CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10433/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città del :30.09.2021, ha assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto e ha nel resto confermato il giudizio di responsabilità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole, in primo grado, del reato di bancarotta fraudolenta impropria (art. 223 comma 2. N. 2, I.f.), al medesimo contestato per avere, in concorso con altri, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione dalla data di costituzione al 25.07.2005 e componente del consiglio di amministrazione dal 4.10.2002 al 9.06.2006, cagionato con dolo il fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l.", dichiarata fallita il 28 febbraio 2018, mediante la sistematica omissione del versamento delle imposte e dei contributi previdenziali a partire dall'anno 1990 - omissione che determinava anche la risoluzione di contratti di appalto con enti pubblici -, fino a maturare un debito verso l'Erario di circa tre milioni di euro, quasi pari al passivo accertato pari ad euro 3.348.996,30. 2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, la Corte territoriale sembra essersi limitata a richiamare per relationem la sentenza di primo grado, senza offrire una motivazione adeguata e logica tale da giustificare la conferma dell'affermata responsabilità penale dell'imputato, soprattutto dal punto di vista soggettivo. La Corte di merito ha solo indicato le dichiarazioni valorizzate per ritenere la sussistenza del reato, senza valutare gli atti contenuti all'interno del fascicolo. Si lamenta la mancanza di motivazione in merito al dolo per il reato di cagionamento del fallimento per operazioni dolose, che richiede, secondo consolidato canone ermeneutico di legittimità, la coscienza e volontà dell'evento-fallimento, configurando un reato di danno: nel provvedimento impugnato, non emergono elementi da cui possa desumersi che il ricorrente, con il proprio comportamento, abbia voluto porre in essere fatti illeciti tali da determinare il fallimento della società, specie se si considera il fatto che nel momento in cui il predetto lasciava la propria carica - andando in pensione nel 2005 -, nulla lasciava immaginare quanto poi effettivamente accaduto, per fatti a questi non imputabili, circa venticinque anni dopo. Il ricorrente evidenzia, altresì, la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato laddove la Corte territoriale non ha fornito adeguatamente la prova della intenzionalità del medesimo a cagionare il fallimento della società, limitandosi, di contro, a fondare il proprio convincimento sulla carica ricoperta dall'imputato dal 1990 al 2005 e non tenendo conto del fatto che l'amministrazione della fallita, in epoca successiva al pensionamento del [OSCURATO:PERSONA], è da imputare ad altri soggetti a loro volta condannati. Si ricorda come l'ex amministratore risponde di taluni reati commessi in epoca posteriore al termine della propria carica solo se ricopre il ruolo di amministratore di fatto e, nel caso di specie, non è stata effettuata alcuna valutazione inerente a tale profilo. In tale senso si conclude che non vi è alcuna prova della necessaria sussistenza di un rapporto causale tra il dissesto della società e le condotte illecite ascritte al ricorrente, né dell'astratta prevedibilità dell'evento del reato. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è nel suo complesso infondato. I giudici della Corte di merito hanno accertato che [OSCURATO:PERSONA] era stato presidente del c.d.a. della Flanninia soc. coop, a r.l. (dichiarata fallita il 28.2.2018) dalla data della sua costituzione, risalente al 1972, sino al luglio 2005, e dunque per 32 anni, e, per parte di tale periodo, era stato anche consigliere di amministrazione — dal 4.10.2002 al luglio 2005 -, ricoprendo tale carica anche dopo la cessazione dalla qualifica presidenziale, sino al 9.6.2006. E' stato altresì accertato: che sin dal 1990 era stato sistematicamente omesso il versamento dei contributi previdenziali e delle imposte, tanto che la società ad un certo punto — già dal 2008-2009 appena due-tre anni dopo la cessazione della carica da parte del ricorrente - non era più riuscita ad ottenere il DURC a causa del debito accumulato con l'Erario e quindi non aveva potuto incassare i crediti derivanti dai contratti di appalto con conseguente crisi di liquidità ed insolvenza (l'omissione aveva determinato la risoluzione dei contratti di appalto con enti pubblici); che il debito erariale alla data della dichiarazione di fallimento ammontava a circa 3 milioni di euro ed era quasi del tutto corrispondente al passivo accertato.Tali circostanze non sono state oggetto di specifica contestazione, essendosi il ricorso limitato ad asserire, genericamente, che, avendo il ricorrente dismesso la carica di amministratore nel lontano 2005, "nulla lasciava immaginare quanto poi accaduto", e che, comunque, non fosse configurabile un rapporto causale tra la condotta del ricorrente e il dissesto della società - che aveva portato la società al fallimento solo svariati anni dopo la cessazione della carica da parte del [OSCURATO:PERSONA], quantificati in ricorso dapprima in venticinque e poi in circa venti anni, laddove, è il caso di precisare, si tratta di circa dodici anni. Tale impostazione non impinge il fulcro della vicenda che, come sopra esposto, ruota intorno a ben altri aspetti fattuali, ed è anche meramente reiterativa avendo la Corte di appello già spiegato le ragioni per le quali, innanzitutto, non potesse ritenersi il ricorrente una mera figura formale e le condotte illecite dovessero essere — anche - a lui imputabili dal momento che la reiterazione sistematica degli inadempimenti che aveva portato alla formazione di così ingente debito erariale era riferibile anche ad un consistente arco temporale in cui il ricorrente aveva ricoperto la carica non solo di componente del consiglio di amministrazione ma anche, per diversi anni, di presidente del c.d.a. ed aveva in cigni caso svolto un ruolo decisionale primario secondo quanto asserito dallo stesso commercialista della cooperativa. Sicché l'elemento soggettivo — secondo la compiuta ricostruzione dei giudici di merito - era insito in tale condotta reiterata e sistematica che come sottolineato dalla Corte di appello era da ricondurre non a fattori casuali ma a scelta ben precisa dell'amministrazione di autofinanziamento mediante l'omissione contributiva; scelta che evidentemente, di là degli effetti immediati di un incremento di liquidità discendente d& mancato esborso, era prevedibile portasse al dissesto, o al suo aggravamento, tenuto conto, da un lato, delle pesanti conseguenze in termini di interessi e sanzioni scaturenti dall'inadempimento i; tributario, che per il suo accumularsi non poteva che essere — come accaduto — rilevato dallo Stato creditore rimasto nel tempo insoddisfatto (e di tanto qualunque persona dotata di un minimo di conoscenza del vivere sociale e di avvedutezza può rendersi conto) e, dall'altro, della disciplina degli appalti pubblici, a cui era certamente interessata la cooperativa, comportante la risoluzione dei contratti in caso di inadempimenti fiscali. D'altra parte, secondo il costante orientamento di questa Corte — citato anche nella sentenza impugnata a sostegno degli argomenti spesi al riguardo - in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337 — 01). Questa Corte ha anche già avuto modo di affermare che la fattispecie del fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa dei soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (Sez. 5, Sentenza n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071 - 01); ed ha altresì già chiarito in punto di elemento soggettivo che è logico ritenere che il sistematico inadempimento dei debiti tributari esponga (nei prevedibile caso di accertamento dei reati, nella specie concretizzatosii) la società protagonista a un dissesto dì proporzioni tanto più rilevante quanto più elevato sia l'accumulo nel tempo dell'inadempimento e la percentuale di incidenza dello stesso sull'intero movimento di affari della società (così Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, in motivazione sia pure in relazione al caso del perpetuarsi di operazione in frode all'Erario - ma la situazione non muta, ovviamente, rispetto al caso di specie dell'inadempimento), dal momento che al mancato adempimento delle obbligazioni tributarie consegue non solo la produzione di interessi ma anche l'applicazione di sanzioni. E' altrettanto pacifico che ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile (Sez. 5, Sentenza n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189 - 01). Quanto all'elemento psicologico, si è anche affermato che nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni sotto il profilo dell'elemento soggettivo alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 1/1.0/2015, Lubrina, Rv. 265510); e che «esaurisce l'onere probatorio dell'accusa la dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'azione, costitutiva delroperazione", a cui segue il dissesto, in uno con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa» (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247313-4-5 Che ha precisato che non sono necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare, ritenendo sufficiente per la configurabilità del reato la rappresentazione dell'azione nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con ì doveri propri del soggetto societario a fronte decili interessi della società; cfr. altresì, in motivazione, Sez. 5, n. 38728 del 3/4/2014, Rampino, Rv. 262207). E tale prevedibilità, quando si versa nell'ipotesi della cd. bancarotta impropria erariale, per essere dimostrata non necessita di specifici segnali di allarme, essendo insita nell'inadempimento sistematico delle obbligazioni verso l'Erario - siano esse di natura fiscale che previdenziale - la previsione che il vantaggio immediato conseguente al mancato versamento del dovuto possa in futuro risolversi in un fattore di dissesto o di aggravamento di esso, non essendo affatto improbabile che l'inadempimento del debito erariale possa essere accertato - soprattutto quando l'accumulo si protragga come nel caso di specie nel tempo - con tutte le conseguenze del caso in termini di interessi e sanzioni. Nella specie, la Corte di appello, facendo corretta applicazione dei principi di questa Corte, ha individuato nel protratto inadempimento degli obblighi erariali (inadempimento imputabile - anche - all'odierno ricorrente dagli anni '90 e sino al 2005-2006 e poi proseguito dai successivi amministratori) una deliberata strategia volta all'autofinanziamento della società che, andando tuttavia ad aumentare ingiustificatamente l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, rendeva prevedibile il conseguente dissesto, proprio per l'ampiezza del fenomeno e la sua sistematicità (fenomeno aggravato dalla prospettiva - che poteva anch'essa facilmente aversi, come dimostra quanto poi verificatosi dopo solo due anni dalla cessazione dalla carica del ricorrente - della ulteriore contropartita negativa della perdita del DURC e degli appalti). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art 616 cod. proc. pen., la condanna del ric:orrente al pagam