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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13419/2026

Testo disponibile della fonte

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il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale SilviaSalvadori, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata,perché l’arresto è stato operato illegittimamente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 30 dicembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale per i minorenni di Palermo, per la parte in questa sede di interesse, convalidaval’arresto in flagranza di reato di XXXXXXXXXXXXX in relazione al reato di concorso inrapina aggravata (artt. 110, 628, commi 1, 2 e 3 n. 1 cod. pen.) commesso in Palermo indata 27 dicembre 2025 ed applicava nei confronti dello stesso la misura cautelare personaledella permanenza presso l’abitazione con divieto di allontanamento se non previaautorizzazione del giudice.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagatodeducendo, con motivo unico, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. in relazione all’art. 382 cod. proc. pen.Si duole la difesa del ricorrente dell’avvenuta convalida dell’arresto in quanto nonricorreva nel caso in esame lo stato di “quasi flagranza” necessario per l’adozione delprovvedimento precautelare, ciò in quanto la polizia giudiziaria operante che ha procedutoall’arresto non ha avuto alcuna percezione diretta, né del reato, né di elementi ad essoinequivocabilmente riconducibili, essendo l’individuazione del ricorrente avvenuta solo aseguito della visione di un filmato e dell’esito di attività di indagine sul territorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Risulta dalla stessa ordinanza impugnata che a seguito di una richiesta diintervento effettuata dalle persone offese, i Carabinieri apprendevano dalle stesse che treragazzi, dopo avere prelevato piccoli oggetti dagli scaffali del negozio dagli stessi gestito,avevano cercato di allontanarsi senza pagare.

Bloccati dalla persona offesa avevano usatoviolenza nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale e poi si erano allontanati.I Carabinieri visionavano quindi i filmati del circuito di videosorveglianza e dopoalcune ricerche, “qualche ora dopo” (l’intervento dei Carabinieri presso l’eserciziocommerciale è avvenuto alle ore 19:20 e l’arresto veniva comunicato al Pubblico Ministeroalle ore 22:11), individuavano i responsabili dell’azione delittuosa e procedevano all’arrestodell’odierno ricorrente.[OSCURATO:PERSONA], come detto, ritenendo sussistere le condizioni di cui all’art. 382 cod. proc.pen. convalidava l’arresto del XXXXXXX.3.

Osserva il Collegio che non ricorrevano nel caso in esame le condizioni perprocedere all’arresto in flagranza dell’odierno ricorrente avendo questa Corte già avutomodo di statuire che «È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sullabase delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, intale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone laimmediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reatoe del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato» (Sez.

U, n. 39131 del 24/11/2015,dep. 2016, P.M. in proc.

Ventrice, Rv. 267591-01) e, ancora che «È illegittimo l'arresto inflagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all'individuazione del responsabiledel reato in seguito a indagini consistite nell'assunzione di informazioni e di elementi fattualidiversi da quelli indicati dall'art. 382 cod. proc. pen. e alle conseguenti valutazioni, poiché, intale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza" che presuppone o l'inseguimentomateriale, e non "figurato" o "investigativo", dell'agente o l'immediata e autonomapercezione, da parte di chi procede all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamentoinequivocabile con l'indiziato» (Sez. 5, n. 6561 del 22/11/2024, dep. 2025, P.M. c/Romeo,Rv. 287616-01).4.

Per le considerazioni esposte, deve disporsi l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata limitatamente alla convalida dell’arresto dell’indagato.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla convalida dell'arresto.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale SilviaSalvadori, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata,perché l’arresto è stato operato illegittimamente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 30 dicembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale per i minorenni di Palermo, per la parte in questa sede di interesse, convalidaval’arresto in flagranza di reato di XXXXXXXXXXXXX in relazione al reato di concorso inrapina aggravata (artt. 110, 628, commi 1, 2 e 3 n. 1 cod. pen.) commesso in Palermo indata 27 dicembre 2025 ed applicava nei confronti dello stesso la misura cautelare personaledella permanenza presso l’abitazione con divieto di allontanamento se non previaautorizzazione del giudice.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagatodeducendo, con motivo unico, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. in relazione all’art. 382 cod. proc. pen.Si duole la difesa del ricorrente dell’avvenuta convalida dell’arresto in quanto nonricorreva nel caso in esame lo stato di “quasi flagranza” necessario per l’adozione delprovvedimento precautelare, ciò in quanto la polizia giudiziaria operante che ha procedutoall’arresto non ha avuto alcuna percezione diretta, né del reato, né di elementi ad essoinequivocabilmente riconducibili, essendo l’individuazione del ricorrente avvenuta solo aseguito della visione di un filmato e dell’esito di attività di indagine sul territorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Risulta dalla stessa ordinanza impugnata che a seguito di una richiesta diintervento effettuata dalle persone offese, i Carabinieri apprendevano dalle stesse che treragazzi, dopo avere prelevato piccoli oggetti dagli scaffali del negozio dagli stessi gestito,avevano cercato di allontanarsi senza pagare. Bloccati dalla persona offesa avevano usatoviolenza nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale e poi si erano allontanati.I Carabinieri visionavano quindi i filmati del circuito di videosorveglianza e dopoalcune ricerche, “qualche ora dopo” (l’intervento dei Carabinieri presso l’eserciziocommerciale è avvenuto alle ore 19:20 e l’arresto veniva comunicato al Pubblico Ministeroalle ore 22:11), individuavano i responsabili dell’azione delittuosa e procedevano all’arrestodell’odierno ricorrente.[OSCURATO:PERSONA], come detto, ritenendo sussistere le condizioni di cui all’art. 382 cod. proc.pen. convalidava l’arresto del XXXXXXX.3. Osserva il Collegio che non ricorrevano nel caso in esame le condizioni perprocedere all’arresto in flagranza dell’odierno ricorrente avendo questa Corte già avutomodo di statuire che «È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sullabase delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, intale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone laimmediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reatoe del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato» (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015,dep. 2016, P.M. in proc. Ventrice, Rv. 267591-01) e, ancora che «È illegittimo l'arresto inflagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all'individuazione del responsabiledel reato in seguito a indagini consistite nell'assunzione di informazioni e di elementi fattualidiversi da quelli indicati dall'art. 382 cod. proc. pen. e alle conseguenti valutazioni, poiché, intale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza" che presuppone o l'inseguimentomateriale, e non "figurato" o "investigativo", dell'agente o l'immediata e autonomapercezione, da parte di chi procede all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamentoinequivocabile con l'indiziato» (Sez. 5, n. 6561 del 22/11/2024, dep. 2025, P.M. c/Romeo,Rv. 287616-01).4. Per le considerazioni esposte, deve disporsi l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata limitatamente alla convalida dell’arresto dell’indagato. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla convalida dell'arresto.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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