CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 16422/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GRECIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FOGGIA(dato avyjsergre—pa V udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 41004/22 Dirogianni (p.o.) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] - persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 6874/21 Proc. Foggia per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. ed altro - ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza del 17 giugno 2022; che il ricorso è inammissibile in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione; che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2