CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30293/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha rideterminato la pena di anno 1 e mesi 2 di reclusione, per prescrizione del reato di cui al capo C), per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 5 d.lgs. 74/2000, per aver, in qualità di titolare di omonima ditta individuale, omesso di presentare le dichiarazioni, al fine di evadere l'imposta sui redditi delle persone fisiche e sul valore aggiunto, capo A). Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione dell'ammontare delle imposte per le annualità 2015 e 2016. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che nessuna norma vieta al giudice penale di avvalersi, ai fini della prova dei reati tributari, delle risultanze degli accertamenti operati in sede tributaria. Ciò discende dal principio di atipicità dei mezzi di prova operante nel processo penale, restando peraltro salva la necessità che il giudice sottoponga ad autonoma valutazione e soppesi accuratamente la valenza dimostrativa degli elementi acquisiti in sede tributaria, al di fuori di qualunque presunzione e di ogni predeterminazione del loro peso probatorio. E', dunque, per tale ragione che questa Corte ha affermato che il giudice penale può legittimamente avvalersi (v. tra le altre, Sez. 3, n. 24811 del 28/04/2011, Rocco, Rv. 250647 e Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaiano, Rv. 257619), dell'accertamento induttivo, effettuato, mediante gli studi di settore, dagli Uffici finanziari per la determinazione dell'imponibile (Sez.3, n. 36207 del 17/04/2019 Ud. (dep. 19/08/2019 ) Rv. 277581). Del resto, anche meno recentemente, si è sempre ritenuto che, sebbene i criteri stabiliti per l'accertamento sintetico del reddito imponibile, attraverso il così detto "redditometro", non siano per il giudice penale fonti di certezza legale, tuttavia costituiscono elementi indiziari corrispondenti a criteri logici, utilizzabili per una corretta motivazione della sentenza di condanna (Sez. 3, n. 7491 del 21/06/1991 Ud. (dep. 12/07/1991 ) Rv. 188181). Nel caso di specie, il giudice d'appello ha precisato che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l'accertamento operato dalla polizia giudiziaria è consistito nel raffronto dei dati effettivi con quelli emersi dallo comunicazioni effettuate dai clienti e fornitori della società stessa ed inserite nello spesometro, a fronte della mancata collaborazione di quest'ultimo. La ricostruzione reddituale è stata quindi effettuata mediante lo spesometro, strumento di accertamento di natura reale e non meramente induttiva, basato sulle valutazione delle fatture emesse e ricevute dall'impresa. L'imputato, peraltro, non ha contestato i dati utilizzati, limitandosi a dedurre un maggior credito IVA senza fornire alcuna prova documentale a sostegno. Ulteriore conferma della correttezza dell'accertamento è stata ravvisata nella dichiarazione tardiva presentata per l'annualità 2016, i cui dati risultavano sostanzialmente coerenti con quelli ricostruiti dagli accertatori. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento 1 jjconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M