod . proc . pen . La motivazione sarebbe viziata altresì dalla mancata ammissione di una prova ritenuta decisiva ai fini del giudizio; 2.2.Violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva e per manifestaillogicità della motivazione risultante dal raffronto tra questa e il verbale di arresto in essa richiamato. L'esame richiesto dalla difesa di almeno uno dei due operanti appariva decisivo ai fini della pronuncia di responsabilità dell’imputato. Nel verbale di arresto,su cui si sono fondate le sentenze di merito, è scritto chiaramente che gli operanti avrebbero visto l'imputato consegnare un solo involucro mentre, all'esito della perquisizione, ilcoimputato sarebbe stato trovato in possesso di ben tre involucri. Si tratta di discrepanza che solleva dubbi significativi sulla ricostruzione dei fatti suggerendo che l'interpretazione fornita in sentenza potrebbe non riflettere con esattezzala dinamica dei fatti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. La sentenza impugnata ricorda che la difesa dell’imputato aveva fatto richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’audizione di uno dei due operanti che avevano assistitoalla cessione dello stupefacente, «per comprendere quale fosse la loro visuale, che cosa avessero effettivamente visto e se la cessione fosse avvenuta a veicoli fermi o in movimento»;e che il Giud i ce di primo grado aveva rigettato la anzidetta richiesta reputando non necessaria l’integrazione invocata siccome avente ad oggetto circostanzeche già emergevano dal verbale di arresto. Il ricorrente lamenta come sul punto la motivazione siaapparente e come la prova richiesta si appalesasse decisiva. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto c o rretta applicazione del principio per il quale “Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, e, pertanto, presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio” (Sez.2, n. 10235 del 10/11/2020 , dep. 2021 , [OSCURATO:PERSONA] , R v. 280990 ). T ale accertamento è rimesso allavalutazione del giudice di merito , incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata . N el caso di specie, l a Corte territoriale ha ritenuto chela prova invocata non possede sse i requisiti della novità e decisività - che soli la giustificano-, atteso che il verbale di arresto non soltanto dava conto «in modo univoco di quantoavvenuto sotto la diretta percezionedegli operanti di talché del tutto ultronea e defatigantesarebbe stata l’ulteriore attività istruttoria» , ma era dotat o di «una c hiarezza descrittiva che non può lasciare spazio a dubbio né tantomeno a defatigantirichieste di ampliamento del compendio utilizzabile ai fini della decisione ». In aggiunta alle pregresse osservazioni , il Collegio r il eva che il secondo motivo è inammissibile altresì perché la richiesta di integrazione probatoria invocata si risolverebbein una mera attività "esplorativa", finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrentee volte a dirimere i dubbi sulla ricostruzione dei fatti che il ricorrente sostiene di nutrire. In conclusione,sul punto, lungi dal potersi considerare apparente, la motivazione si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche e corretto in diritto. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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