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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 1988

Cassazione n. 23361/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/12/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/11/1990 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Treviso, pronunciata in data 8 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, presentati mediante unico atto dal difensore di entrambi gli imputati, con il quale si censura la violazione di legge in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/C17/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda il punto

1.2. della motivazione sulla prova logico-indiziaria del concorso nei reati, anche alla luce del rapporto coniugale tra i correi, delle regolari operazioni sul conto corrente, dell'assenza di denuncia della postepay, dell'effettivo utilizzo del numero telefonico); considerato che il secondo motivo, con il quale si censurano vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), inerisce a questioni sulle quali il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ed invero, la Corte territoriale ha ampiamente disatteso le doglianze difensive, dedotte soltanto in relazione alla responsabilità); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/12/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/11/1990 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Treviso, pronunciata in data 8 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, presentati mediante unico atto dal difensore di entrambi gli imputati, con il quale si censura la violazione di legge in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/C17/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda il punto 1.2. della motivazione sulla prova logico-indiziaria del concorso nei reati, anche alla luce del rapporto coniugale tra i correi, delle regolari operazioni sul conto corrente, dell'assenza di denuncia della postepay, dell'effettivo utilizzo del numero telefonico); considerato che il secondo motivo, con il quale si censurano vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), inerisce a questioni sulle quali il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ed invero, la Corte territoriale ha ampiamente disatteso le doglianze difensive, dedotte soltanto in relazione alla responsabilità); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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