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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 giugno 2021

Cassazione n. 01670/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ALI' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 25 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha dichiarato la inammissibilità della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto la concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare.

Con ordinanze in data 27 agosto 2020 e 1°febbraio 2021 erano state revocate, nei confronti dell'istante, le misure dell'affidamento in prova terapeutico e dell'esecuzione della pena al domicilio.

A norma dell'art. 58-quater ord. pen. il mancato decorso del triennio era ostativo alla concessione delle misure alternative richieste.

2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo vengono denunciati violazione dell'art. 58-quater ord. pen. e difetto di motivazione, in quanto la preclusione triennale non opera nel caso di revoca dell'affidamento terapeutico, né nel caso di revoca dell'esecuzione al domicilio prevista dalla normativa emergenziale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. kAis [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato, nei termini che verranno spiegati, e va perciò respinto.

Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione a misure alternative sul rilievo della preclusione, ai sensi dell'art. 58-quater, ord. pen., conseguente alla revoca, nel triennio antecedente, della misura dell'affidamento terapeutico, prima, e dell'esecuzione presso il domicilio, poi.

Ora, se è vero, come rilevato dal ricorso, che la giurisprudenza ha precisato che la revoca, nel triennio antecedente, dell'affidamento terapeutico non determina preclusione alla concessione di misure alternative (Sez. 1, n. 75/ 2020 del 29/11/2019, ANGELUCCI,Rv. 277736;Sez. 1, n. 17821 del 11/03/2021 CANNAVACCIUOLO, Rv. 281359; Sez. 1, n. 24099 del 04/03/2021, FIGOLI, Rv. 281557), pur tuttavia risulta ostativa all'ammissione a misure alternative la revoca dell'esecuzione della pena al domicilio.

Sul punto, si deve precisare che l'art. 58-quater ord. pen. fa espresso riferimento al caso di revoca della detenzione domiciliare, disciplinata dall'art.47-ter ord. pen., e non anche all'istituto dell'esecuzione della pena al domicilio, prevista dalla legge 26 novembre 2010, n. 199.

Peraltro, l'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199 - espressamente richiamato dall'art. 123, comma 8, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 - dispone, a sua volta, al comma 8, che si applicano, in quanto compatibili, alcune disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, tra le quali l'art. 58-quater che, al secondo comma, statuisce che il divieto di concessione dei benefici penitenziari di cui al primo comma si applica anche al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ( Sez. 1, n. 5849 de/ 10/12/2020, AIELLO, Rv. 280790).

Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 25 novembre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ALI' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 25 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha dichiarato la inammissibilità della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto la concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare. Con ordinanze in data 27 agosto 2020 e 1°febbraio 2021 erano state revocate, nei confronti dell'istante, le misure dell'affidamento in prova terapeutico e dell'esecuzione della pena al domicilio. A norma dell'art. 58-quater ord. pen. il mancato decorso del triennio era ostativo alla concessione delle misure alternative richieste. 2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione dell'art. 58-quater ord. pen. e difetto di motivazione, in quanto la preclusione triennale non opera nel caso di revoca dell'affidamento terapeutico, né nel caso di revoca dell'esecuzione al domicilio prevista dalla normativa emergenziale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. kAis [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato, nei termini che verranno spiegati, e va perciò respinto. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione a misure alternative sul rilievo della preclusione, ai sensi dell'art. 58-quater, ord. pen., conseguente alla revoca, nel triennio antecedente, della misura dell'affidamento terapeutico, prima, e dell'esecuzione presso il domicilio, poi. Ora, se è vero, come rilevato dal ricorso, che la giurisprudenza ha precisato che la revoca, nel triennio antecedente, dell'affidamento terapeutico non determina preclusione alla concessione di misure alternative (Sez. 1, n. 75/ 2020 del 29/11/2019, ANGELUCCI,Rv. 277736;Sez. 1, n. 17821 del 11/03/2021 CANNAVACCIUOLO, Rv. 281359; Sez. 1, n. 24099 del 04/03/2021, FIGOLI, Rv. 281557), pur tuttavia risulta ostativa all'ammissione a misure alternative la revoca dell'esecuzione della pena al domicilio. Sul punto, si deve precisare che l'art. 58-quater ord. pen. fa espresso riferimento al caso di revoca della detenzione domiciliare, disciplinata dall'art.47-ter ord. pen., e non anche all'istituto dell'esecuzione della pena al domicilio, prevista dalla legge 26 novembre 2010, n. 199. Peraltro, l'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199 - espressamente richiamato dall'art. 123, comma 8, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 - dispone, a sua volta, al comma 8, che si applicano, in quanto compatibili, alcune disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, tra le quali l'art. 58-quater che, al secondo comma, statuisce che il divieto di concessione dei benefici penitenziari di cui al primo comma si applica anche al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ( Sez. 1, n. 5849 de/ 10/12/2020, AIELLO, Rv. 280790). Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 novembre 2021.
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