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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 34003/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 13/09/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GIP del Tribunale di Noia in data 04/02/2022, escluso l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 628 comma secondo cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 56, 628 comma terzo cod. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 628 comma terzo cod. pen. (capo A) e artt. 110, 61 n. 2 e 337 cod. pen. (capo B).

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt. 56 e 624 cod. pen., nonché il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine agli artt. 61 n. 2., 99 e 62 bis cod. pen., sono inammissibili poiché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito.

Sul punto, si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, atteso che l'imputato ha posto in essere, in una fase immediatamente successiva al tentativo di appropriazione, condotte violente per sfuggire alla cattura, integrando così perfettamente il delitto di rapina impropria; questo, ben può concorrere con quello di resistenza a pubblico ufficiale, come ha chiarito la Corte territoriale a pag. 3 della sentenza impugnata, qualora la violenza sia strumentale al conseguimento dell'impunità, come nel caso di specie: ciò, non solo ha consentito di ritenere correttamente provati i reati contestati, ma anche l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2, disattendendo così la doglianza difensiva, riproposta ancora dall'odierno ricorrente, peraltro senza interesse concreto non rilevandosi alcun aumento di pena in relazione a detta aggravante.

Del pari, i giudici d'appello hanno adeguatamente motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi a tal fine apprezzabili, nonché sulla corretta contestazione della recidiva, in ragione delle qualificazioni e dell'infraquinquennalità della stessa, indice di abitualità e professionalità nel reato, tenuto pure conto dell'atteggiamento processuale non collaborativo e caratteristico di soggetti dediti ad attività criminali di questo genere (pag. 3); (ce, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 13/09/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GIP del Tribunale di Noia in data 04/02/2022, escluso l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 628 comma secondo cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 56, 628 comma terzo cod. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 628 comma terzo cod. pen. (capo A) e artt. 110, 61 n. 2 e 337 cod. pen. (capo B). Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt. 56 e 624 cod. pen., nonché il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine agli artt. 61 n. 2., 99 e 62 bis cod. pen., sono inammissibili poiché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito. Sul punto, si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, atteso che l'imputato ha posto in essere, in una fase immediatamente successiva al tentativo di appropriazione, condotte violente per sfuggire alla cattura, integrando così perfettamente il delitto di rapina impropria; questo, ben può concorrere con quello di resistenza a pubblico ufficiale, come ha chiarito la Corte territoriale a pag. 3 della sentenza impugnata, qualora la violenza sia strumentale al conseguimento dell'impunità, come nel caso di specie: ciò, non solo ha consentito di ritenere correttamente provati i reati contestati, ma anche l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2, disattendendo così la doglianza difensiva, riproposta ancora dall'odierno ricorrente, peraltro senza interesse concreto non rilevandosi alcun aumento di pena in relazione a detta aggravante. Del pari, i giudici d'appello hanno adeguatamente motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi a tal fine apprezzabili, nonché sulla corretta contestazione della recidiva, in ragione delle qualificazioni e dell'infraquinquennalità della stessa, indice di abitualità e professionalità nel reato, tenuto pure conto dell'atteggiamento processuale non collaborativo e caratteristico di soggetti dediti ad attività criminali di questo genere (pag. 3); (ce, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18
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