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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13789/2026

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dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonchéPolidori Marzia;-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1872/2020 pubblicata il5 ottobre 2020 e notificata il 6 ottobre 2020.Numero registro generale 31322/2020Numero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 13789/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16D/a0ta 4pu/b2bl0ica2zi6on ed 1a2/l0 5/2026Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] della parte ricorrente, che ha concluso perl’accoglimento del ricorso, e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente, che ne hadomandato il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha convenuto in giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Firenze MauroPolidori e [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza del Tribunale di Lucca n.128/2017 che, in accoglimento della domanda avanzata dagli appellati, avevacondannato la società appellante a demolire la sopraelevazione del proprio edificioper violazione di distanze legali.Il primo giudice ha premesso che gli attori erano proprietari di un fabbricato inPietrasanta, adiacente al fabbricato della convenuta, che, secondo la citazioneintroduttiva, sarebbe stato sopraelevato in violazione delle distanze di cui al d.m.1444 del 1968 e delle autorizzazioni ricevute.La Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.1872/2020, ha rigettato l’appello.Il giudice di secondo grado, dopo avere ritenuto validamente conferita laprocura da [OSCURATO:PERSONA] al fratello [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, rigettata l’eccezione dicarenza di legittimazione, ha respinto i motivi primo, secondo, quarto, quinto,sesto, settimo e nono di impugnazione sul presupposto che la sopraelevazioneoggetto di lite fosse avvenuta in violazione della distanza di 10 metri stabilita dald.m. n. 1444 del 1968, disposizione ritenuta applicabile ai rapporti tra privati.Ha ulteriormente chiarito che, comunque, tale sopraelevazione costituiva“nuova costruzione”, soggetta alla disciplina sulle distanze legali in vigore almomento della sua effettuazione, che il soggetto leso aveva diritto siaNumero registro generale 31322/2020Numero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 13789/2026all’eliminazione dell’abuso sia al risarcimento del danno, che il d.mD.a tna p. ub1bl4ica4z4ion ed 1e2/l0 5/20261968 era applicabile qualora solo una delle pareti frontistanti fosse finestrata, aprescindere dalla sua altezza e dalla circostanza che fosse quella del nuovo edificioo di quello preesistente, e che il principio della prevenzione non era applicabile inpresenza di una “nuova costruzione”.Ha ritenuto infondati, inoltre, il terzo e l’ottavo motivo, qualificando come nullala transazione del 29 dicembre 2005 per violazione di norme imperative e di ordinepubblico e negandone l’idoneità a costituire una servitù.Infine, ha rigettato le contestazioni concernenti le spese di lite.[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi e hadepositato memorie.Il solo [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale FulvioTroncone, ha chiesto di rigettare il ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 77 c.p.c. e degli artt. 82 e 83 c.p.c. in quanto il potere di agirein giudizio conferito da [OSCURATO:PERSONA] al fratello [OSCURATO:PERSONA] con la procura non sarebbestato accessorio al potere di disporre della situazione giuridica sostanziale.Il giudice del merito, ad avviso della [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe mancato di interpretarele frasi che costituivano il contenuto di detta procura l’una per mezzo delle altre, inbase al disposto dell’art. 1363 c.c.La censura è infondata.Infatti, il potere di rappresentanza processuale - da cui discende la facoltà dirilascio della procura in favore del difensore - può essere conferito soltanto a coluiNumero registro generale 31322/2020Numero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 13789/2026che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanzDiaatal peu bibnlic aozriodnei n12e/0 5/2026al rapporto dedotto in giudizio, determinandosi, in mancanza, la nullità dellaprocura alle liti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez.3, n. 22244 del 1° agosto 2025).Peraltro, la corte territoriale ha accertato che, nella specie, erano stati conferitipoteri di natura sostanziale, risultando dalla detta procura l’autorizzazione a“compiere in generale qualsiasi altro atto inerente sempre in nome e per conto dellamandante, che promette sin d’ora di avere per rato e per valido l’operato delnominato procuratore, senz’uopo di ulteriori ratifiche, sotto gli obblighi di legge econ obbligo di rendiconto”.Viene in rilievo, allora, il risultato di un’attività interpretativa del giudice delmerito che, in quanto compiutamente motivata, non è in questa sede di per sécontestabile.D’altronde, non vi sono ragioni per ritenere che il riferimento a “qualsiasi altroprocessuali, già elencati nella frase precedente, attesa l’inutilità di una simileprecisazione e la circostanza che, comunque, il beneficiario della procura è rimastoassoggettato all’obbligo di rendiconto.2) Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 871,872 e 873 c.c. in relazione all’art. 4 delle preleggi perché il mancato rispetto delledistanze legali previste dal d.m. n. 1444 del 1968 avrebbe avuto una valenza soloamministrativa, ma non avrebbe avuto rilievo ai sensi dell’art. 873 c.c.Rappresenta che la sua opera sarebbe stata conforme alle norme regolamentaridettate dal Comune di Pietrasanta, che consentivano la realizzazione di unaristrutturazione con sopraelevazione delle soffitte in deroga alle distanze stabilitedal d.m. n. 1444 del 1968.La stessa giurisprudenza avrebbe chiarito che l’art. 9 del d.m. citato sarebbestato diretto ai soli Comuni.Numero registro generale 31322/2020Numero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 13789/2026La censura è infondata.

Data pubblicazione 12/05/2026In tema di distanze tra costruzioni, l’art. 9, comma 1, del d.m. n. 1444 del 1968- traendo la sua forza cogente dai commi 8 e 9 dell’art. 41 quinquies legge n. 1150del 1942 e prescrivendo, per la zona A, quanto alle operazioni di risanamentoconservativo ed alle eventuali ristrutturazioni, che le distanze tra gli edifici nonpossano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti -,rappresenta una disciplina integrativa dell’art. 873 c.c., immediatamente idonea adincidere sui rapporti interprivatistici, sicché, sia in caso di adozione di strumentiurbanistici contrastanti con l’art. 9 citato sia in presenza di disposizioni di divietoassoluto di costruire, sussiste l’obbligo per il giudice di merito di dare attuazionealla disposizione integrativa dell’art. 873, mediante condanna all’arretramento diquanto successivamente edificato oltre i limiti, ove il costruttore sia statoproprietario di un preesistente volume edilizio, o all’integrale eliminazione dellanuova edificazione, qualora invece non sussista alcun preesistente volume (tra levarie, Cass., Sez. 2, n. 1616 del 23 gennaio 2018).Infatti, in tema di distanze tra fabbricati, nel regolamento locale che nonpreveda distanza alcuna o che preveda distanze inferiori a quelle minime prescritteper zone territoriali omogenee dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, questainderogabile disciplina si inserisce automaticamente, con immediata operatività neirapporti tra privati, in virtù della natura integrativa del regolamento rispetto all’art.873 c.c. (tra le varie, Cass., Sez. 2, n. 21991 del 30 luglio 2025).La corte territoriale, quindi, tenuto conto delle circostanze (la costruzionecontroversa era stata autorizzata in forza dell’art. 22 delle NTA, in base a unainterpretazione dell’ente locale che consentiva di derogare al citato art. 9: cfr. lepagine 7 e 8 della sentenza) ha fatto corretta applicazione della giurisprudenzamenzionata.3) Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1362 c.c.in relazione al contenuto della scrittura privata del 29 dicembre 2005, in quanto laNumero registro generale 31322/2020Numero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 13789/2026corte territoriale nulla avrebbe detto in ordine alla sua censura coDantac peurbnbliecanzitoene 1l2a/0 5/2026validità di tale scrittura, stante la mancanza di efficacia precettiva dell’art. 9 deld.m. n. 1444 del 1968 nei confronti dei privati, e la possibilità di derogare alledistanze tra le costruzioni con accordi fra gli interessati.4) Con il quarto motivo parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 1972c.c. in quanto la transazione del 29 dicembre 2005 non sarebbe stata nulla, attesoche la violazione della normativa urbanistica non avrebbe potuto determinarel’illiceità dell’oggetto o della causa del contratto.Inoltre, l’intesa avrebbe contenuto semplicemente una rinuncia ad agire ingiudizio.La terza e la quarta censura, che possono essere trattate congiuntamente,stante la stretta connessione, sono entrambe infondate, anche se la motivazionedella corte territoriale necessita di una correzione ex art. 384, u.c., c.p.c.Infatti, la corte territoriale ha esaminato la scrittura privata menzionata allaluce della normativa richiamata, tenendo conto che l’art. 9 citato concerneva irapporti tra i privati, come chiarito esaminando il secondo motivo di ricorso.In ogni caso, si evidenzia che, in materia di distanze legali, le norme di cuiall’art. 873 c.c., dettate a tutela di reciproci diritti soggettivi dei singoli, volteunicamente ad evitare la creazione di intercapedini antigieniche e pericolose, sonoderogabili mediante convenzione tra privati; viceversa, le prescrizioni contenute neipiani regolatori e negli strumenti urbanistici locali non tollerano derogheconvenzionali, in quanto dettate a tutela dell’interesse generale ad un prefiguratomodello urbanistico (tra le tante, v.

Cass., Sez. 2, n. 5016 del 2 marzo 2018).Pertanto, la prescrizione dell’art. 9 del d.m n. 1444 del 1968 in tema di distanzetra fabbricati, essendo destinata a integrare automaticamente il regolamento localeche non preveda distanza alcuna o che preveda distanze inferiori a quelle minimeprescritte per zone territoriali omogenee dal medesimo art. 9 del d.m. n. 1444 delNumero registro generale 31322/2020Numero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 13789/20261968 (Cass., Sez. 2, n. 21991 del 30 luglio 2025), non è derogabile Ddaatai ppubrbilvicaaztioin en 1e2/i0 5/2026termini dedotti da parte ricorrente.Da quanto esposto, consegue che la scrittura menzionata dalle parti divieneirrilevante nella presente vicenda, essendo la costituzione della dedotta servitùesclusa direttamente dalla natura della disposizione violata.5) Con il quinto motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 9 deld.m. n. 1444 del 1968 in quanto la corte territoriale avrebbe omesso ognimotivazione in ordine alla non sussistenza nella specie di pareti fronteggianti,potendo definirsi tali solo quelle al piano terra, preesistenti al 1968.In ogni caso, avrebbe dovuto solo essere ordinata la chiusura delle finestre, manon l’abbattimento della costruzione.La censura è infondata poiché non rileva l’altezza delle finestre antistanti.

Ciòin applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte per cui “l’obbligo dirispettare una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edificiantistanti, previsto dall’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, pur valendo anche quandola finestra di una parete non fronteggi l’altra parete (per essere quest’ultima dialtezza minore dell’altra), e pur valendo anche quando una sola delle paretifrontistanti sia finestrata, non sussiste allorché le due pareti aderiscano in bassol’una all’altra su tutto il fronte e per tutta l’altezza corrispondente, senza interstizio intercapedini residui”.

In particolare, “Il rispetto della distanza minima di diecimetri di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, pur invocabile in presenza di unaparete finestrata che non fronteggi l’altra parete (per essere quest’ultima inferioredi altezza), va applicato solo qualora al di sotto vi sia invariabilmenteun’intercapedine o un interstizio, vi siano cioè due pareti o elementi di costruzionedi varia fattezza, ma pur sempre racchiudenti uno spazio vuoto tra di loro, conpericolo concreto di recare nocumento alla salubrità” (Cass., Sez. 2, n. 28147 del27 settembre 2022).

La giurisprudenza è, quindi, costante nel sostenere che Inmateria di distanze tra fabbricati, l’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che prescriveNumero registro generale 31322/2020Numero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 13789/2026una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di ediDfiactai paubnblticiasztioanne 1t2i,/0 5/2026è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi siafinestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella delnuovo edificio o dell’edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o adaltezza diversa rispetto all’altro (Cass., Sez. 2, n. 11048 del 5 aprile 2022; Cass.,Sez. 2, n. 24471 del 1° ottobre 2019).Il giudice di appello ha verificato, nel merito, che i requisiti imposti dallagiurisprudenza fossero rispettati (v. sentenza impugnata a pag. 9 nella parterelativa al quarto motivo di appello).6) Con il sesto motivo parte ricorrente contesta l’omesso esame del V, VI e VIImotivo d’appello o dell’art. 1362 c.c., in relazione al contenuto della scrittura 29dicembre 2005, e l’omesso esame in relazione all’art. 112 c.p.c.Innanzitutto, sostiene che l’intesa sarebbe stata conclusa con l’adesione dientrambe le controparti.Inoltre, non sarebbe stato applicabile il d.m. del 1968, in quanto non sarebbestata realizzata la sopraelevazione del fabbricato [OSCURATO:PERSONA].La validità dell’accordo, quindi, avrebbe dovuto essere valutata alla luce dellasituazione creatasi fra le parti.La censura è inammissibile sotto ogni profilo in cui si articola per violazionedell’onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c.Infatti, tutta la contestazione ruota sulla portata della scrittura del 29 dicembre2005 che, però, la parte omette di trascrivere puntualmente, quanto meno per leparti di rilievo, non bastando i frammentari passaggi che si ritrovano in qualcheparte del ricorso (v. ad es. pagg. 3, 14 e 15).Inoltre, il giudice di secondo grado ha escluso, motivando compiutamente, siala validità dell’intesa menzionata sia la partecipazione di tutte le parti alla stessa.Numero registro generale 31322/2020Numero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 13789/20267) Con il settimo motivo parte ricorrente lamenta la violazioneD adtae plulb’balircatz.i on1e 1122/0 5/2026c.p.c., in relazione alla dedotta costituzione di servitù, e dell’art. 1058 c.c.Ritiene che l’accordo concluso avesse carattere di realità e insiste nel sostenereche pure [OSCURATO:PERSONA] vi avrebbe preso parte.In ogni caso, il d.m. n. 1444 del 1968 non sarebbe stato applicabile, in assenzadi pareti frontistanti.La censura è inammissibile.Quanto all’intesa del 29 dicembre 2005 e all’art. 1362 c.c., si ribadisce comeparte ricorrente abbia violato l’onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., non avendoriportato, nemmeno in sintesi rilevante, il contenuto del documento.Inoltre, la corte territoriale ha accertato la nullità della convenzione richiamatada parte ricorrente e l’esistenza dei presupposti di applicazione del citato d.m.,chiarendo le ragioni del suo convincimento, come rilevato nella trattazione deiprecedenti motivi.8) Con l’ottavo motivo parte ricorrente lamenta la violazione del principio dellatutela della prevenzione.Sostiene di non avere realizzato una nuova costruzione.La censura è infondata.Infatti, il giudice di appello ha accertato, con un giudizio di merito qui nonsindacabile in quanto tale, che la sopraelevazione in esame ha le caratteristiche diuna nuova costruzione.Pertanto, trova applicazione il principio per cui la sopraelevazione deve essereconsiderata come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo conil rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondoconfinante; risulta, in tal caso, inapplicabile il criterio di prevenzione, che siesaurisce, viceversa, con il completamento, dal punto di vista strutturale eNumero registro generale 31322/2020Numero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 13789/2026funzionale, della prima costruzione (Cass., Sez. 2, n. 12292 del 7 mDaatag pugbibolic a2zio0n2e 142;/0 5/2026Cass., Sez. 2, n. 5049 del 5 marzo 2018).Peraltro, l’astratta eventualità di potere edificare in aderenza o sul confine nonavrebbe potuto comunque tradursi nella violazione di norme inderogabili sulledistanze.In conclusione, il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida incomplessivi € 5.000,00 per compenso e € 200,00 per esborsi, oltre accessori dilegge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 16 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonchéPolidori Marzia;-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1872/2020 pubblicata il5 ottobre 2020 e notificata il 6 ottobre 2020.Numero registro generale 31322/2020Numero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 13789/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16D/a0ta 4pu/b2bl0ica2zi6on ed 1a2/l0 5/2026Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] della parte ricorrente, che ha concluso perl’accoglimento del ricorso, e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente, che ne hadomandato il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha convenuto in giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Firenze MauroPolidori e [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza del Tribunale di Lucca n.128/2017 che, in accoglimento della domanda avanzata dagli appellati, avevacondannato la società appellante a demolire la sopraelevazione del proprio edificioper violazione di distanze legali.Il primo giudice ha premesso che gli attori erano proprietari di un fabbricato inPietrasanta, adiacente al fabbricato della convenuta, che, secondo la citazioneintroduttiva, sarebbe stato sopraelevato in violazione delle distanze di cui al d.m.1444 del 1968 e delle autorizzazioni ricevute.La Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.1872/2020, ha rigettato l’appello.Il giudice di secondo grado, dopo avere ritenuto validamente conferita laprocura da [OSCURATO:PERSONA] al fratello [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, rigettata l’eccezione dicarenza di legittimazione, ha respinto i motivi primo, secondo, quarto, quinto,sesto, settimo e nono di impugnazione sul presupposto che la sopraelevazioneoggetto di lite fosse avvenuta in violazione della distanza di 10 metri stabilita dald.m. n. 1444 del 1968, disposizione ritenuta applicabile ai rapporti tra privati.Ha ulteriormente chiarito che, comunque, tale sopraelevazione costituiva“nuova costruzione”, soggetta alla disciplina sulle distanze legali in vigore almomento della sua effettuazione, che il soggetto leso aveva diritto siaNumero registro generale 31322/2020Numero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 13789/2026all’eliminazione dell’abuso sia al risarcimento del danno, che il d.mD.a tna p. ub1bl4ica4z4ion ed 1e2/l0 5/20261968 era applicabile qualora solo una delle pareti frontistanti fosse finestrata, aprescindere dalla sua altezza e dalla circostanza che fosse quella del nuovo edificioo di quello preesistente, e che il principio della prevenzione non era applicabile inpresenza di una “nuova costruzione”.Ha ritenuto infondati, inoltre, il terzo e l’ottavo motivo, qualificando come nullala transazione del 29 dicembre 2005 per violazione di norme imperative e di ordinepubblico e negandone l’idoneità a costituire una servitù.Infine, ha rigettato le contestazioni concernenti le spese di lite.[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi e hadepositato memorie.Il solo [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale FulvioTroncone, ha chiesto di rigettare il ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 77 c.p.c. e degli artt. 82 e 83 c.p.c. in quanto il potere di agirein giudizio conferito da [OSCURATO:PERSONA] al fratello [OSCURATO:PERSONA] con la procura non sarebbestato accessorio al potere di disporre della situazione giuridica sostanziale.Il giudice del merito, ad avviso della [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe mancato di interpretarele frasi che costituivano il contenuto di detta procura l’una per mezzo delle altre, inbase al disposto dell’art. 1363 c.c.La censura è infondata.Infatti, il potere di rappresentanza processuale - da cui discende la facoltà dirilascio della procura in favore del difensore - può essere conferito soltanto a coluiNumero registro generale 31322/2020Numero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 13789/2026che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanzDiaatal peu bibnlic aozriodnei n12e/0 5/2026al rapporto dedotto in giudizio, determinandosi, in mancanza, la nullità dellaprocura alle liti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez.3, n. 22244 del 1° agosto 2025).Peraltro, la corte territoriale ha accertato che, nella specie, erano stati conferitipoteri di natura sostanziale, risultando dalla detta procura l’autorizzazione a“compiere in generale qualsiasi altro atto inerente sempre in nome e per conto dellamandante, che promette sin d’ora di avere per rato e per valido l’operato delnominato procuratore, senz’uopo di ulteriori ratifiche, sotto gli obblighi di legge econ obbligo di rendiconto”.Viene in rilievo, allora, il risultato di un’attività interpretativa del giudice delmerito che, in quanto compiutamente motivata, non è in questa sede di per sécontestabile.D’altronde, non vi sono ragioni per ritenere che il riferimento a “qualsiasi altroprocessuali, già elencati nella frase precedente, attesa l’inutilità di una simileprecisazione e la circostanza che, comunque, il beneficiario della procura è rimastoassoggettato all’obbligo di rendiconto.2) Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 871,872 e 873 c.c. in relazione all’art. 4 delle preleggi perché il mancato rispetto delledistanze legali previste dal d.m. n. 1444 del 1968 avrebbe avuto una valenza soloamministrativa, ma non avrebbe avuto rilievo ai sensi dell’art. 873 c.c.Rappresenta che la sua opera sarebbe stata conforme alle norme regolamentaridettate dal Comune di Pietrasanta, che consentivano la realizzazione di unaristrutturazione con sopraelevazione delle soffitte in deroga alle distanze stabilitedal d.m. n. 1444 del 1968.La stessa giurisprudenza avrebbe chiarito che l’art. 9 del d.m. citato sarebbestato diretto ai soli Comuni.Numero registro generale 31322/2020Numero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 13789/2026La censura è infondata. Data pubblicazione 12/05/2026In tema di distanze tra costruzioni, l’art. 9, comma 1, del d.m. n. 1444 del 1968- traendo la sua forza cogente dai commi 8 e 9 dell’art. 41 quinquies legge n. 1150del 1942 e prescrivendo, per la zona A, quanto alle operazioni di risanamentoconservativo ed alle eventuali ristrutturazioni, che le distanze tra gli edifici nonpossano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti -,rappresenta una disciplina integrativa dell’art. 873 c.c., immediatamente idonea adincidere sui rapporti interprivatistici, sicché, sia in caso di adozione di strumentiurbanistici contrastanti con l’art. 9 citato sia in presenza di disposizioni di divietoassoluto di costruire, sussiste l’obbligo per il giudice di merito di dare attuazionealla disposizione integrativa dell’art. 873, mediante condanna all’arretramento diquanto successivamente edificato oltre i limiti, ove il costruttore sia statoproprietario di un preesistente volume edilizio, o all’integrale eliminazione dellanuova edificazione, qualora invece non sussista alcun preesistente volume (tra levarie, Cass., Sez. 2, n. 1616 del 23 gennaio 2018).Infatti, in tema di distanze tra fabbricati, nel regolamento locale che nonpreveda distanza alcuna o che preveda distanze inferiori a quelle minime prescritteper zone territoriali omogenee dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, questainderogabile disciplina si inserisce automaticamente, con immediata operatività neirapporti tra privati, in virtù della natura integrativa del regolamento rispetto all’art.873 c.c. (tra le varie, Cass., Sez. 2, n. 21991 del 30 luglio 2025).La corte territoriale, quindi, tenuto conto delle circostanze (la costruzionecontroversa era stata autorizzata in forza dell’art. 22 delle NTA, in base a unainterpretazione dell’ente locale che consentiva di derogare al citato art. 9: cfr. lepagine 7 e 8 della sentenza) ha fatto corretta applicazione della giurisprudenzamenzionata.3) Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1362 c.c.in relazione al contenuto della scrittura privata del 29 dicembre 2005, in quanto laNumero registro generale 31322/2020Numero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 13789/2026corte territoriale nulla avrebbe detto in ordine alla sua censura coDantac peurbnbliecanzitoene 1l2a/0 5/2026validità di tale scrittura, stante la mancanza di efficacia precettiva dell’art. 9 deld.m. n. 1444 del 1968 nei confronti dei privati, e la possibilità di derogare alledistanze tra le costruzioni con accordi fra gli interessati.4) Con il quarto motivo parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 1972c.c. in quanto la transazione del 29 dicembre 2005 non sarebbe stata nulla, attesoche la violazione della normativa urbanistica non avrebbe potuto determinarel’illiceità dell’oggetto o della causa del contratto.Inoltre, l’intesa avrebbe contenuto semplicemente una rinuncia ad agire ingiudizio.La terza e la quarta censura, che possono essere trattate congiuntamente,stante la stretta connessione, sono entrambe infondate, anche se la motivazionedella corte territoriale necessita di una correzione ex art. 384, u.c., c.p.c.Infatti, la corte territoriale ha esaminato la scrittura privata menzionata allaluce della normativa richiamata, tenendo conto che l’art. 9 citato concerneva irapporti tra i privati, come chiarito esaminando il secondo motivo di ricorso.In ogni caso, si evidenzia che, in materia di distanze legali, le norme di cuiall’art. 873 c.c., dettate a tutela di reciproci diritti soggettivi dei singoli, volteunicamente ad evitare la creazione di intercapedini antigieniche e pericolose, sonoderogabili mediante convenzione tra privati; viceversa, le prescrizioni contenute neipiani regolatori e negli strumenti urbanistici locali non tollerano derogheconvenzionali, in quanto dettate a tutela dell’interesse generale ad un prefiguratomodello urbanistico (tra le tante, v. Cass., Sez. 2, n. 5016 del 2 marzo 2018).Pertanto, la prescrizione dell’art. 9 del d.m n. 1444 del 1968 in tema di distanzetra fabbricati, essendo destinata a integrare automaticamente il regolamento localeche non preveda distanza alcuna o che preveda distanze inferiori a quelle minimeprescritte per zone territoriali omogenee dal medesimo art. 9 del d.m. n. 1444 delNumero registro generale 31322/2020Numero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 13789/20261968 (Cass., Sez. 2, n. 21991 del 30 luglio 2025), non è derogabile Ddaatai ppubrbilvicaaztioin en 1e2/i0 5/2026termini dedotti da parte ricorrente.Da quanto esposto, consegue che la scrittura menzionata dalle parti divieneirrilevante nella presente vicenda, essendo la costituzione della dedotta servitùesclusa direttamente dalla natura della disposizione violata.5) Con il quinto motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 9 deld.m. n. 1444 del 1968 in quanto la corte territoriale avrebbe omesso ognimotivazione in ordine alla non sussistenza nella specie di pareti fronteggianti,potendo definirsi tali solo quelle al piano terra, preesistenti al 1968.In ogni caso, avrebbe dovuto solo essere ordinata la chiusura delle finestre, manon l’abbattimento della costruzione.La censura è infondata poiché non rileva l’altezza delle finestre antistanti. Ciòin applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte per cui “l’obbligo dirispettare una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edificiantistanti, previsto dall’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, pur valendo anche quandola finestra di una parete non fronteggi l’altra parete (per essere quest’ultima dialtezza minore dell’altra), e pur valendo anche quando una sola delle paretifrontistanti sia finestrata, non sussiste allorché le due pareti aderiscano in bassol’una all’altra su tutto il fronte e per tutta l’altezza corrispondente, senza interstizio intercapedini residui”. In particolare, “Il rispetto della distanza minima di diecimetri di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, pur invocabile in presenza di unaparete finestrata che non fronteggi l’altra parete (per essere quest’ultima inferioredi altezza), va applicato solo qualora al di sotto vi sia invariabilmenteun’intercapedine o un interstizio, vi siano cioè due pareti o elementi di costruzionedi varia fattezza, ma pur sempre racchiudenti uno spazio vuoto tra di loro, conpericolo concreto di recare nocumento alla salubrità” (Cass., Sez. 2, n. 28147 del27 settembre 2022). La giurisprudenza è, quindi, costante nel sostenere che Inmateria di distanze tra fabbricati, l’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che prescriveNumero registro generale 31322/2020Numero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 13789/2026una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di ediDfiactai paubnblticiasztioanne 1t2i,/0 5/2026è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi siafinestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella delnuovo edificio o dell’edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o adaltezza diversa rispetto all’altro (Cass., Sez. 2, n. 11048 del 5 aprile 2022; Cass.,Sez. 2, n. 24471 del 1° ottobre 2019).Il giudice di appello ha verificato, nel merito, che i requisiti imposti dallagiurisprudenza fossero rispettati (v. sentenza impugnata a pag. 9 nella parterelativa al quarto motivo di appello).6) Con il sesto motivo parte ricorrente contesta l’omesso esame del V, VI e VIImotivo d’appello o dell’art. 1362 c.c., in relazione al contenuto della scrittura 29dicembre 2005, e l’omesso esame in relazione all’art. 112 c.p.c.Innanzitutto, sostiene che l’intesa sarebbe stata conclusa con l’adesione dientrambe le controparti.Inoltre, non sarebbe stato applicabile il d.m. del 1968, in quanto non sarebbestata realizzata la sopraelevazione del fabbricato [OSCURATO:PERSONA].La validità dell’accordo, quindi, avrebbe dovuto essere valutata alla luce dellasituazione creatasi fra le parti.La censura è inammissibile sotto ogni profilo in cui si articola per violazionedell’onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c.Infatti, tutta la contestazione ruota sulla portata della scrittura del 29 dicembre2005 che, però, la parte omette di trascrivere puntualmente, quanto meno per leparti di rilievo, non bastando i frammentari passaggi che si ritrovano in qualcheparte del ricorso (v. ad es. pagg. 3, 14 e 15).Inoltre, il giudice di secondo grado ha escluso, motivando compiutamente, siala validità dell’intesa menzionata sia la partecipazione di tutte le parti alla stessa.Numero registro generale 31322/2020Numero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 13789/20267) Con il settimo motivo parte ricorrente lamenta la violazioneD adtae plulb’balircatz.i on1e 1122/0 5/2026c.p.c., in relazione alla dedotta costituzione di servitù, e dell’art. 1058 c.c.Ritiene che l’accordo concluso avesse carattere di realità e insiste nel sostenereche pure [OSCURATO:PERSONA] vi avrebbe preso parte.In ogni caso, il d.m. n. 1444 del 1968 non sarebbe stato applicabile, in assenzadi pareti frontistanti.La censura è inammissibile.Quanto all’intesa del 29 dicembre 2005 e all’art. 1362 c.c., si ribadisce comeparte ricorrente abbia violato l’onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., non avendoriportato, nemmeno in sintesi rilevante, il contenuto del documento.Inoltre, la corte territoriale ha accertato la nullità della convenzione richiamatada parte ricorrente e l’esistenza dei presupposti di applicazione del citato d.m.,chiarendo le ragioni del suo convincimento, come rilevato nella trattazione deiprecedenti motivi.8) Con l’ottavo motivo parte ricorrente lamenta la violazione del principio dellatutela della prevenzione.Sostiene di non avere realizzato una nuova costruzione.La censura è infondata.Infatti, il giudice di appello ha accertato, con un giudizio di merito qui nonsindacabile in quanto tale, che la sopraelevazione in esame ha le caratteristiche diuna nuova costruzione.Pertanto, trova applicazione il principio per cui la sopraelevazione deve essereconsiderata come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo conil rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondoconfinante; risulta, in tal caso, inapplicabile il criterio di prevenzione, che siesaurisce, viceversa, con il completamento, dal punto di vista strutturale eNumero registro generale 31322/2020Numero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 13789/2026funzionale, della prima costruzione (Cass., Sez. 2, n. 12292 del 7 mDaatag pugbibolic a2zio0n2e 142;/0 5/2026Cass., Sez. 2, n. 5049 del 5 marzo 2018).Peraltro, l’astratta eventualità di potere edificare in aderenza o sul confine nonavrebbe potuto comunque tradursi nella violazione di norme inderogabili sulledistanze.In conclusione, il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida incomplessivi € 5.000,00 per compenso e € 200,00 per esborsi, oltre accessori dilegge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 16 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13789/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris