Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 1964

Cassazione n. 26359/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/06/1964 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA], in quanto il condannato si sarebbe sottratto a ogni forma di verifica da parte dell'UEPE e avrebbe disertato gli impegni assunti; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla personalità del ricorrente, ai precedenti minimi e ininfluenti, alla continuità comunque avuta nel lavoro come operaio specializzato e alle difficoltà avute a dare conto dello stesso all'UEPE e a contattare gli operatori dell'UEPE, così anche il parroco di Modugno che ha datoSua disponibilità per attività di volontariato; Rilevato che nel secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione in ordina alla revoca disposta ex tunc; Rilevato che in data 9/2/2023 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale la difesa ha comunicato che il ricorrente è in regime di detenzione domiciliare in quanto incompatibile con il regime carcerario e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Rilevato che il Tribunale, con riferimento a entrambi i punti oggetto di censura, ha dato conto degli elementi posti a fondamento della decisione e ha evidenziato le ragioni per le quali è addivenuto alle rispettive conclusioni e dalla motivazione non risulta alcuna evidente illogicità così che la stessa non è sindacabile in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/06/1964 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA], in quanto il condannato si sarebbe sottratto a ogni forma di verifica da parte dell'UEPE e avrebbe disertato gli impegni assunti; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla personalità del ricorrente, ai precedenti minimi e ininfluenti, alla continuità comunque avuta nel lavoro come operaio specializzato e alle difficoltà avute a dare conto dello stesso all'UEPE e a contattare gli operatori dell'UEPE, così anche il parroco di Modugno che ha datoSua disponibilità per attività di volontariato; Rilevato che nel secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione in ordina alla revoca disposta ex tunc; Rilevato che in data 9/2/2023 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale la difesa ha comunicato che il ricorrente è in regime di detenzione domiciliare in quanto incompatibile con il regime carcerario e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Rilevato che il Tribunale, con riferimento a entrambi i punti oggetto di censura, ha dato conto degli elementi posti a fondamento della decisione e ha evidenziato le ragioni per le quali è addivenuto alle rispettive conclusioni e dalla motivazione non risulta alcuna evidente illogicità così che la stessa non è sindacabile in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 26359/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris