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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 14698/2026

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della Corte d'appello di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamentosenza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ordinanza del 12/01/2026 la Corte di appello diBologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Armando [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del24/10/2023 con la quale è stato condannato alla pena di giustizia peril delitto allo stesso ascritto in rubrica.2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore,deducendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale ha dedotto l’erroneaapplicazione della legge penale e processuale nell’avere dichiaratol’inammissibilità dell’appello perché aspecifico, nonostante la difesa sifosse esplicitamente confrontata con le circostanze che avevanoportato sia alla affermazione di responsabilità quanto alla sussistenzadi artifici e raggiri, che al tema della dosimetria della pena, conparticolare riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 62, n.4 cod. pen.3.

La difesa ha osservato che nell’ordinanza impugnata laCorte di appello aveva sovrapposto il giudizio di ammissibilitàdell’appello a quello sulla fondatezza dei motivi, con erroneaapplicazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., giungendo allapronuncia di inammissibilità proprio sulla base di un giudizio fondatosulla considerazione di tali motivi come scarsamente convincenti e nonpersuasivi.4.

Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamentosenza rinvio del provvedimento impugnato.5.

Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

Ricorrenel caso di specie la violazione di legge ed una erronea interpretazionedelle disposizioni evocate.

La considerazione dell’atto di appello,consultabile in relazione al tipo di vizio dedotto fa emergere laproposizione di argomenti critici non generici e relativi al fatto ascrittosia quanto alla sussistenza del fatto, che quanto al mancatoriconoscimento di circostanza attenuante in relazione alla dosimetriadella pena prescelta.Sul punto si deve osservare come effettivamente ricorra unacritica alla decisione rispetto a passaggi specifici della stessa(sussistenza degli artifici e raggiri e trattamento sanzionatorio edeterminazione della dosimetria della pena quanto alla circostanzaappello non si è limitata a considerare la genericità del motivo in sé,ma anche l’infondatezza nel merito delle censure introdotte (conparticolare riferimento alle caratteristiche nel caso di specie degliartifici e raggiri, proponendo una considerazione e descrizione analiticasia quanto alla portata della procedura telefonica, che quanto allairrilevanza della ludopatia rispetto alla concessione della attenuanteinvocata).Sul punto, come correttamente evidenziato dal Procuratoregenerale nelle sue conclusioni, si deve ribadire che «In tema diimpugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità deimotivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nelgiudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione dellamanifesta infondatezza dei motivi stessi» (Sez.

U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01).

Il provvedimentoimpugnato deve conseguentemente essere annullato senza rinvio, contrasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriorecorso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e disponetrasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.Così è deciso, 10/04/2026La Cons. est.

Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamentosenza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza del 12/01/2026 la Corte di appello diBologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Armando [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del24/10/2023 con la quale è stato condannato alla pena di giustizia peril delitto allo stesso ascritto in rubrica.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore,deducendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale ha dedotto l’erroneaapplicazione della legge penale e processuale nell’avere dichiaratol’inammissibilità dell’appello perché aspecifico, nonostante la difesa sifosse esplicitamente confrontata con le circostanze che avevanoportato sia alla affermazione di responsabilità quanto alla sussistenzadi artifici e raggiri, che al tema della dosimetria della pena, conparticolare riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 62, n.4 cod. pen.3. La difesa ha osservato che nell’ordinanza impugnata laCorte di appello aveva sovrapposto il giudizio di ammissibilitàdell’appello a quello sulla fondatezza dei motivi, con erroneaapplicazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., giungendo allapronuncia di inammissibilità proprio sulla base di un giudizio fondatosulla considerazione di tali motivi come scarsamente convincenti e nonpersuasivi.4. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamentosenza rinvio del provvedimento impugnato.5. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Ricorrenel caso di specie la violazione di legge ed una erronea interpretazionedelle disposizioni evocate. La considerazione dell’atto di appello,consultabile in relazione al tipo di vizio dedotto fa emergere laproposizione di argomenti critici non generici e relativi al fatto ascrittosia quanto alla sussistenza del fatto, che quanto al mancatoriconoscimento di circostanza attenuante in relazione alla dosimetriadella pena prescelta.Sul punto si deve osservare come effettivamente ricorra unacritica alla decisione rispetto a passaggi specifici della stessa(sussistenza degli artifici e raggiri e trattamento sanzionatorio edeterminazione della dosimetria della pena quanto alla circostanzaappello non si è limitata a considerare la genericità del motivo in sé,ma anche l’infondatezza nel merito delle censure introdotte (conparticolare riferimento alle caratteristiche nel caso di specie degliartifici e raggiri, proponendo una considerazione e descrizione analiticasia quanto alla portata della procedura telefonica, che quanto allairrilevanza della ludopatia rispetto alla concessione della attenuanteinvocata).Sul punto, come correttamente evidenziato dal Procuratoregenerale nelle sue conclusioni, si deve ribadire che «In tema diimpugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità deimotivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nelgiudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione dellamanifesta infondatezza dei motivi stessi» (Sez. U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01). Il provvedimentoimpugnato deve conseguentemente essere annullato senza rinvio, contrasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriorecorso. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e disponetrasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.Così è deciso, 10/04/2026La Cons. est. Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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