CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 16141/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28189-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Vicepresidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 66/2020 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 28189 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha subìto danni alla sua vettura per avere investito un capriolo, che aveva improvvisamente attraversato la strada statale numero 9 detta via Emilia, in provincia di Parma. Per ottenere il risarcimento dei danni ha citato in giudizio sia la Provincia di Parma che la Regione Emilia-Romagna, ritenendo alternativamente l'una o l'altra responsabili del danno occorsogli. 2.-11 Giudice di pace di Fidenza ha estromesso dalla causa la provincia di Parma e, ritenuta l'esclusiva legittimazione della [OSCURATO:PERSONA], ha condannato quest'ultima al risarcimento dei danni subiti dall'attore. La Regione ha proposto appello, chiedendo invece che si accertasse l' esclusiva legittimazione passiva della Provincia, ed assumendo che si dovesse applicare al caso in questione la regola di cui all'articolo 2043 codice civile e non già dell'articolo 2052 c.c., con la conseguenza che il ricorrente non aveva provato la colpa dell'ente pubblico rispetto al danno subìto. Il Tribunale di Parma ha integralmente accolto l'impugnazione, sia quanto al difetto di legittimazione passiva della Regione appellante, sia nel merito, quanto alla qualificazione della fattispecie in termini di responsabilità per colpa ex 2043 c.c., anziché di responsabilità cosiddetta oggettiva ai sensi dell'articolo 2052 c.c.. 3.-11 ricorso propone un solo motivo di cui chiede il rigetto la [OSCURATO:PERSONA] costituitasi controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.-[OSCURATO:PERSONA]Romagna eccepisce la tardività del ricorso per Cassazione in quanto notificato oltre il termine breve conseguente alla notifica della sentenza di appello: in pratica, come è ammesso dal ricorrente, e come pacificamente risulta dagli atti, la sentenza di appello è stata notificata al ricorrente dalla Provincia di Parma il 10 Febbraio 2020, a mezzo posta elettronica, mentre il ricorso risulta notificato alla Regione Emilia-Romagna il 27 ottobre 2020 e dunque oltre il termine breve di 60 giorni, pur essendo stato notificato nei termini alla Provincia. Il motivo è fondato. Infatti, il principio secondo il quale, "nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt.326 e 332 cod. proc. civ., è esclusa la necessità del litisconsorzio. In tali ipotesi, il termine per l'impugnazione non è unico, ma i decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre per le altre parti si applica la norma dell'impugnabilità nel termine di cui all'art.327 cod.proc.civ." (Cass. n. 2557/ 2010). Nel caso presente, invero, le due domande, l'una proposta verso la Provincia e l'altra verso la Regione, devono ritenersi non scindibili, come per ogni caso in cui si affermi la responsabilità alternativa tra due soggetti e tra gli stessi vi sia contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato (Cass. sez. un.26420/ 2006; Cass. 27152/ 2009). Allo stesso modo deve concludersi quando la causa nasce da un unico fatto generatore dell'illecito e tale fatto sia attribuito a più soggetti alternativamente (Cass. 986/ 2016; Cass. 14722/ 2018), caso nel quale, se la sentenza è notificata da uno solo di essi, decorre il termine breve nei confronti di tutti. Alla luce di tali principi, il ricorso deve ritenersi dunque tardivo. 5.-Infondata è comunque l'eccezione di improcedibilità del ricorso, per omesso deposito della sentenza impugnata in copia autentica (art. 369 c.p.c.), in quanto la sentenza risulta invece depositata in copia conforme. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 3000,00 euro, oltre 200,00 euro per spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 21.4.2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]