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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29893/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte per destinazione alla pubblica fede; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di assenza disposta dal giudice di primo grado e alla conseguente apertura del dibattimento con acquisizione delle testimonianze rese dai testi della pubblica accusa, è manifestamente infondato, atteso che il giudice di prime cure - solo in seguito alla rinnovazione della notifica a mani proprie - ha dato atto dell'utilizzabilità degli atti istruttori acquisiti sino a quel momento (senza opposizione delle parti), nel rispetto del contraddittorio delle parti.

In ogni caso, il giudice può dichiarare l'assenza dell'imputato nei casi di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen., tenendo anche conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in ordine ad un travisamento della prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale istruttorio, estraneo al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag: 3 del provvedimento impugnato); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche e che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 3 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito chiariva come le modalità dell'azione criminosa fossero ostative alla concessione del beneficio richiesto); In ordine al quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede, sussiste una manifesta infondatezza, atteso che - contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato - il sistema di antitaccheggio e le telecamere di videosorveglianza non hanno, in concreto, impedito l'impossessamento del bene, posto che i suddetti apparati realizzerebbero un controllo non continuativo e a distanza; Rilevato che il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. a Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte per destinazione alla pubblica fede; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di assenza disposta dal giudice di primo grado e alla conseguente apertura del dibattimento con acquisizione delle testimonianze rese dai testi della pubblica accusa, è manifestamente infondato, atteso che il giudice di prime cure - solo in seguito alla rinnovazione della notifica a mani proprie - ha dato atto dell'utilizzabilità degli atti istruttori acquisiti sino a quel momento (senza opposizione delle parti), nel rispetto del contraddittorio delle parti. In ogni caso, il giudice può dichiarare l'assenza dell'imputato nei casi di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen., tenendo anche conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in ordine ad un travisamento della prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale istruttorio, estraneo al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag: 3 del provvedimento impugnato); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche e che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 3 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito chiariva come le modalità dell'azione criminosa fossero ostative alla concessione del beneficio richiesto); In ordine al quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede, sussiste una manifesta infondatezza, atteso che - contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato - il sistema di antitaccheggio e le telecamere di videosorveglianza non hanno, in concreto, impedito l'impossessamento del bene, posto che i suddetti apparati realizzerebbero un controllo non continuativo e a distanza; Rilevato che il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. a Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio
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