CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01526/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani emessa il 26 settembre 2023 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 e per l'effetto lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 208,00 di multa. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pronuncia di responsabilità penale elevata a suo carico per difetto dei presupposti oggettivi e dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il primo motivo è riproduttivo delle doglianze respinte dalla sentenza impugnata con congrua motivazione. La Corte di merito, con argomentazioni logiche, pertinenti ed esaustive, specifica le ragioni poste a fondamento della pronuncia di responsabilità penale dell'imputato chiarendo che, quest'ultimo, in base agli accertamenti finanziari disposti dal giudice di prime cure a seguito della presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva indicato nell'autocertificazione allegata ex art. 79 D.P.R. 115/2002, redditi di gran lunga inferiori a quelli percepiti dal nucleo familiare nel periodo d'imposta considerato, ossia il biennio 2017-2018. Nello specifico, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato l'importo di €11.084, 05, non corrispondente al vero, in quanto, gli accertamenti eseguiti riscontravano un reddito percepito dal padre dell'imputato pari ad € 24.916,72 per l'anno 2017 e ad €22.750,00 per il 2018. I giudici di appello inoltre, con giudizio privo di vizi di logicità, hanno sottolineato che la circostanza che il padre dell'imputato fosse deceduto prima della data di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non costituisce elemento rilevante al fine di escludere la responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA], poiché i redditi riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla suddetta istanza erano riferiti ad un periodo in cui l'imputato era convivente con il padre, ed erano stati da lui percepiti prima della morte. In ordine all'elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, nonché anche da dolo eventuale, restando esclusa soltanto la responsabilità colposa (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129). 4. Il secondo motivo è anch'esso riproduttivo. I giudici di merito giustificano il diniego di concessione delle attenuanti generiche alla luce della mancanza di elementi positivamente valutabili a riguardo. La decisione è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610, cfr. anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509). 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ~Ser-e in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in