CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 01473/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ccn il quale si contesta il mancato inquadramento della condotta nell'ipotesi di cui al quinto cor ima dell'art. 73 d.P.R. 309 del 90 è inammissibile per genericità, risultando meramente )ppositivo e reiterativo di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza; considerato, infatti, che la Corte di appello ha reso logica e completa risp )sta all'esito della complessiva valutazione di tutti gli indici oggettivi indicati da questa Corte, s Dttolineanco le modalità organizzate dell'attività di cessione di sostanze eterogenee - hashisl i e cocaina- svolta nello stesso luogo controllato da connazionali, ove convergeva una vasta c ientela, ccn modalità collaudate, alternandosi con i complici nel prelievo e nelle consegne, e i er un lunc o arco di tempo, che ne escludeva l'occasionalità e la minima offensività anche al a luce del e dichiarazioni degli acquirenti, alcuni dei quali avevano acquistato con continuità p( r anni e p ù volte al giorno, sottolineando che i cedenti avevano sempre disponibilità di circa 5.0-70 dosi Ji cocaina (v. pag. 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :onseguenie condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euo tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliere tensore Pre id