CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25135/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali, minaccia, danneggiamento loro rispettivamente ascritti; Rilevato che l'unico motivo dedotto - che contesta la tenuta del quadro probatorio a carico degli imputati - non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; esso inoltre è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che la doglianza inerente alla capacità intimidatoria della minaccia involge profili valutativi già risolti dal giudice di merito, con motivazione immune da vizi logici, e non demandabili alla Corte di legittimità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile, in quanto detta parte si limita a presentare conclusioni scritte (non necessarie in ragione del rito) e a chiedere la liquidazione di una nota spese che però non si raccorda allo svolgimento di alcuna effettiva attività difensiva. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deci