CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 31294/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 aprile 1975 avverso la sentenza del 03/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, decidendo quale giudice di rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione resa in data 20 settembre 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 giugno 2023, appellata da [OSCURATO:PERSONA], riconosceva la attenuante di cui all'art 219, terzo comma, I. fall. e rideterminava la pena -per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commessa in data 6 aprile 2018- in anni uno mesi quattro di reclusione e le pene accessorie nella stessa misura, confermando nel resto la sentenza impugnata.2. Con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'interessato ricorre per cassazione, denunciando, quale unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione di norma penale con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e correlato vizio di carenza della motivazione. Deduce il ricorrente che la Corte di appello ha escluso la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. con motivazione parziale, contrastante con il dato normativo, con una errata lettura e travisamento dei risultati dell'istruttoria dibattimentale, qualificando il danno del reato di bancarotta come il complessivo pregiudizio patito dai singoli creditori. Il ricorrente evidenzia che nel caso di specie il passivo fallimentare ammonta a poco meno di 12.000,00 euro, che i creditori sono stati integralmente soddisfatti in sede di riparto, che il risarcimento del danno è stato valutato congruo dalla procedura ed effettuato prima del giudizio, che non sussistono ulteriori richieste di risarcimento danno. 3. Con atto depositato in data 7 aprile 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la trattazione orale. 4. Con atto depositato in data 26 maggio 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] comunicava la propria adesione alla astensione proclamata dalle [OSCURATO:PERSONA]. 5. Rinviato all'udienza odierna la trattazione in accoglimento dell'istanza della difesa, le parti concludevano come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con sentenza n. 15812/25 del 20 marzo 2025, la Corte di cassazione annullava la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 20 settembre 2024 limitatamente al diniego delle attenuanti di cui all'art. 219, terzo comma, I. fall. ed all'art. 62, comma 1 n. 6, cod. pen., con rinvio per nuovo esame su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Nella motivazione, la Corte di cassazione statuiva che "In tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo all'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. 16 marzo 1942, n. 267, deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 19981 del 01/04/2019, Rancati, Rv. 277243 - 01, che, in applicazione del principio ha annullato con rinvio la sentenza della corte di appello che non aveva riconosciuto l'attenuante facendo solo 2riferimento all'ammontare del passivo fallimentare). Analoghe considerazioni valgono per la quantificazione del danno al fine di accertare se questo sia stato poi risarcito dall'imputato prima dell'inizio del dibattimento". 3. La circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1 n. 6, cod. pen. ha carattere oggettivo, quanto al suo contenuto, nel senso che non rileva, ai fini del suo riconoscimento, il ravvedimento del reo, né rilevano le condizioni personali del reo, ma unicamente l'integralità del risarcimento, che deve essere tale da assicurare l'integrale ristoro dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla persona offesa. La considerazione dell'integralità del risarcimento è talmente esclusiva che - così è stato ritenuto sia dalla Corte Costituzionale che da questa Corte - nemmeno il più evidente tra gli indici di ravvedimento, quale in astratto potrebbe essere il trasferimento spontaneo di tutti i beni dell'imputato a favore della persona offesa, varrebbe a rendere operante l'attenuante se il riequilibrio patrimoniale non risultasse pieno. È questo il segno che nel conflitto di interessi tra reo e vittima del reato, regolato dalla norma in esame, l'interesse della vittima non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo, per le quali soccorrono oggi altri istituti del diritto penale (Corte cost., sent. 138 del 1998). 4. Nel caso in esame, la sentenza impugnata, riconoscendo la attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, I.fall., nega la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., osservando che "l'imputato ha versato la somma di euro 5.000,00, la quale non è stato dimostrato possa essere integralmente satisfattiva del complessivo pregiudizio patito dai singoli creditori, in termini di spese incontrate per l'insinuazione al passivo fallimentare, ritardo nel conseguimento del dovuto e congelamento degli interessi sul credito" (v. pag. 7 della sentenza impugnata). 4.1. Nel corpo della motivazione la Corte di appello ha però considerato che la massa passiva è stata integralmente soddisfatta così motivando: "a fronte di cospicue operazioni distratti ve- il passivo sia stato contenuto nella singolarmente esigua somma di euro 12.000 circa, e soprattutto il fatto che la massa passiva sia stata integralmente soddisfatta, dimostra che l'impatto delle condotte criminose sulla massa dei beni disponibili per i creditori in fase di riparto sia stata tutto sommato trascurabile" (v. secondo capoverso pag. 7 sentenza impugnata). 5. Trattasi di motivazione contraddittoria in quanto la Corte di appello, non facendo buon governo dei principi sopra indicati, esclude il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. senza valutare che, secondo le sue stesse affermazioni, il passivo ammontante alla somma di circa 12.000,00 euro è stato integralmente coperto, che la procedura fallimentare è stata chiusa e che i creditori sono stati integralmente soddisfatti. 36. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. P.Q.M. Ann P.Q.M