CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 20463/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14547/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO MILANO n. 125/2019 depositata il 14/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, nel giudizio tra i signori Piero e [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a., la Corte d’appello di Milano ha pronunciato la sentenza n. 125 del 14 gennaio 2019, avverso la quale i signori Mocarelli hanno proposto sia il ricorso per cassazione in esame sia un ricorso per revocazione deciso dalla stessa Corte milanese con sentenza di rigetto n. 1383 del 5 giugno 2020, che è stata impugnata con distinto ricorso per cassazione iscritto al Rg. n. 24181/2020, attualmente pendente; che i ricorrenti hanno presentato nota scritta in data 6 aprile 2023 chiedendo la riunione dei due giudizi e che anche la banca controricorrente ha richiesto in memoria la riunione dei due ricorsi; che, attesa la pregiudizialità del ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla revocazione che, se fosse revocata, comporterebbe la cessazione della materia del contendere sul ricorso avverso la sentenza di appello, è necessario differire la trattazione del ricorso in esame per consentire la trattazione congiunta dei due ricorsi nella stessa adunanza, essendo rimessa al Collegio la decisione sulla riunione degli stessi; P.Q.M. rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso iscritto al Rg. 24181/202