CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29805/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nni [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 02/03/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto ;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di CarluccioGiovanni il quale ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso del P.G. el’accoglimento del secondo, con rideterminazione della pena; in subordinel’annullamento della sentenza con rinvio per rideterminazione della pena; in viagradata sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 81, comma 4,cod. pen. , in relazione agli artt. 3, 25, comma 2 e 27, comma 3, Cost.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia impugna alsentenza del giudice monocratico del Tribunale di Bergamo che in esito a giudizioabbreviato, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.e le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod.pen., ed equivalenti rispetto alla recidiva aggravata contestata, applicata lacontinuazione, con la riduzione per il rito, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena di anni 2 di reclusione ed 600,00 di multa per i delitti di cui agli artt. 628 e387 bis cod. pen., deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 81,comma 4, cod. pen. e 442 cod. proc. pen., avuto riguardo all’aumento di penaper la continuazione in presenza di recidiva aggravata ex art. 99, comma 4, cod.pen. ed alla riduzione della pena per effetto del rito abbreviato.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata in data04//06/2026 ha contestato il primo motivo di ricorso rilevando come l’automaticoaumento di pena di un terzo a titolo di continuazione per effetto della recidivaaggravata, pur considerata equivalente rispetto alle attenuanti, comporterebbel’irrogazione di una pena sproporzionata, in contrasto con gli artt. 3, 25, comma2, e 27, comma 3, della Costituzione ed ha chiesto pertanto il rigetto di talemotivo ovvero, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale.Ritiene, invece, fondato il secondo motivo del ricorso del P.G., concernentela riduzione per il rito siccome operata in misura inferiore ad un terzo e chiedel’annullamento della sentenza con rinvio per rideterminazione della pena.3. Il ricorso del Procuratore generale è fondato.Questa Corte a Sezioni Unite ha da tempo affermato “In tema di reatocontinuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quellastabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., neiconfronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99,comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidivastessa equivalente alle riconosciute attenuanti” (Sez. U, n. 31669 del23/06/2016, Rv. 267044 – 01).Nella citata sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che l'art. 81, quartocomma, cod. pen. è stato scrutinato anche sotto il profilo della sua conformità aldettato costituzionale “La Quinta Sezione, analizzando l'eccezione diincostituzionalità della richiamata disposizione, sollevata con riferimento all'art. 3Cost., l'ha ritenuta manifestamente infondata in considerazione del fatto chel'aumento di pena è giustificato dalla sostanziale diversità delle situazioniregolate, in quanto il legislatore ha facoltà di comminare le pene con aumentidifferenziati in misura precostituita in ragione della minore o maggiore proclivitàa delinquere del reo "recidivo reiterato", ed essendo detto aumento del tuttoragionevole, oltre che conforme al principio dell'emenda di cui all'art. 27 Cost.,dal momento che una pena non commisurata adeguatamente al valoredell'illecito, identificato anche in base alla propensione a delinquere che il reoesprime, sarebbe estranea rispetto alla rieducazione del condannato (Sez. 5, n.30630 del 09/04/2008, Nikolic, Rv.240445, richiamata da Sez. 2, n. 18092 del12/04/2016, Lovreglio, non mass.). La Corte costituzionale, con ordinanza n. 193del 2008, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimitàcostituzionale degli artt. 69, quarto comma, e 81, quarto comma, cod. pen.,osservando che l'art. 81, quarto comma, cod. pen. presuppone una positivavalutazione da parte del giudice circa la concreta idoneità della recidiva reiterataad aggravare la pena per i reati in continuazione o in concorso formale, comeemerge dal tenore letterale della norma («soggetti ai quali sia stata applicata larecidiva») e che «risulterebbe, del resto, affatto illogico che una circostanza,priva di effetti ai fini della determinazione della pena per i singoli reati contestatiall'imputato (ove non indicativa, in tesi, di maggiore colpevolezza o pericolositàdel reo), possa produrre un sostanziale aggravamento della risposta punitiva insede di applicazione di istituti - quali il concorso formale di reati e lacontinuazione - volti all'opposto fine di mitigare la pena rispetto alle regolegenerali sul cumulo materiale».Analoghe conclusioni venivano tratte in una successiva pronuncia (Cortecost., ord. n. 171 del 2009)”.Ciò detto, quindi, l’aumento di pena per la recidiva reiterata specifica di cuiall’art. 99, comma 4, cod. pen., quand’anche bilanciata con le attenuanti intermini di equivalenza, non poteva essere inferiore ad un terzo della penastabilita per il reato più grave e cioè inferiore a mesi 8 e gg. 27 di reclusione edeuro 600,00 di multa come osservato dal P.G. ricorrente, rispetto alla pena basedi anni 2, mesi due e giorni 20 di reclusione , pervenendo così alla pena di anni2, mesi 11 e gg. 7 di reclusione ed euro 533,00 di multa potendo la Corteprocedere ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen., alla rideterminazione dellapena sulla base delle statuizioni del giudice di merito.Rileva il Collegio che anche la riduzione di un terzo secco per il rito è statadeterminata in maniera errata considerato che partendo dalla pena di anni 2,mesi 11 e gg. 17 di reclusione, cui va applicata la riduzione di terzo secco per ilrito, si addiviene alla pena di anni 1, mesi 11 e gg. 21 di reclusione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamentosanzionatorio, che ridetermina nella misura di anni uno, mesi undici e giorniventuno di reclusione ed euro 533,00 di multa.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]