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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 44194/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Velletri del 3 febbraio 2020; ."1" \ [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 7 dicembre 2021, rigettava l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla condanna da lui subita con sentenza emessa dal Tribunale di Velletri del 3 luglio 2020. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore cli [OSCURATO:PERSONA], osservando che il decreto di citazione a giudizio di quel processo non era mai stato notificato al difensore di fiducia, in quanto gli era stata inviata una pec nella quale erroneamente si attestava la presenza in allegato del decreto, in quanto l'allegato consisteva in realtà in una lista test:i relativa ad altro procedimento; la Corte di appello aveva però rigettato l'istanza di rescissione sostenendo che Caravita, siccome avvocato, avrebbe dovuto informarsi presso il Tribunale di Velletri circa gli sviluppi del procedimento per il quale era indagato.

Ciò premesso il difensore rileva che la semplice elezione di domicilio non poteva costituire il sintomo della consapevolezza da parte dell'indagato che prima o poi sarebbe divenuto necessariamente anche imputato, neppure laddove ad esempio egli fosse stato destinatario dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod.proc.pen., stante la permanente facoltà del Pubblico Ministero di eventualmente rivedere, all'esito delle acquisizioni prodotte nei venti giorni successivi, di esercitare effettivamente l'azione penale 1.2 Il Procuratore Generale depositava note scritte nelle quali chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Velletri del 3 febbraio 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1 II ricorso è fondato. 1.1 L'articolo 629-bis (già 625-ter) del codice di procedura penale, noma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, ponendo a carico del ricorrente l'onere probatorio di dimostrare la incolpevole ignoranza dell'esistenza di un processo a suo carico.

Ora, se è vero che che la disciplina codicistica individua in capo all'imputato, consapevole della pendenza del giudizio a suo carico, un preciso onere di diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del medesimo procedimento, anche nelle fasi successive a quella investigativa, è anche vero che l'420-bis cod. proc. pen. (nel testo novellato dalla

I. 67/2014) al comma 2, nella parte qui di interesse, così testualmente recita: "Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudic:e procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ... nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo".

Nel caso in esame, il ricorrente non poteva essere a conoscenza della data dell'udienza, posto che nella pec inviata al difensore era contenuto un atto relativo ad altro procedimento; come infatti affermato recentemente da Sez.6, sentenza n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210, "in tema di rescissione del giudicato, l'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", né dalla notifica a persona diversa dall'imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo." Deve quindi essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e revocata la sentenza di condanna del ricorrente, P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la sentenza n.373/2020 del Tribunale di Velletri e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Velletri del 3 febbraio 2020; ."1" \ [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 7 dicembre 2021, rigettava l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla condanna da lui subita con sentenza emessa dal Tribunale di Velletri del 3 luglio 2020. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore cli [OSCURATO:PERSONA], osservando che il decreto di citazione a giudizio di quel processo non era mai stato notificato al difensore di fiducia, in quanto gli era stata inviata una pec nella quale erroneamente si attestava la presenza in allegato del decreto, in quanto l'allegato consisteva in realtà in una lista test:i relativa ad altro procedimento; la Corte di appello aveva però rigettato l'istanza di rescissione sostenendo che Caravita, siccome avvocato, avrebbe dovuto informarsi presso il Tribunale di Velletri circa gli sviluppi del procedimento per il quale era indagato. Ciò premesso il difensore rileva che la semplice elezione di domicilio non poteva costituire il sintomo della consapevolezza da parte dell'indagato che prima o poi sarebbe divenuto necessariamente anche imputato, neppure laddove ad esempio egli fosse stato destinatario dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod.proc.pen., stante la permanente facoltà del Pubblico Ministero di eventualmente rivedere, all'esito delle acquisizioni prodotte nei venti giorni successivi, di esercitare effettivamente l'azione penale 1.2 Il Procuratore Generale depositava note scritte nelle quali chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Velletri del 3 febbraio 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1 II ricorso è fondato. 1.1 L'articolo 629-bis (già 625-ter) del codice di procedura penale, noma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, ponendo a carico del ricorrente l'onere probatorio di dimostrare la incolpevole ignoranza dell'esistenza di un processo a suo carico. Ora, se è vero che che la disciplina codicistica individua in capo all'imputato, consapevole della pendenza del giudizio a suo carico, un preciso onere di diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del medesimo procedimento, anche nelle fasi successive a quella investigativa, è anche vero che l'420-bis cod. proc. pen. (nel testo novellato dalla I. 67/2014) al comma 2, nella parte qui di interesse, così testualmente recita: "Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudic:e procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ... nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo". Nel caso in esame, il ricorrente non poteva essere a conoscenza della data dell'udienza, posto che nella pec inviata al difensore era contenuto un atto relativo ad altro procedimento; come infatti affermato recentemente da Sez.6, sentenza n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210, "in tema di rescissione del giudicato, l'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", né dalla notifica a persona diversa dall'imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo." Deve quindi essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e revocata la sentenza di condanna del ricorrente, P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la sentenza n.373/2020 del Tribunale di Velletri e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
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