CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 39980/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava la sentenza con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentata estorsione e usura, disponendo la confisca, diretta o per equivalente, della somma di 11.300 euro. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello per mancanza e illogicità della motivazione sotto tre diversi profili, indicati in altrettanti motivi, inerenti: - alla qualificazione giuridica del rapporto tra le parti: la sentenza impugnata ha ritenuto indimostrata la costituzione di un'associazione in partecipazione fra Arcari e Bonfatti sulla base di uno scambio di messaggi avvenuti nella fase in cui la persona offesa non ottemperava alle richieste dell'imputato. La Corte di appello ha espresso un atto di fede nei confronti del narrato della persona offesa, che aveva inspiegabilmente taciuto del rapporto con un terzo soggetto, considerato anch'egli un usuraio, non considerando che già il primo Giudice aveva ritenuto inverosimile quanto- riferito da Bonfatti, avendo disposto la confisca della somma di soli 11.300 euro e non già di quella di 48.000 euro che - a suo dire - egli avrebbe versato a titolo di interessi; - alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 2) quale estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni: l'imputato «non poteva di certo rivolgersi all'A.G. per ottenere la sua tutela e la restituzione del capitale di certo versato e più volte richiesto», cosicché il suo operato fu legittimo e, nel caso la persona offesa fosse ritenuta credibile, la condotta contestata integrerebbe solo il reato previsto dall'art. 393 cod. pen.; - alla disposta confisca della somma di 11.300 euro percepita dall'imputato, che tuttavia inizialmente corrispose a Bonfatti l'importo di 8.000 euro del quale egli dovrebbe comunque tornare in possesso. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, proposta nei termini ivi previsti. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati. 5. La motivazione della sentenza impugnata non è affatto illogica (né tantomeno mancante) in ordine ad alcuno dei tre aspetti trattati nel ricorso.5.1. Il ricorso contesta genericamente la valutazione della Corte di appello in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non costituitasi parte civile, circa i prolungati rapporti usurari intercorsi con l'imputato. Va ribadito in proposito che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; in senso confarme, più di recente, cfr. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01), circostanza assente nel caso di specie. L'attendibilità delle dichiarazioni di Bonfatti - ha evidenziato la sentenza impugnata - non è inficiata dal fatto che solo in un secondo tempo egli riferì di un rapporto analogo avuto con un terzo soggetto (Monachella) e, per contro, è avvalorata dal contenuto dei messaggi rinvenuti sul suo telefono e dalle dichiarazioni rese dalla moglie; per contro, l'ipotesi alternativa di dazioni di denaro nell'ambito di un rapporto di associazione in partecipazione è priva di ogni riscontro ed anzi risulta del tutto strumentale, considerato che Arcari ne fece cenno per la prima e unica volta in una sola conversazione intercettata dopo la denuncia della persona offesa, quando ormai l'imputato era certo che la stessa fosse registrata. Il primo Giudice non ha affatto ritenuto «l'inaffidabilità del narrato [di] Bonfatti», tant'è che lo ha condannato per il reato di usura, ma nel disporre la confisca ha prudenzialmente limitato l'entità della somma a quella che lo stesso imputato aveva dichiarato di avere ricevuto. 5.2. La illegittimità della richiesta di interessi usurari - come correttamente osservato nella sentenza impugnata - preclude la riqualificazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen., configurabile solo quando l'agente sia animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, essa non può essere del tutto arbitraria ovvero sfornita di una possibile base legale (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967 - 02; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362 - 01; Sez. 2, n. 8096 del 04/02/2016, Anglisani, Rv. 266203 - 01; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589 - 01). In particolare, è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nei confronti del creditore che, a fronte di un'iniziale pattuizione usuraria, contraddistinta da prestiti successivi gravati da interessi parimenti illeciti, si rivolga al debitore con violenza o minaccia per ottenerne la restituzione (Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968 - 01; Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014, dep. 2015, Iovine, Rv. 262566 - 01; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 8307 del 12/01/2024, Nunziata, non mass.). 5.3. è generico e manifestamente infondato anche il motivo riguardante la confisca, premesso che i giudici di merito hanno ricostruito il fatto nel senso che la somma di 11.300 euro è stata incamerata da Arcari a titolo di interessi maturati. Il ricorrente ha sostenuto che, quand'anche fosse ritenuta la natura usuraria degli interessi pagati, il capitale mutuato, mai restituito dalla persona offesa, dovrebbe comunque tornare nella disponibilità dell'imputato: così opinando, però, la difesa ha sovrapposto le nozioni di danno civile e di danno criminale, consistente quest'ultimo nelle conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale. In particolare, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal giudice di appello e obliterata nel ricorso, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644 cod. pen., identificandosi nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita concretamente contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti (Sez. 2, n. 16045 del 22/03/2023, Tomasi, Rv. 284447 - 01; Sez. 2, n. 23132 del 05/04/2018, Caruso, Rv. 272883 - 01; Sez. 2, n. 45642 del 27/10/2015, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265033 - 01; Sez. 6, n. 45090 del 02/10/2014, Mimotti, Rv. 260665 - 01). 6. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle rnm cyo 00 spese processuali e della som