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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45664/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pescara del 5 Febbraio 2020 ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di due telefoni cellulari concedendo i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il giudizio di colpevolezza risulta reiterativo del motivo di appello che è stato respinto con motivazione logica e congrua; il secondo motivo con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto ex art. 131bis p è manifestamente infondato poiché La Corte ha sottolineato che il delitto ha per oggetto due telefonini provento di furto in danno di due persone diverse,i1 che induce a ipotizzare un' abitualità del prevenuto in analoghe condotte: trattasi di motivazione non manifestamente illogica e corretta sotto il profilo giuridico.

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), e la condizione di incensurato dell'imputato non è, per preciso dettato normativo, sufficiente a giustificare tale beneficio. rilevato che la censura in merito alla determinazione della pena risulta generica e manifestamente infondata poiché la stessa è stata determinata in misura inferiore alla media edittale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pescara del 5 Febbraio 2020 ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di due telefoni cellulari concedendo i benefici della sospensione condizionale e della non menzione. Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il giudizio di colpevolezza risulta reiterativo del motivo di appello che è stato respinto con motivazione logica e congrua; il secondo motivo con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto ex art. 131bis p è manifestamente infondato poiché La Corte ha sottolineato che il delitto ha per oggetto due telefonini provento di furto in danno di due persone diverse,i1 che induce a ipotizzare un' abitualità del prevenuto in analoghe condotte: trattasi di motivazione non manifestamente illogica e corretta sotto il profilo giuridico. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), e la condizione di incensurato dell'imputato non è, per preciso dettato normativo, sufficiente a giustificare tale beneficio. rilevato che la censura in merito alla determinazione della pena risulta generica e manifestamente infondata poiché la stessa è stata determinata in misura inferiore alla media edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data
Sentenza Cassazione n. 45664/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris