CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 24308/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2807-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 529/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il Tribunale di Lecce respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta ad accertare il diritto alla pensione di anzianità, in convenzione internazionale, a decorrere dal febbraio 2010 anziché, come ritenuto dall'[OSCURATO:PERSONA], dal febbraio 2011; 2. la pronuncia era confermata, in sede di gravame, „dalla Corte di appello di Lecce con sentenza nr.100 del 2019; 3. la sentenza di appello è stata oggetto di una impugnazione per revocazione che la Corte territoriale indicate in epigrafe ha respinto, con la sentenza qui impugnata. A fronte della deduzione dell'errore revocatorio, che sarebbe consistito nel non avere il giudice di appello preso atto della «tempestiva» produzione della documentazione attestante la data di cessazione del rapporto, la Corte di appello ha chiarito che non vi era alcun errore rimediabile con l'intrapresa azione, perché il ricorrente aveva fornito la «prova completa» del requisito afferente alla cessazione del rapporto di lavoro (id est: dell'ultimo rapporto di lavoro, terminato il 27.12.2013), senza il rispetto «delle regole e delle cadenze del processo di lavoro, nel quale [...] ogni allegazione di prova e fonte di prova deve avvenire, a pena di decadenza, in sede di ricorso introduttivo del giudizio». A giudizio della Corte distrettuale, la questione sollevata in giudizio riguardava il merito della controversia ed era, dunque, estranea al vizio revocatorio; 4. la pronuncia è impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso basato su di un unico motivo, successivamente illustrato con memoria. Resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 02807 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., risulta ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata; [OSCURATO:PERSONA]: 6. il ricorrente denuncia -ai sensi dell'art.360 nr. 3 cod.proc.civ. - la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 cod.proc.civ. Assume che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere tardivamente dimostrata la circostanza della ripresa al lavoro e della successiva cessazione per essere le stesse circostanze non contestate; 7. il motivo è inammissibile; 8. all'evidenza, le censure non investono la ratio decidendi e come tali non rientrano nel paradigma normativo di cui all'art. 366 nr. 6 cod.proc.civ.; 9.1a giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare , che «la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, comma 1, nr. 4 cod.proc.civ.» (ex plurimis, Cass. nr. 20652 del 2009; nr. 17125 del 2007; in motivazione, tra le tante, Cass. nr. 9384 del 2017); 10. il motivo, infatti, piuttosto che argomentare in ordine alla inesatta esclusione, da parte della sentenza impugnata, di un errore revocatorio e chiarire le ragioni per cui la sentenza di appello qui impugnata avrebbe dovuto ravvisare, nella fattispecie portata al suo esame, l'errore di fatto ex art. 395 nr. 4 cod.proc.civ. -e cioè una vera e propria svista materiale su circostanze decisive emergenti direttamente dagli atti di causa- incentra la critica argomentando solo e genericamente sulla violazione del principio di non contestazione (peraltro senza il supporto della trascrizione degli atti processuali necessari: v., ex plurimis, Cass. nr. 16655 del 2016) in modo, dunque, non pertinente rispetto al decisum; 11. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; Ric. 2021 n. 02807 sez. ML - ud. 22-03-2022 -3- 12. le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], come da dispositivo; 13. va dato, altresì, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma bis dello stesso articolo