CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 08515/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione e in particolare della falsa applicazione del principio di proporzionalità in relazione al mancato annullamento del provvedimento del DAP in data 24 giugno 2025 per le ragioni indicate dal Tribunale di sorveglianza di Venezia - sono manifestamente infondate e in fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Venezia nel provvedimento impugnato. In esso, invero, nell'argomentare sul rigetto del reclamo avverso il decreto del DAP che risulta avere applicato la sorveglianza particolare al condannato per mesi sei con una serie di prescrizioni, si evidenzia che: - correttamente il provvedimento in oggetto ha ritenuto la condotta del detenuto tale da compromettere la sicurezza e turbare l'ordine nell'istituto di pena, essendo stato trovato il suddetto in tre occasioni in possesso di telefono cellulare, mentre in un'altra occasione si opponeva a che un altro detenuto venisse allocato nella medesima cella, giungendo al punto di minacciare un operatore di polizia penitenziaria con una lametta da barba già sporca di sangue; - la pervicace condotta del detenuto consistente nella reiterata disponibilità di un telefono cellulare, oltre a integrare fattispecie penale e disciplinare, realizza un effettivo turbamento dell'ordine interno che giustifica l'applicazione di un regime detentivo differenziato; - l'ulteriore condotta tenuta conferma l'atteggiamento di rifiuto rispetto all'autorità nell'istituto; - quanto al contenuto della misura, la privazione del fornellino viene fondatamente giustificata, nel provvedimento, con l'indole aggressiva del reclamante, essendo il vitto comunque assicurato e avvalorando l'episodio della minaccia con lametta la necessità di cautele, rispetto all'uso, da parte del reclamante, di utensili come arme improprie; - la durata di sei mesi risulta adeguata rispetto al livello di pericolosità manifestato dal detenuto. Osservato, pertanto, che il ricorso, nel quale si invoca una diversa valutazione di dette circostanze e ci si duole di una apparenza motivazionale inesistente, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbra