CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 31385/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTERLOCUTORIA sul ricorso 20821/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Q.J. s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso ed alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.12-b, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale del 6.8.2018 in calce al controricorso; -controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ANCONA, del 05/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Corte d'appello di Ancona di dichiarare valida ed efficace nello Stato Italiano la sentenza emessa dal giudice brasiliano il 14.9.09 che aveva accolto una domanda proposta dalla Moto LTDA di risoluzione di un contratto di distribuzione del 20.8.06- in forza del quale era stato autorizzato a importare, commercializzare e prestare servizi di prodotti fabbricati dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA] Q.J. s.r.I.- per inadempimento della convenuta, condannata al risarcimento del danno da lucro cessante nella somma di 5.300.00,00 real brasiliano e del danno morale determinato in 500.000,00 real, oltre interessi al tasso di mora dell'1°/0 mensile, e di dichiararne l'esecutività. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. si costituì sollevando eccezione di litispendenza con altro giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano- avente ad oggetto accertamento negativo- e di continenza o, in subordine, di sospensione ex art. 295 cpc. Con sentenza del 5.7.18, la Corte territoriale dichiarò l'efficacia e l'esecutività della suddetta sentenza brasiliana, osservando che: nelle more del giudizio in Brasile, la Moto LTDA con contratto del 2009 aveva ceduto al Leone i diritti derivanti dall'azione promossa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]- sostituzione autorizzata dal giudice-; successivamente, con sentenza del 2016 il Tribunale di Pesaro dichiarò il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e il Leone s'insinuò al passivo, in chirografo, per euro 1.862.678,19, sulla base della suddetta sentenza brasiliana; con sentenza del 2016 fu revocato tale fallimento; era disattesa l'eccezione di litispendenza e di continenza con l'altra causa, poiché la competenza a giudicare sui presupposti del riconoscimento della sentenza straniera spettava alla Corte d'appello di Ancona nell'applicazione dell'art. 18 del Trattato italo- brasiliano secondo cui tale riconoscimento era subordinato al fatto che la sentenza "concerna materia che non rientra nella competenza giurisdizionale esclusiva della parte richiesta ovvero di uno Stato terzo in base alla legge della parte stessa o di un trattato tra questa parte ed uno Stato terzo"; nel caso concreto, ai sensi del predetto trattato occorreva valutare se la sentenza del Tribunale brasiliano di [OSCURATO:PERSONA] vertesse su materia riservata, secondo la legge italiana, alla competenza giurisdizionale esclusiva del giudice italiano; tale sentenza riguardava rapporto commerciale da adempiere in Brasile, sulla base di contratto risolto per inadempimento della società italiana pronunciato da giudice brasiliano, nonostante che il contratto in questione contenesse una clausola di elezione di foro esclusivo per la risoluzione delle cause in relazione al Tribunale di Milano, sostanzialmente ritenendo che la [OSCURATO:SOCIETA], rimasta contumace, avesse accettato la giurisdizione brasiliana; in virtù della suddetta clausola, la controversia in esame certamente rientrava nell'ambito della giurisdizione italiana, secondo l'art. 4 I. n. 218/95, ma tale giurisdizione non era esclusiva sulla base dell'art. 3, c.1 di tale legge secondo cui la giurisdizione sussiste anche secondo i criteri stabiliti dalle sezioni 2,3,4 del titolo II della convenzione di Bruxelles, anche nel caso in cui il convenuto non sia domiciliato nel territorio di un Stato contraente, quando si tratti di materia compresa nell'ambito applicativo della stessa Convenzione; ciò in quanto la I. 218, attraverso il rinvio all'art. 3, c.2, riconosce, tra i criteri attribuivi della giurisdizione italiana, anche quelli contenuti nelle suddette sezioni tra i quali assumeva particolare rilievo ai fini della controversia in questione, quello di cui all'art. 5 il quale statuisce che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in altro Stato contraente e, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; applicando l'art. 64 I. n. 218, la giurisdizione del giudice straniero, che abbia pronunciato la sentenza del cui riconoscimento si tratti, sussiste non solo quando nel paese straniero il convenuto abbia la residenza o il domicilio, ma anche quando ricorra uno dei criteri di cui all'art. 3, c.2 e 4, I. n. 218, e dunque anche nell'ipotesi in cui la competenza debba essere affermata secondo i criteri stabiliti dalle citate sezioni della Convenzione di Bruxelles del 1968, a prescindere dal fatto che la decisione sia stata emessa da un giudice aderente alla Convenzione medesima, come nel caso in esame il giudice brasiliano; la pattuizione della clausola di elezione del foro esclusivo del Tribunale di Milano non comportava il venir meno della competenza concorrente del giudice straniero del luogo dell'esecuzione dell'obbligazione, in quanto tale clausola non poteva radicare una giurisdizione esclusiva del giudice italiano in mancanza di una norma che renda recessivo ogni altro criterio attributivo di giurisdizione e considerando altresì che nel nostro ordinamento l'art. 7 I. n. 218, sulla pendenza di un processo straniero, contempla la possibilità di giurisdizioni concorrenti; la sentenza brasiliana era conforme ai principi dell'ordine pubblico anche nella parte relativa alla liquidazione del danno morale, declinato altresì nella funzione punitiva nel senso che essa aveva costituito uno degli elementi utilizzati per la liquidazione equitativa di tale danno, sicché era da escludere che tale risarcimento concretizzasse profili di danno punitivo in senso tecnico, rilevando ancora che nel nostro ordinamento è riconosciuto il danno morale anche a favore delle persone giuridiche, prescindendo dalla sussistenza di un fatto costituente reato; né era riscontrabile un contrasto con l'ordine pubblico nella asserita abnormità della somma liquidata a titolo di danno morale, trattandosi solo di una difformità contenutistica con la norma straniera e non anche di norma contraria ai principi fondamentali del nostro ordinamento . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 18, lett. A, e 21 I. n. 336/93, 64, lett. E, I. n. 218/95, 25 regolamento UE 1512/12, avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto la giurisdizione del giudice straniero sulla scorta del criterio del luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione, nonostante la previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice italiano risultante da atto scritto. Al riguardo, la ricorrente espone che la giurisdizione italiana s'imponeva in virtù dello stesso art. 18 del trattato, non sulla base della Convenzione di Bruxelles richiamata nella sentenza impugnata, bensì dell'art. 24 del regolamento CE n.44/2001 e, all'attualità, dell'art. 25 reg. n. 1512/12 che attribuisce la competenza a conoscere di una controversia nata da un determinato rapporto giuridico all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro convenuta dalle parti, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Pertanto, la ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia ritenuto invece sussistere la giurisdizione del giudice brasiliano a conoscere la causa- del cui riconoscimento si controverte- applicando l'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, anziché il suddetto art. 25.Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 64, lett. G), I. n. 218/95, poiché la liquidazione del danno fatta dal giudice straniero nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. confliggeva con l'ordine pubblico, sia perché in contrasto con l'art. 16 dell'accordo di vendita, sia perché eccessivamente abnorme nella sua entità. Al riguardo, la ricorrente si duole che: tale abnorme liquidazione non abbia tenuto conto dell'accordo tra le parti, che non aveva mai avuto esecuzione, sicché non era dato comprendere il dedotto mancato guadagno; il danno morale e i danni punitivi non potevano trovare riconoscimento in Italia; la liquidazione di euro 2.000.000,00 era sproporzionata rispetto al fatturato della [OSCURATO:SOCIETA] pari a euro 2.421.000 nei paesi extra UE, e nell'applicazione del tasso moratorio dell'1°/0 mensile; in particolare, l'istituto dei risarcimenti punitivi era incompatibile con il nostro ordinamento, alla stregua dei criteri statuiti dalle SU, n. 16601/17 sul limite al riconoscimento di sentenze straniere rispetto ai principi dell'ordine pubblico. Il collegio osserva che sussistono i presupposti perché la causa sia rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Invero, il ricorso pone una questione di giurisdizione da dirimere tra giudice italiano e giudice brasiliano, sulla base del [OSCURATO:PERSONA]Brasile, ratificato con legge n. 336 del 1993. L'art. 18 di tale Trattato subordina il riconoscimento delle sentenze emesse dal giudice brasiliano alla condizione che la materia non rientri nella giurisdizione esclusiva della parte richiesta (Italia), ovvero di uno Stato terzo. La questione di giurisdizione è stata risolta dalla Corte d'appello sulla base dell'art. 3 della I. n. 218 del 1995, che disciplina l'«ambito della giurisdizione» italiana.Ora, la questione non risulta affrontata specificamente dalle Sezioni Unite, per cui in applicazione degli art. 374, c.1, 362, c.p.c., la causa va rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione alle stesse SU. P.Q.M. La Corte dispone che la causa sia rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Cassazione pe