CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 38572/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Landi ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Genova, indicata in epigrafe, con la quale è stata dichiarata la inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e senza neppure prospettare le ragioni in fatto e in diritto a sostegno della richiesta; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] e-ele-A9-(499 [OSCURATO:PERSONA] CAN9 EtLERIA 21 TT1