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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01015/2026

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Firenze ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca il 9 luglio 2025, che aveva applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari, nella veste di indiziato in ordine al delitto di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di furti di orologi di elevato valore commerciale e al delitto di rapina di un orologio [OSCURATO:PERSONA] del valore di 90.000 €.

2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato, deducendo quanto segue:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo, inquanto il provvedimento del Tribunale presenta una motivazione estremamente lacunosa, fondata su elementi generici ed insufficiente e non considera adeguatamente che tra i compartecipi figurano soggetti legati da rapporti familiari; non individua gli elementi costitutivi del vincolo associativo e non risponde alle censure difensive in ordine alla assenza di prova del vincolo associativo

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in tema di associazione a delinquere poiché non emergono gravi indizi in ordine agli elementi costitutivi del reato associativo e cioè il vincolo stabile, la presenza di una struttura organizzativa e la indeterminatezza del programma criminoso, mentre dagli atti emerge che Ruggero partecipa ad un unico episodio la rapina consumata a Milano non viene individuata alcuna struttura organizzativa e caratterizzata dalla ripartizione di compiti da una gerarchia dalla predisposizione di mezzi comuni.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata distinzione tra il concorso di persone nel reato e la partecipazione associativa in quanto la condotta del [OSCURATO:PERSONA] si configura come mero concorso di persona in assenza di elementi che dimostrino un accordo più duraturo e stabile tra i correi.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa risposta alle specifiche doglianze difensive con cui si evidenziava che l'indagato aveva partecipato ad un solo episodio delittuoso; che mancavano gli elementi costitutivi del reato associativo e che non vi era alcun contatto del [OSCURATO:PERSONA] con gli altri correi al di fuori di quell'episodio.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erronea valutazione di elementi indiziari a cui viene attribuita rilevanza probatoria mentre nella realtà hanno portata neutra o sono addirittura favorevoliall'imputato.

3. Con nota trasmessa il 21 novembre 2025 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alle conclusioni del P.m. chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

L’impugnazione censuraesclusivamente la motivazione a sostegno della gravità indiziaria in ordine al reato associativo, anche se l'indagato è stato sottoposto a misura cautelare anche per la rapina, e non formula motivi in ordine alle ravvisate esigenze cautelari.

Con nota del 9 dicembre la Questura di Napoli ha comunicato che con ordinanza del GIP del Tribunale di Lucca resa il 15/10/2025 la misura cautelare emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato associativo è stata dichiarata inefficace, sicchè l’indagato permane in misura cautelare domiciliare solo in relazione all’altro reato ascrittogli, la rapina, in ordine alla quale la difesa non ha formulato censure.

Ne consegue che l’invocato annullamento della decisione in merito al reato associativo, non apporterebbe alcuna modifica positiva alla condizione dell'imputato, in atto sottoposto agli arresti domiciliari per altro titolo, considerato che il ricorso non propone censure sotto il profilo delle esigenze cautelari.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

Non va disposta la condanna al pagamento delle spese e dell’ammenda poichéin tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Sez. 4 - , Sentenza n. 45618 del 11/11/2021 Cc. (dep. 13/12/2021 ) Rv. 282549 – 01) P.Q.M Dichiara inammissibile il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Firenze ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca il 9 luglio 2025, che aveva applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari, nella veste di indiziato in ordine al delitto di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di furti di orologi di elevato valore commerciale e al delitto di rapina di un orologio [OSCURATO:PERSONA] del valore di 90.000 €. 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato, deducendo quanto segue: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo, inquanto il provvedimento del Tribunale presenta una motivazione estremamente lacunosa, fondata su elementi generici ed insufficiente e non considera adeguatamente che tra i compartecipi figurano soggetti legati da rapporti familiari; non individua gli elementi costitutivi del vincolo associativo e non risponde alle censure difensive in ordine alla assenza di prova del vincolo associativo 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in tema di associazione a delinquere poiché non emergono gravi indizi in ordine agli elementi costitutivi del reato associativo e cioè il vincolo stabile, la presenza di una struttura organizzativa e la indeterminatezza del programma criminoso, mentre dagli atti emerge che Ruggero partecipa ad un unico episodio la rapina consumata a Milano non viene individuata alcuna struttura organizzativa e caratterizzata dalla ripartizione di compiti da una gerarchia dalla predisposizione di mezzi comuni. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata distinzione tra il concorso di persone nel reato e la partecipazione associativa in quanto la condotta del [OSCURATO:PERSONA] si configura come mero concorso di persona in assenza di elementi che dimostrino un accordo più duraturo e stabile tra i correi. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa risposta alle specifiche doglianze difensive con cui si evidenziava che l'indagato aveva partecipato ad un solo episodio delittuoso; che mancavano gli elementi costitutivi del reato associativo e che non vi era alcun contatto del [OSCURATO:PERSONA] con gli altri correi al di fuori di quell'episodio. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erronea valutazione di elementi indiziari a cui viene attribuita rilevanza probatoria mentre nella realtà hanno portata neutra o sono addirittura favorevoliall'imputato. 3. Con nota trasmessa il 21 novembre 2025 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alle conclusioni del P.m. chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’impugnazione censuraesclusivamente la motivazione a sostegno della gravità indiziaria in ordine al reato associativo, anche se l'indagato è stato sottoposto a misura cautelare anche per la rapina, e non formula motivi in ordine alle ravvisate esigenze cautelari. Con nota del 9 dicembre la Questura di Napoli ha comunicato che con ordinanza del GIP del Tribunale di Lucca resa il 15/10/2025 la misura cautelare emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato associativo è stata dichiarata inefficace, sicchè l’indagato permane in misura cautelare domiciliare solo in relazione all’altro reato ascrittogli, la rapina, in ordine alla quale la difesa non ha formulato censure. Ne consegue che l’invocato annullamento della decisione in merito al reato associativo, non apporterebbe alcuna modifica positiva alla condizione dell'imputato, in atto sottoposto agli arresti domiciliari per altro titolo, considerato che il ricorso non propone censure sotto il profilo delle esigenze cautelari. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. Non va disposta la condanna al pagamento delle spese e dell’ammenda poichéin tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Sez. 4 - , Sentenza n. 45618 del 11/11/2021 Cc. (dep. 13/12/2021 ) Rv. 282549 – 01) P.Q.M Dichiara inammissibile il ric
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