CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36264/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23-01-2023 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 gennaio 202:3, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del 3 marzo 2022, con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 1 di arresto ed euro 15.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A) e 93-95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), reati a lui contestati per avere, quale proprietario e committente dei lavori, realizzato, in assenza del permesso di costruire, due manufatti, adibiti a deposito, della superficie rispettivamente di 9 metri quadri e di 7 metri quadri, con copertura in lamiera zincata sostenuta da travi di legno, eseguendo tali opere in zona sismica, senza dare preavviso al Genio civile e ottenere la preventiva autorizzazione; fatti accertati in Messina in data 9 gennaio 2019. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello peloritana, Villari, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa contesta la violazione degli art. 44, 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, 3, comma 1, lett. E6 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 17 del d. Igs. n. 128 del 2006, evidenziando che la Corte di appello, nel ritenere sussistenti i reati contestati, non ha tenuto conto della consistenza e tipologia dei manufatti, che li renderebbero opere pertinenziali adibite a deposito, per la realizzazione delle quali non sarebbe stato necessario chiedere le preventive autorizzazioni degli Enti preposti, emergendo dagli accertamenti del personale intervenuto sui luoghi che si trattava di due manufatti di modeste dimensioni e con copertura precaria, che non superavano H 20% del fondo cui accedevano. Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella misura in cui la Corte di appello ha identificato nel ricorrente il proprietario del fondo cui i piccoli manufatti accedevano, deducendone anche la qualità di committente dei lavori, senza però considerare che dall'annotazione di P.G. acquisita al dibattimento, Villari risultava solamente comproprietario, insieme ad altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA], per cui si sarebbe dovuto spiegare la ragione per la quale il ricorrente andava identificato come unico committente. Con il terzo motivo, la difesa si duole della mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen., non essendosi la Corte territoriale confrontata con la reale dimensione concreta del fatto, contraddistinto dalla scarsa incidenza sul piano urbanistico delle opere, venendo in rilievo due manufatti di modeste metrature, privi di tramezzature e di scarichi fognari e adibiti a pertinenze per deposito del fondo agricolo cui accedono, realizzati peraltro in zona non sottoposta a vincoli. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è la mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello preso in considerazione le argomentazioni difensive con cui erano state valorizzate la 1:enuità del fatto, la modesta dimensione dei manufatti, la loro destinazione d'uso, la mancanza di valore commerciale delle opere e la condizione di incensurato del ricorrente. CONSIDERATO :IEN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede, avendo la Corte di appello rimarcato, in maniera non illogica, la necessità che la realizzazione delle opere contestate fosse preceduta dall'autorizzazione urbanistica e dal rilascio del nulla osta del Genio civile, venendo in rilievo, come emerso dal verbale di sopralluogo della [OSCURATO:PERSONA] di Messina, delle opere saldamente ancorate al terreno, ovvero dei manufatti in muratura chiusi sui quattro lati, con travi in legno a sorreggere la copertura zincata, per cui non di mere strutture pertinenziali si trattava, ma di interventi di nuova costruzione, richiedenti quindi il previo rilascio dei necessari titoli abilitativi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera E7) del d.P.R. n. 380 del 2001, riguardante appunto la realizzazione di depositi di merci o di materiali, ove comportino, come appunto avvenuto nel caso di specie, l'esec:uzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo edificato. 1.1. In definitiva, in quanto sorretta da argomentazioni non illogiche e anzi coerenti con le fonti dimostrative acquisite, correttamenl:e intese nel loro significato reale, la valutazione del materiale istruttorio e la qualificazione giuridica delle opere realizzate compiute dai giudici di merito non prestano il fianco alle censure difensive, con cui si sollecita sostanzialmente una differente lettura delle acquisizioni probatorie, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità. 2. Il secondo motivo è invece inammissibile, posto che la specifica questione dell'identificazione dell'imputato quale proprietario-committente non è stata affrontata nell'atto di appello, per cui si tratta di un tema nuovo, non deducibile per la prima volta in sede di legittimità, a ciò dovendosi aggiungere che la doglianza risulta comunque generica e assertiva, scontando peraltro il ricorso evidenti limiti di autosufficienza nel richiamo a elementi di prova, come l'evocata annotazione di P.G., il cui contenuto non è stato né riportato né allegato. E ciò senza considerare che, ove pure fosse risultato coinvolto nella vicenda altro soggetto, ciò non eliderebbe la responsabilità penale del ricorrente, risultato, come sottolineato correttamente dalla Corte di appello, il "beneficiario primario" delle opere poste in essere nel fondo di cui Villari è risultato proprietario. 3. Anche rispetto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. la sentenza impugnata resiste alle censure difensive. La Corte di appello (pag. 4 della sentenza impugnata) ha infatti escluso che la condotta dell'imputato fosse qualificabile in termini di particolare tenuità, "in ragione delle più che evidenti caratteristiche delle costruzioni stesse, erette su terreno agricolo, conformate in muratura e tirate su in assenza di alcuna autorizzazione e per di più realizzate in zona ad elevato rischio sismico". Orbene, con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, limitandosi a proporre differenti valutazioni di merito che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi richiamare in tal senso l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678) secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti. 4. Anche il diniego delle attenuanti generiche, infine, non appare meritevole di censura, avendo la Corte di appello rimarcato l'assenza di elementi suscettibili di positiva considerazione, non potendosi qualificare come tali quelli addotti dalla difesa, anche con riferimento alla condizione di incensurato dell'imputato, non dirimente ai sensi dell'art. 62 bis comma 3 cod. pen., non potendosi in ogni caso sottacere che, come sottolineato nella sentenza impugnata, la pena è stata fissata in misura prossima ai minimi edittali, per cui non può affatto sostenersi che il trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da particolare rigore. 5. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposi:o nell'interesse di Villari deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M.