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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22362/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 27 settembre 2021, confermava la pronuncia del Tribunale di Treviso del 27-09-2021 che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto responsabile dei reati di concorso in rapina aggravata e porto di oggetto atto ad offendere. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Miotti, che deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in ordine all'affermazione di responsabilità non avendo la corte di merito analizzato i motivi di impugnazione con i quali si erano rilevate le numerose contraddizioni emerse dall'esame dei testimoni nel corso dell'istruzione dibattimentale; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. relativamente alla configurabilità del reato di tentata rapina impropria posto che ai fini della sussistenza della fattispecie non può prescindersi dalla completa ablazione della res come risultante dal testo della norma che prevede l'esercizio della violenza o minaccia dopo .1a sottrazione, doven.dosi in tali casi configurare il concorso tra il delitto di furto e quello di minaccia; l'applicazione di tale ricostruzione al caso di specie doveva fare ritenere insussistente la fattispecie ritenuta a carico del ricorrente stante il considerevole intervallo temporale trascorso tra la sottrazione e la successiva fuga; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per non configurabilità degli elementi costitutivi del reato di porto di oggetti atti ad offendere trattandosi di strumenti in uso abituale ad un soggetto senza fissa dimora; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica, all'eccessività del trattamento sanzionatorio ed alla negazione del vincolo della continuazione esterna. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I motivi proposti sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di plurime questioni già analiticamente confutate dalla corte di merito ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, il primo motivo, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità in relazione alla mancata valutazione delle numerose contraddizioni emerse dall'esame dei testimoni, è innanzi tutto evidentemente aspecifico nella misura in cui non si confronta con un elemento di prova fondamentale evidenziato dalla corte di appello a pagina 7 della motivazione, costituito dalla confessione resa dall'imputato all'udienza di convalida che rende superflua l'analisi delle deposizioni testimoniali quanto alla prova dei fatti.

In ogni caso non sussiste né la dedotta violazione di legge né il difetto di motivazione posto che il giudice di merito ha proprio esposto le ragioni per cui ritenere attendibili le dichiarazioni dei testi senza che rilevassero le discrasie riferite ad aspetti secondari e non relative al nucleo essenziale del fatto.

E tale motivazione appare priva sia di manifesta illogicità che di contraddittorietà. 2.2 In relazione al secondo motivo deve essere richiamata la costante giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Rv. 283847 - 01).

In altra pronuncia si era già affermato come il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità; è, invece, tentato quando l'avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla "res" in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità (Sez. 2, n.46412.del 16/10/2014, Rv. 261021 - 01).

Ne consegue affermarsi la certa.configurabilità della fattispecie di tentata rapina impropria contestata e ritenuta a carico del ricorrente.

Peraltro, va anche sottolineato come, nel caso di specie, la questioni risulti sostanzialmente manifestamente infondata alla luce della ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito nelle quali si riferisce che il ricorrente era proprio colui che dopo essersi impossessato di alcune confezioni di formaggio ed era già uscito dal supermercato; circostanza questa che certamente manifesta l'avvenuto impossessamento del bene al momento di esecuzione della condotta minacciosa. 2.3 Quanto agli altri motivi: - come già esposto dalla corte di merito il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, Rv. 278083 - 01); e nel caso in esame alcuna precisa giustificazione veniva fornita dallo stesso ricorrente in ordine al porto della forbice che è oggetto non di ordinaria utilizzazione al di fuori della propria abitazione; - il riconoscimento della recidiva è stato più che adeguatamente motivato dalla corte di appello con gli argomenti espressi a pag. 9 della motivazione; - la determinazione della pena e la negazione del vincolo della continuazione trovano anch'essi ampie giustificazioni da parte della corte di merito che appare avere fatto riferimento all'inesistenza di un disegno criminoso ed alla riferibilità delle diverse azioni criminose ad uno stile di vita improntato alla consumazione di una serie indeterminata di fatti illeciti; e tale motivazione in quanto collegata a precise circostanze interpretate in assenza di illogicità tanto più manifesta non è censurabile nella presente sede.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 24 marzo 2023 L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].1 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 27 settembre 2021, confermava la pronuncia del Tribunale di Treviso del 27-09-2021 che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto responsabile dei reati di concorso in rapina aggravata e porto di oggetto atto ad offendere. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Miotti, che deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in ordine all'affermazione di responsabilità non avendo la corte di merito analizzato i motivi di impugnazione con i quali si erano rilevate le numerose contraddizioni emerse dall'esame dei testimoni nel corso dell'istruzione dibattimentale; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. relativamente alla configurabilità del reato di tentata rapina impropria posto che ai fini della sussistenza della fattispecie non può prescindersi dalla completa ablazione della res come risultante dal testo della norma che prevede l'esercizio della violenza o minaccia dopo .1a sottrazione, doven.dosi in tali casi configurare il concorso tra il delitto di furto e quello di minaccia; l'applicazione di tale ricostruzione al caso di specie doveva fare ritenere insussistente la fattispecie ritenuta a carico del ricorrente stante il considerevole intervallo temporale trascorso tra la sottrazione e la successiva fuga; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per non configurabilità degli elementi costitutivi del reato di porto di oggetti atti ad offendere trattandosi di strumenti in uso abituale ad un soggetto senza fissa dimora; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica, all'eccessività del trattamento sanzionatorio ed alla negazione del vincolo della continuazione esterna. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I motivi proposti sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di plurime questioni già analiticamente confutate dalla corte di merito ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, il primo motivo, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità in relazione alla mancata valutazione delle numerose contraddizioni emerse dall'esame dei testimoni, è innanzi tutto evidentemente aspecifico nella misura in cui non si confronta con un elemento di prova fondamentale evidenziato dalla corte di appello a pagina 7 della motivazione, costituito dalla confessione resa dall'imputato all'udienza di convalida che rende superflua l'analisi delle deposizioni testimoniali quanto alla prova dei fatti. In ogni caso non sussiste né la dedotta violazione di legge né il difetto di motivazione posto che il giudice di merito ha proprio esposto le ragioni per cui ritenere attendibili le dichiarazioni dei testi senza che rilevassero le discrasie riferite ad aspetti secondari e non relative al nucleo essenziale del fatto. E tale motivazione appare priva sia di manifesta illogicità che di contraddittorietà. 2.2 In relazione al secondo motivo deve essere richiamata la costante giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Rv. 283847 - 01). In altra pronuncia si era già affermato come il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità; è, invece, tentato quando l'avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla "res" in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità (Sez. 2, n.46412.del 16/10/2014, Rv. 261021 - 01). Ne consegue affermarsi la certa.configurabilità della fattispecie di tentata rapina impropria contestata e ritenuta a carico del ricorrente. Peraltro, va anche sottolineato come, nel caso di specie, la questioni risulti sostanzialmente manifestamente infondata alla luce della ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito nelle quali si riferisce che il ricorrente era proprio colui che dopo essersi impossessato di alcune confezioni di formaggio ed era già uscito dal supermercato; circostanza questa che certamente manifesta l'avvenuto impossessamento del bene al momento di esecuzione della condotta minacciosa. 2.3 Quanto agli altri motivi: - come già esposto dalla corte di merito il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, Rv. 278083 - 01); e nel caso in esame alcuna precisa giustificazione veniva fornita dallo stesso ricorrente in ordine al porto della forbice che è oggetto non di ordinaria utilizzazione al di fuori della propria abitazione; - il riconoscimento della recidiva è stato più che adeguatamente motivato dalla corte di appello con gli argomenti espressi a pag. 9 della motivazione; - la determinazione della pena e la negazione del vincolo della continuazione trovano anch'essi ampie giustificazioni da parte della corte di merito che appare avere fatto riferimento all'inesistenza di un disegno criminoso ed alla riferibilità delle diverse azioni criminose ad uno stile di vita improntato alla consumazione di una serie indeterminata di fatti illeciti; e tale motivazione in quanto collegata a precise circostanze interpretate in assenza di illogicità tanto più manifesta non è censurabile nella presente sede. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 24 marzo 2023 L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].1 [OSCURATO:PERSONA]
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