CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 gennaio 1975
Cassazione n. 44034/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1975 avverso l'ordinanza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giulio ROMANO, con le quali si è chiesto kannullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di SALCUNI Antonio, in relazione alla privazione della libertà da costui subita nell'ambito di un procedimento, nel quale era stato chiamato a rispondere di partecipazione in associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, oltre ad alcuni reati fine. Il titolo cautelare era stato annullato dal Tribunale del riesame per carenza dì motivazione, ma l'ordinanza era stata a sua volta annullata dalla Corte di cassazione. Nel successivo giudizio di rinvio, la misura era stata poi revocata per sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari. L'istante era stato assolto dal tribunale di Foggia per insussistenza dei fatti. 2. La difesa del SALCUNI ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al ritenuto profilo ostativo. La difesa rileva che la base indiziaria era costituita da dialoghi intercettati i quali, con riferimento al SALCUNI, erano stati pochi e dal contenuto non criptico, semmai ambiguo, ossia suscettibile di interpretazioni alternative. Gli elementi valutati dalla Corte della riparazione sarebbero apodittici e errati: il coimputato ([OSCURATO:PERSONA]), rispetto al quale è stata ritenuta la contiguità, era all'epoca dei fatti incensurato; l'elemento utilizzato nel titolo cautelare quale riscontro è costituito da un unico episodio di cessione (contestata a OLIVIERI, SALCUNI e GAMBUTO) e rispetto ad esso tutti gli imputati sono stati assolti, al GAMBUTO essendo stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giulio ROMANO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.2. La Corte d'appello ha ricostruito l'iter processuale che fa da sfondo al presente procedimento, rilevando che la misura, dapprima annullata per carenza di motivazione, era stata reiterata e, dopo l'annullamento disposto dal giudice di legittimità dell'ordinanza che aveva dichiarato la nullità di qualla genetica, il titolo era stato revocato non già per carenza della gravità indiziaria, bensì per sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari. Ciò posto, il giudice della riparazione ha richiamato gli elementi valutati in sede cautelare, vale a dire, in primo luogo, le intercettazioni equivoche (così etichettate dallo stesso Tribunale di Foggia) e i contatti e le frquentazionì con soggetti dediti al narcotraffico (il coimputato [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni otto di reclusione per una serie di reati nello stesso procedimento; il coimputato OLIVIERO, per il quale è intervenuta declaratoria di estinzione di un episodio di spaccio, per prescrizione). Il comportamento ostativo è stato ravvisato proprio nella macroscopica superficialità con la quale il SALCUNI aveva intrattenuto tali relazioni, con soggetti cioè dediti all'illecito traffico e nell'avere interloquito in telefonate costruite in modo convenzionale e velato, aggiungendo a tale quadro anche il rifiuto del SALCUNI di contribuire a fare chiarezza su tali elementi, avendo egli serbato il silenzio sia al momento dell'adozione della misura restrittiva, che successivamente. Tale comportamento, secondo i giudici della riparazione, aveva contribuito a creare l'apparenza di un suo personale contributo all'azione di spaccio sistematica da altri posta in essere che, a sua volta, aveva dato causa alla privazione ingiusta della sua libertà. 3. Il motivo è infondato. In linea generale, va ricordato che, ai finì del riconoscimento dell'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). E va, inoltre, ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Inoltre, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio Probatorio ai fini della responsabilità Penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). In altri termini, vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione, poiché essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate(cfr. sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957). 4. Quanto, poi, alla natura di tale comportamento, esso può certamente consistere in una condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, certamente valutabile però ai diversi fini che ci occupano (sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898); così come essere ricavato da dialoghi intercettati, il cui contenuto evidenzi un atteggiamento ambiguo, ancorché ritenuto non idoneo a fondare un'affermazione di penale responsabilità, siccome equivoco. 5. Tale essendo la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta con essa coerente e il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni non evidenzia inoltre alcuna contraddittorietà, nè manifesta illogicità, eccezion fatta per il passaggio argomentativo, invero ininfluente sul ragionamento complessivo che sorregge la decisione, inerente alla strategia difesiva adottata dal SALCUNI. L'argomento spesp dai giudici della riparazione, pur non incrinando il complessivo ragionamento svolto, merita tuttavia di essere apertamente affrontato, avendo questa Corte di legittimità già affermato, con riferimento alle facoltà difensive del soggetto arrestato, in pronunce successive alla intervenuta modifica dell'art. 314, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, che il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione (sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, Z., Rv. 283017; n. 8616 del 8/2/2022, n.m.; n. 19621 del 12/4/2022, L., Rv. 283241; n. 37200 del 14/6/2022, G., Rv. 283557). Infatti, considerato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in passato, aveva attribuito, sia pure a determinate condizioni, rilievo causale ostativo a tale opzione difensiva, l'intervento legislativo sulla norma in esame pone immediatamente l'interprete di fronte al problema della perdurante coerenza di tale lettura con la ratío della novella e con lo strumento sovranazionale al quale il legislatore ha inteso adeguare l'istituto in esame. A fronte di una norma originariamente silente sui connotati del comportamento ostativo, infatti, il legislatore è intervenuto eliminando dall'alveo del rilevante proprio il silenzio serbato dall'imputato che la giurisprudenza aveva valorizzato, sia pur a certe condizioni. La categoria della colpa rilevante, dunque, è rimasta profondamente incisa dall'intervento legislativo, con il quale il legislatore ha inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). Di qui, la necessità di riconsiderare il precedente orientamento ermeneutico, sì da renderlo coerente con la ratio ispiratrice dello strumento sovranazionale recepito dalla modifica legislativa. Ciò premesso, tuttavia, il riferimento operato dalla Corte territoriale al comportamento processuale dell'interessato si pone a completamento di una valutazione che, già di per se stessa, è ídoena a fondare le conclusioni rassegnate, cosicché, anche espungendo detto riferimento, il ragionamento esplicativo è idoneo a sorreggere la motivazione e resiste alle critiche difensive. 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 10 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]