CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 29959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso presentato personalmente, Pescume impugnava l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesamedi Bari, con la quale veniva confermato il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorso è inammissibile posto che, a seguito della modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., non è più consentito I ricorso personale dell'interessato dinanzi alla Corte di Cessazione, occorrendo sempre la presentazione da parte di difensore a ciò abilitato. Nel caso di specie, il ricorso trasmesso dalla Casa circondariale di Taranto e sottoscritto da Pescume, pur non essendo espressamente indìrìzzato alla Corte di Cassazione, bensì al "Tribunale di Bari in funzione di Corte di Appello di Bari" va necessariamente qualificato quale ricorso in Cassazione, non essendo ammesso, in astratto, altro mezzo di impugnazione avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del riesame. Quanto detto consente di pervenire alla dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att., cod. proc. pen. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere estensore I