CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 19748/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UA ( CUI 052BIU3 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 43634-2025 - Udienza del 08/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino, che ha dichiarato manifestamente infondata e inammissibile la richiesta di restituzione nei termini per proporre impugnazione con riferimento alla sentenza del Tribunale di Torino emessa a suo carico il 16.9.2025. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge relativa all'erronea applicazione dell'articolo 175 cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto la decisione reiettiva della Corte di appello è corretta, dal momento che l'imputato non può invocare come caso fortuito o forza maggiore degli eventi la cui rilevanza sul rispetto del termine per impugnare sono stati fortemente condizionati proprio dalla sua scelta di non nominare un difensore in tempo utile per consentirgli un utile esercizio del mandato difensivo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M