CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26080/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1443/2020 R.G. proposto da : proposto da [OSCURATO:PERSONA] autonomo [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Napoli, corso Garibaldi n° 387, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], CF S[OSCURATO:CODICE_FISCALE], per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via degli Avignonesi n° 5, pec: – [OSCURATO:TELEFONO]. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via del Corso n° 300, presso lo studio dell’avvoato andrea Nervi, pec:, [OSCURATO:EMAIL]. Controricorrente e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:TELEFONO], e pec , domiciliataria ex lege in Roma. Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] n° 22, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentato e difeso dagli avvocati ennio Magrì, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:TELEFONO], e Carlo SeRSale, cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec , elettivamente domiciliato in Roma, via G. D’Arezzo n° 18, per procura in calce al controricorso. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 5443 depositata il 27 novembre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] – proprietaria di un appezzamento di terreno in [OSCURATO:PERSONA] (Ce), allibrato al foglio 8, particella 32, frazionata in 5327, 5338 e 5329 – subiva l’esproprio della ex particella 5328 verso pagamento dell’indennità di euro 17.832,00 e, ritenendone la palese incongruità, proponeva opposizione alla stima davanti alla corte d’appello di Napoli, convenendo in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] quattro (soggetto affidatario in concessione degli interventi), il Ministero dei trasporti (promotore e beneficiario dell’esproprio), la Gestione governativa della ferrovia Alifana (originario titolare del potere espropriativo) e il Prefetto della provincia di Caserta (autorità che aveva emesso il decreto di esproprio), chiedendone la condanna in solido, oppure la condanna di quello ritenuto legittimato passivo, al pagamento di una indennità pari al valore di mercato del bene. [OSCURATO:PERSONA] (di seguito per brevità Consorzio) , avuta autorizzazione, chiamava in causa la Metrocampania nordest s.r.l., poi incorporata nell’Ente autonomo [OSCURATO:SOCIETA] (Eav) s.r.l. (di seguito per brevità Eav), proponendo contro quest’ultima domanda di manleva nell’ipotesi di propria condanna al pagamento dell’indennità di esproprio. 2.- L a Corte adita – disposta c . t . u . , poi rinnovata in ragione delle contestazioni delle parti – dichiarava che unico legittimato passivo in relazione alla domanda attorea era il Consorzio e, sulla scorta della consulenza, determinava in euro 238.904,50 l’indennità per la perdita della proprietà del mappale 5238 (ricadente per mq 1.348 nella zona “E Agricola” e per mq 3.110 in zona “F Aree per verde”) ed in ulteriori euro 543.282,00 l’indennità dovuta per la diminuzione di valore della proprietà residua (ricadente nella zona F). Rilevava sul punto la Corte di merito che, mentre le aree ricomprese nella zona E non avevano subito alcun deprezzamento per effetto dell’esproprio, quelle della zona F erano state divise in due quote fisicamente separate. La riduzione della consistenza disponibile comportava, dunque, un deprezzamento, sia in ragione dell’impossibilità di realizzare un campo polivalente più grande (con conseguente diminuzione dei ricavi ritraibili dall’uso delle aree e dalla connessa attività di ristorazione), sia in ragione dell’incremento dei costi di gestione di due separati complessi sportivi. Infinee per quel che più ora interessa, la Corte d’appello dichiarava inammissibile la domanda di manleva formulata dal Consorzio nei confronti di Eav, richiamando i principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità(Cass.24036/2015; Cass.25718/2011), secondo i quali, in tema di espropriazione per pubblica utilità, la competenza eccezionale in unico grado attribuita al giudice dell’opposizione alla stima, indicato dall’art.19 l.n.865/1971 nella corte d’appello competente per territorio, è circoscritta alla domanda di determinazione dell’indennità dovuta al proprietario del bene espropriato ed a quelle accessorie di pagamento degli interessi e dell’eventuale maggior danno per il ritardato adempimento, ma non comprende anche la domanda – diversa ed autonoma per petitum – diretta a stabilire chi sia, nei rapporti interni, il soggetto che, in via di regresso, debba sopportare l’onere economico dell’indennità corrisposta all’espropriato, appartenendo il relativo giudizio al giudice di primo grado, secondo gli ordinari criteri della competenza. 3.-Ricorre per cassazione Eav formulando un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione e di interesse di Eav ad impugnare la sentenza e l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso per mancata notificazione al Prefetto, già parte del giudizio davanti alla Corte territoriale.Nel merito ha concluso per la sua reiezione. Il Ministero delle infrastrutture ha concluso facendo rilevare che nella sentenza era stata dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva e che tale statuizione non era stata impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aderirealle conclusioni di Eav. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. . Eav e Auriemma hanno depositato la memoria prevista dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Col primo ed unico motivo Eav – premesso di aver interesse ad impugnare, in ragione della transazione 20 febbraio 2017 conclusa col [OSCURATO:PERSONA], con la quale Eav aveva assunto ogni onere economico derivante dalla presente lite –si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 39 e 40 della legge n° 2359/1865 e, in subordine degli artt. 32 e 33 del Dpr n° 327/2001, in relazione all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ.. La Corte avrebbe erroneamente liquidato due indennità, una per la perdita della proprietà del mappale 5328 (euro 238.904,50) e l’altra per la perdita di valore dell’area residua non espropriata (euro 543.282,00).Ciò contrasterebbe col disposto degli artt. 39 e 40, applicabili ratione temporis , i quali prevederebbero – analogamente agli artt. 32 e 33 – che debba essere liquidata un’unica indennità e che, nel caso di espropriazione parziale, essa debba essere pari alla differenza tra i valori patrimoniali del fondo antee post espropriazione, con la conseguenza che , ad avviso del ricorrente, era dovuta la sola indennità di euro 543.282,00 e non anche l’altra di euro 238.904,50. 5.-Preliminarmente i l ricorso deve dichiararsi inammissibile poiché Eav non ha interesse ad impugnare (art. 100 cod. proc. civ.). Con riferimento alle impugnazioni, l'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione: tale interesse va, dunque, apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare all’impugnante dall'eventuale suo accoglimento (tra le tante Cass. 8934/2013). Ora, Eav non è soccombente nei confronti della Auriemma, dato che la Corte di merito ha accertato che detto ente non aveva legittimazione passiva in relazione alla domanda di indennizzo da esproprio e tale statuizione non è oggetto di censura, sicché su di essa si è formato il giudicatointerno. Eavnon è affatto soccombente neppure nei confronti del Consorzio, che, tra l’altro, è stato condannato con la sentenza impugnata anche alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell’odierno ricorrente. L a Corte d’appello ha , infatti, dichiarato inammissibile la domanda di manleva proposta dal Consorzio nel giudizio di opposizione alla stima, richiamando i principi affermati da questa Corte al riguardo con le pronunce citate nella sentenza impugnata (Cass.24036/2015; Cass.25718/2011). In particolare la Corte territoriale ha ritenuto, in punto di diritto, inammissibile la domanda di manleva, riconducibile nell’alveo della cd. garanzia impropria, proposta nel giudizio di cui trattasi, sia perché la cognizione relativa a detta domanda deve seguire gli ordinari criteri di competenza, sia perché l’introduzione di quella pretesa potrebbe compromettere la celerità dello speciale procedimento di opposizione alla stima. Tali ratio nes decidendi non sono minimamente censurat e da parte ricorrente, che neppuree in ogni caso avrebbe all’evidenza potuto dolersene, stante, si ripete,la sua totale mancanza di soccombenza e considerata, altresì, la natura solo formale del giudicato formatosi sulla domanda di manleva, concernente, per l’appunto, i rapporti interni tra Ascosa e Eav. La giurisprudenza citata dal ricorrente nella memoria ex art. 380- bis.1 non è pertinente, posto che, nella specie, il terzo chiamato (Eav) è parte estranea al giudizio di opposizione alla stima, in base alle statuizioni di cui si è detto, e non può pertanto subire alcun pregiudizio dalla decisione della Corte d’appello. Va, infatti, ancora una volta ribadito che Eav non svolge critiche alle ratio nes decidendi post e dalla Corte di merito a fondamento della inammissibilità della sua chiamata in causaper manleva . 6.- Le consider azioni sopra esposte consentono di ritenere assorbito l’ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso (sollevato dalla Auriemma), consistente nella mancata notificazione di esso al Prefetto. 7.-Alla soccombenza del ricorrente nei confronti della Auriemma e del Ministero segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado in favore di entrambi, per la cui liquidazione – fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 238,9 mila) – si rimanda al dispositivo che segue. Possono essere invece compensate le spese di lite del presente giudizio tra Eav e il Consorzio , poiché quest’ultima parte , pur non avendo impugnato nel termine di legge la sentenza della Corte di merito che gli era stata notificata dalla Auriemma, ha prestato adesione alle conclusioni di Eav. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso; condanna l’Ente autonomo [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.600,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta; condanna l’Ente autonomo [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere le spese del presente giudizio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; compensa le spese di lite tra l’Ente autonomo [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA]. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del pre