CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 08250/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19735-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell' [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 19735/2021 Numero sezionale 1816/2022 Numero di raccolta generale 8250/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 587/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il Relatore ha formulato la seguente proposta: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio, sulla base di quanto riporta la sentenza impugnata, può sintetizzarsi, per quel che ancora qui rileva, nei termini seguenti: - [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione) citò in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione) perché la convenuta fosse condannata al pagamento del residuo importo dovuto in relazione al contratto di produzione associata stipulato fra le parti e il Tribunale, accolta la domanda, condannò la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione al pagamento della somma di € 433.133,98 in favore dell’attrice; - [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione appellò la sentenza di primo grado sulla base di tre motivi, con i quali, siccome si ricava dalla sentenza della Corte di Milano, si dolse dell’errata “interpretazione da parte del Tribunale di Milano in ordine alla quantificazione degli importi posti in compensazione da [OSCURATO:SOCIETA]”, dell’errata “interpretazione del Tribunale in ordine alla quantificazione degli importi richiesti da fandango a [OSCURATO:SOCIETA]”, infine, dell’erronea “liquidazione delle spese processuali”; - la Corte d’appello, disattesa la prospettazione preliminare dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva eccepito “l’inammissibilità dell’appello in quanto rivolto verso soggetto che non era stato parte nel giudizio di primo grado, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata”, rigettò l’impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]; Ric. 2021 n. 19735 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 19735/2021 Numero sezionale 1816/2022 Numero di raccolta generale 8250/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 - l’insoddisfatta appellante ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di unitaria censura; - resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; osserva 1. La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 81 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., assumendo la carenza della “legittimazione ad agire” della controparte, che sarebbe stata sollevata in appello dalla esponente “sul presupposto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] (attrice in primo grado e convenuta in appello), non è il soggetto che ha sottoscritto con [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]) il contratto del novembre 2006 e non è il soggetto che ha emesso le fatture azionate” . Secondo l’assunto impugnatorio l’attrice in primo grado era la [OSCURATO:SOCIETA]., l’appellata era la [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., la sottoscrittrice del contratto con [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione) era [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la società che aveva emesso le fatture era la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva era “stato erroneamente e succintamente motivato dalla Corte territoriale come ‘strumentale, in quanto risulta la medesima partita IVA per la predetta e la [OSCURATO:SOCIETA].’ (…); ma così non è ex actis”. Prosegue la ricorrente affermando che era rimasta violata o falsamente applicata la norma evocata, non potendo consentirsi, al di fuori dei casi di legge, che possa farsi valere un diritto altrui in nome proprio e una tale violazione, che investiva la legittimazione ad agire, costituente condizione dell’azione, era onere del giudice riscontrare d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 1.2. La censura è inammissibile. La questione è mal posta. In primo luogo è dato trarre inequivocamente dalla sentenza d’appello che una questione di “legittimazione” venne dedotta, non già dalla odierna ricorrente, ma Ric. 2021 n. 19735 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 19735/2021 Numero sezionale 1816/2022 Numero di raccolta generale 8250/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 dall’appellata [OSCURATO:SOCIETA], la quale mirava, come si è visto, a una declaratoria di giudicato della sentenza di primo grado. L’art. 81 cod. proc. civ., come ben noto, regola il fenomeno della sostituzione processuale, dettando la regola secondo la quale “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”. Cioè si tratta dell’ipotesi in cui colui che agisce o resiste pretenda di esercitare un diritto, che sa essere altrui in nome proprio (si è fatto l’esempio, tuttavia, non condiviso unanimemente, dell’azione surrogatoria). Ben altra è l’ipotesi della legittimazione, cioè della titolarità del rapporto obbligatorio in capo all’attore e al convenuto e cioè che la domanda sia proposta da chi è parte del rapporto o titolare del diritto assoluto e che essa venga proposta nei confronti del corrispondente soggetto obbligato nel rapporto giuridico o che ha leso il diritto assoluto della controparte. In definitiva, in questo secondo, e, peraltro frequente caso, la legittimazione costituisce parte dell’accertamento giudiziario, il quale deve in primo luogo verificare che la domanda sia proposta dal titolare del diritto e contro colui il quale viene accusato di aver leso quel diritto. Con la conseguenza che alla pronuncia che accerti il difetto di legittimazione, sia attiva, che passiva, consegue il rigetto della domanda, che non avrebbe potuto essere proposta da quel dato soggetto e/o nei confronti di quel dato convenuto. Proprio per ciò questa Corte ha già avuto modo di chiarire che atteso che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva (che si ricollega al principio di cui all'art.81 cod. proc. civ., inteso a prevenire una sentenza "inutiliter data"), è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con conseguente facoltà, per il giudice, di verificarne la esistenza in ogni stato e grado del procedimento (salvo il formarsi di un giudicato interno circa la coincidenza dell'attore o del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta secondo la norma che regola il rapporto dedotto in giudizio), mentre da essa va distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva (sulla quale, invece, nessun esame di ufficio è consentito) Ric. 2021 n. 19735 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 19735/2021 Numero sezionale 1816/2022 Numero di raccolta generale 8250/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 del rapporto giuridico controverso, riferibile all'appartenenza soggettiva del medesimo, ed in ordine al quale si chiede al giudice di emettere una sentenza, qualora - con riferimento a sentenza del giudice di pace secondo equità - si eccepisca l'estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, discutendosi dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, la questione attiene al merito e non alle regole procedurali, con la conseguenza che non è esperibile il ricorso per cassazione, ammesso solo - oltre che per la violazione delle regole processuali - per violazione di norme costituzionali e comunitarie e per carenza assoluta, mera apparenza o radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione e non per violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. (Sez. 3, n. 4121 del 01/03/2004, Rv. 570689; conf., fra le altre, Cass. n. 21087/2007). Da ciò consegue l’inammissibilità del motivo di doglianza posto per la prima volta in questa sede>>; considerato che, sulla scorta di quanto rispettivamente dedotto dalle parti, non emerge evidenza decisoria; P.Q.M. rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 19735 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E