CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 38420/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ik. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 ottobre 2019 la Corte di Appello di Potenza ha riformato, dichiarando la prescrizione del reato e confermando le statuizioni civili, la sentenza del Tribunale di Potenza, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 590 cod. pen. per avere, incaricato [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato) di effettuare il taglio di un pino di grosse dimensioni, posto all'interno di un terreno di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., omettendo di predisporre segnali e ripari idonei ad impedire pregiudizi di terzi, così cagionando a [OSCURATO:PERSONA], che veniva colpita dalla caduta di alcuni rami, un trauma contusivo dorso-lombare e contusioni abrase sul ginocchio sinistro e sulla gamba destra, nonché una crisi di ansia alla di lei madre [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello propone ricorso per cassazione l'imputto, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo. 3. Con la doglianza lamenta che la Corte territoriale, pronunciando la prescrizione del reato, abbia omesso di rispondere al motivo di appello con cui si denunciava, allegando la visura camerale della società [OSCURATO:SOCIETA]., che l'imputato . non rivestiva alcuna carica societaria, non potendo, pertanto, essergli imputata alcuna violazione di norme precauzionali quale datore di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], né aveva commissionato i lavori. L'imputato doveva, dunque, essere assolto per non avere commesso il fatto, risultando la sua estraneità ictu °cui/ dalle allegazioni all'atto di appello. Conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4. Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Con memoria in data 5 ottobre 2021 il ricorrente ribadisce la fondatezza del motivo proposto. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7. La doglianza proposta, infatti, non tiene in considerazione che la contestazione elevata all'imputato è stata formulata con riguardo la figura del committente dell'opera e non quella del datore di lavoro dell'operaio che recise la pianta o del proprietario del terreno sul quale insisteva l'albero da potare. Si legge, infatti, nell'imputazione che [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale dell'opera -la cui posizione è stata stralciata- ricevette l'incarico da [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di primo grado riconosce la penale responsabilità di quest'ultimo proprio in tale qualità. Mentre, con l'atto di appello non è stato contestato che il ricorrente non fosse il committente dei lavori, ma solo che egli non rivestiva alcuna carica societaria all'interno della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., da ciò facendo derivare la mancanza di obblighi di tutela della salute dei lavoratori o di terzi in capo a [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di ciò nessun rilievo assume l'omessa risposta della Corte territoriale rispetto alla denunciata assenza di poteri rappresentativi della società e di doveri di natura prevenzionistica da quelli derivanti, posto che l'addebito è formulato con riferimento ad altro tipo di rapporto, sicché correttamente la sentenza qui impugnata dichiara l'estinzione del reato, non sussistendo le condizioni di un più favorevole proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 8. La mancanza di confronto con le ragioni della decisione comporta l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 19 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] rFJardin Francesco C m i DEPO