CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46623/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18-[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con riguardo al reato associativo e il rigetto del ricorso nel resto; udito il Difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i delitti di partecipazione ad associazione dedita al traffico di cocaina (capo 1) e di detenzione e cessione di vari quantitativi della medesima sostanza (capi 25, 26 e 28). Secondo il Tribunale risultava accertata, alla stregua degli esiti delle investigazioni -condotte attraverso operazioni intercettative, servizi di osservazione e appostamento, perquisizioni e sequestri- l'esistenza di un'associazione stabilmente operante nei territori di Soverato e Guardavalle, dedita alla pianificazione e all'esecuzione di una indeterminata serie di cessioni di stupefacente, i cui proventi erano destinati ad una cassa comune della struttura, gestita da sodali di grado apicale, che, a loro volta, attraverso l'utilizzo di figure intermedie, si occupavano di riscuotere i crediti dai vari pusher sottoposti. La consorteria era capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], al cui fianco [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] controllavano l'attività rispettivamente nelle due articolazioni territoriali di Guardavalle (prevalentemente dedita all'approvvigionamento di sostanza) e Soverato (volta soprattutto a spacciare); i due gruppi corrispondevano a Campagna una "tassa" mensile. Emergevano dunque: la struttura gerarchica e la stabile suddivisione dei compiti all'interno del sodalizio; i frequenti contatti intrattenuti dai vari sodali; l'interdipendenza delle condotte; un collaudato modus operandi. La gravità del quadro indiziario, per il delitto di partecipazione all'associazione nella quale l'indagato, padre di [OSCURATO:PERSONA], operava in relazione alle fasi di occultamento, confezionamento e cessione dello stupefacente ai vari rivenditori al dettaglio che, sotto le direttive del figlio, si recavano presso la sua abitazione per recuperare la droga da lui stesso confezionata e per i singoli reati-fine di cui ai capi 25), 26) e 28) è desunta dal tenore delle numerose conversazioni intercettate in concomitanza con il personale coinvolgimento dello stesso in numerosi episodi di cessione di droga, indicativi del ruolo svolto dall'indagato nella consorteria e obiettivamente non marginali né occasionali. Il Tribunale del riesame ha evidenziato innanzitutto il tenore chiaro e inequivoco delle numerose conversazioni intercettate (in particolare, quelle del 30 maggio, 6 e 7 giugno, 27 giugno 2020) e analiticamente trascritte nell'impugnata ordinanza. Viene indicato come significativo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse consegnato in più occasioni a [OSCURATO:PERSONA] lo stupefacente che aveva precedentemente custodito e che avesse effettuato il confezionamento della sostanza apponendo personalmente del nastro adesivo nero per riconoscerne la qualità, così evidenziando il suo ruolo di sicuro punto di riferimento per il figlio Angelo.La costanza degli episodi era quindi ritenuta indicativa del vincolo durevole che accomunava [OSCURATO:PERSONA] ai sodali, alla luce della consapevolezza delle risorse dell'organizzazione su cui poter contare e quindi della partecipazione al gruppo criminale, contribuendo al suo mantenimento. Quanto all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura carceraria, assistite da una presunzione relativa di sussistenza quanto al reato associativo, il Tribunale, ai fini del consistente pericolo di recidiva, evidenziava la notevole gravità dei delitti contestati, attinenti al traffico di cocaina, e la personalità negativa dall'indagato, gravato da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, nonché porto e detenzione illegale di armi e munizioni. Neppure la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sarebbe stata idonea, secondo il Tribunale, a scongiurare le rappresentate esigenze cautelari posto che l'attività delittuosa si era svolta prevalentemente presso il domicilio e il dispositivo elettronico non potrebbe evitare il mantenimento di contiatti con ambienti malavitosi. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione: - per il profilo della gravità indiziaria in ordine al reato associativo. Le conversazioni intercettate avrebbero un significato generico ed equivoco quanto alla prova di una effettiva partecipazione al sodalizio criminale, che sarebbe desunta indirettamente solo dalle prove a sostegno della responsabilità concorsuale per i tre reati-fine contestati. In particolare, le conversazioni non provano l'adesione del ricorrente all'associazione criminosa, meramente congetturata dai contatti con [OSCURATO:PERSONA], cui consegna lo stupefacente che detiene per conto del figlio Angelo. Il ricorrente non ha mai oltrepassato la soglia del rapporto di scambio per partecipare consapevolmente alla associazione. In ogni caso la limitata durata delle condotte, svolte in un ristretto arco temporale, è ulteriore indicazione del mancato inserimento dell'indagato nella consorteria criminale; - con riguardo alla sussistenza del quadro indiziario in relazione all'ipotesi delittuosa ex art. 73 d.P.R. 309/90 di cui al capo 28). All'accordo concluso fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] finalizzato alla vendita di stupefacente, [OSCURATO:PERSONA] non era presente; allorché Cosentino si presentava presso l'abitazione di quest'ultimo, presumibilmente per ritirare la sostanza, veniva avvisato da [OSCURATO:PERSONA] che il padre non era in casa, per cui non è dato sapere se lo scambio sia avvenuto fra soggetti diversi o non si sia realizzato affatto; evidentemente [OSCURATO:PERSONA] non aveva lasciato alcuna disposizione y,L3 tanto che lo stesso Cosentino aveva chiesto alla figlia di avvisarlo di "preparare due da 0,7", poiché doveva andarsene; - in relazione alle ragioni cautelari a sostegno della ritenuta adeguatezza della massima misura coercitiva, atteso che il Tribunale non ha valorizzato la circostanza che i fatti si riferiscono a soli tre episodi collocati in un lasso temporale ristretto (circa un mese), con ciò evidenziandosi l'inesistenza della concretezza ed attualità del pericolo, tanto più alla luce dell'intervenuto smembramento dell'associazione a seguito dell'attività investigativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso concernente il quadro indiziario in ordine al delitto associativo investe, per i profili della violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il giudizio di gravità espresso dal Tribunale. Difetterebbe, ad avviso del ricorrente, il presupposto probatorio della intraneità dell'indagato all'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1), in assenza di condotte concrete, evocative di un contributo causalmente apprezzabile, che sarebbe racchiuso soltanto nelle specifiche condotte dei contestati reati fine. Le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori risultano infondate, siccome sostanzialmente dirette ad una rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, che esula dallo scrutinio di legittimità. Quanto alla sussistenza della struttura associativa -peraltro non contestata dal ricorrente in sede di riesame- il Tribunale ha infatti evidenziato innanzitutto la consistenza dei copiosi dati informativi (in particolare, il chiaro tenore delle conversazioni intercettate e gli esiti delle operazioni di perquisizione e sequestro di droga), dai quali era lecito desumere l'effettiva esistenza e operatività di un'associazione criminosa operante nei territori di Soverato e Guardavalle finalizzata al narcotraffico. I Giudici del riesame hanno adeguatamente valorizzato gli indizi attestanti la struttura gerarchica e la stabile suddivisione dei compiti all'interno del sodalizio, la continuità dei contatti e l'interdipendenza delle condotte dei sodali, la capacità del gruppo di approvvigionarsi in modo da soddisfare costantemente la domanda di mercato; la commissione di plurimi reati fine; il sostentamento delle spese legali per i partecipi. Infine, il Tribunale ha dato puntualmente e logicamente conto delle specifiche ragioni per le quali l'indagato era attinto da gravi indizi di colpevolezza, con riguardo sia alla sua concreta partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico gravitante nell'ambito della cosca capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] (figlio del ricorrente), che ai plurimi episodi di cessione di stupefacente costituenti reati-fine. In particolare, la prova cautelare del protagonismo dell'indagato nel contesto associativo emerge, oltre che dalle relazioni informative di polizia giudiziaria, dal tenore chiaro e inequivoco delle numerose conversazioni intercettate, analiticamente indicate e sintetizzate nell'impugnata ordinanza, dimostrative del contributo consapevolmente fornito con stabilità al raggiungimento degli illeciti fini della struttura criminosa, non essendo possibile inquadrare atomisticamente le condotte seriali dell'indagato. In ciò si colloca anche il rapporto familistico e fiduciario con il capo, [OSCURATO:PERSONA], rappresentativo di un vincolo perdurante dell'indagato rispetto all'associazione, in veste di fidato custode della sostanza stupefacente da smerciare. Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il delitto contestato, che, siccome correttamente motivate in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità. 2. Anche il motivo di ricorso concernente i gravi indizi in ordine alla commissione del reato-fine di cui al capo 28) non è fondato, oltre che formulato in termini generici e in parte aspecifici. Le doglianze sono sostanzialmente dirette a una rilettura degli elementi indiziari e a una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, che esula dallo scrutinio di legittimità. A fronte di una censura astratta, riferita unicamente alla necessità, in caso di "droga parlata", di motivare circa gli elementi che depongono in maniera certa sulla detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il Tribunale del riesame ha adeguatamente evidenziato innanzitutto il tenore chiaro e inequivoco delle conversazioni intercettate il 27 giugno 2020 (analiticamente trascritte nell'impugnata ordinanza), dal cui contenuto si evince che Cosentino, giunto presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e non avendolo trovato in casa, si era rivolto alla di lui figlia Raffaella dicendole di far preparare al padre due involucri "da 0,7" e successivamente informando di ciò [OSCURATO:PERSONA], dimostrando fra l'altro la abitualità e la dimestichezza con questo tipo di "istruzioni", di cui resta irrilevante la ricostruzione delle successive modalità spazio-temporali di esecuzione. 3. Non è fondato neppure il motivo di ricorso riguardante il profilo delle esigenze cautelari.Ed invero, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento. Nell'ordinanza del riesame, ai fini del consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa, sono stati valorizzati con motivazione diffusa e logicamente congrua e perciò insindacabile in sede di legittimità - oltre la presunzione legale di pericolosità e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per il delitto associativo - sia la notevole gravità degli altri delitti contestati, attinenti a plurimi e continuativi episodi di cessione, sia la presenza di precedenti (anche per detenzione e porto illegali di armi e munizioni) dimostrativi della pericolosità dell'indagato. D'altra parte, circa l'attualità del pericolo di recidivanza, non può essere considerato in senso favorevole all'indagato il fatto che l'associazione criminale appare oggi destrutturata ad opera dell'intervento investigativo dell'autorità giudiziaria o che i reati-fine si siano succeduti in un ristretto lasso temporale. Quest'ultimo dato è, semmai, dimostrativo della frequenza e dell'intensità dell'illecita attività e del compulsivo e sistematico perseguimento di finalità di lucro. 4. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-t