CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14223/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Alburni in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoRoberto Tieghi unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diCampania n.954/2025 depositata il 31/01/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 15508/2025Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 14223/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano