CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43422/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Teramo ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la condanna a nove mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per aver illegalmente ceduto per circa due anni sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della cessione, alla determinazione della pena ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile perché, manifestamente infondato generico e reiterativo di quanto già dedotto nel giudizio d'appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980). Seguendo l'ordine logico delle questioni proposte, adeguata risulta la motivazione della decisione della Corte di merito che ha effettuato specifico riferimento alle dichiarazioni dell'acquirente e valutato l'assenza di intenti calunniatori del medesimo alla luce della palesata volontà del teste di ridimensionare le responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] che correggeva le dichiarazioni rese in fase di indagini quanto a frequenza con cui acquistava lo stupefacente; linearità dell'esposizione, non contraddizione e sostanziale coerenza apprezzata dai Giudici di merito con motivazione logica e completa che il ricorrente censura con argomenti ipotetici (sostenendo che fosse il suo accusatore il venditore) e non significativi (asserita non verosimiglianza che il [OSCURATO:PERSONA] potesse essere l'unico acquirente), senza in realtà condurre efficaci critiche alla parte della decisione impugnata che aveva ben argomentato in ordine ad identici profili i censura. La critica al trattamento sanzionatorio è inammissibile perché costituisce motivo non consentito. Quanto a graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). In proposito la Corte territoriale, conformandosi ai citati principi, ha posto in evidenza l'assenza di elementi tali da far emergere la meritevolezza della loro concessione; ha valorizzato il lungo periodo di tempo che ha interessato le plurime condotte di illecite di cessione, oltre ai gravi e reiterati precedenti. Motivo, quest'ultimo che ha indotto il Collegio di merito a revocare il beneficio concesso dal primo giudice, in conformità con ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, rv. 210798 - 01), in ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma primo, cod. pen. «(...)il giudice di appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di "reformatio in peius" - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio (...)». Principio mai messo in discussione che rende manifestamente infondato la dedotta violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. Pen. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2