CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08121/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10767/2020 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-Ricorrente-Controtempore;-Intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia,sez. 3, n. 2725/2019, depositata il 10 ottobre 2019, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l'avviso di accertamentocatastale n. BA273215 del 25 agosto 2024, notificato il 4 settembre 2014Numero registro generale 10767/2020Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 8121/2026Data pubblicazione 01/04/2026dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Bari – Territorio,relativo alla nuova determinazione di classamento e rendita catastaledell’unità immobiliare sita nel Comune di Gioia del Colle, per la qualeaveva proposto, con procedura “Docfa”, l'attribuzione della categoriacatastale C/3 classe 1 e di una rendita pari ad Euro 1.615,94, noncondivisa dall'Amministrazione finanziaria, che ha, invece, attribuito lacategoria catastale C/3, la classe 3 e la rendita di Euro 2.237,09.Deduceva l’infondatezza della rettifica d’ufficio per difetto dei relativipresupposti e l’illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto dimotivazione.2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha rigettato il ricorso, consentenza n. 2800/6/2015, del 23 luglio 2013, reputando l’avviso diaccertamento correttamente motivato e legittima la rettifica dispostadall’Ufficio.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia ha accoltol’appello della società contribuente. Ad avviso dei giudici del gravame,l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento non può ritenersiassolto con la mera indicazione della consistenza della categoria e dellaclasse attribuite dall’Ufficio, dovendo di contro riportare “la specificamenzione del significativo scostamento del valore catastale rispetto adanaloghi immobili”. Ha richiamato la sentenza n. 24821/2014 di questaCorte che ha affermato, in tema di revisione del classamento catastale diimmobili urbani, che la motivazione non può limitarsi a contenerel’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuitadall’Ufficio, ma deve specificare, ai sensi della legge n. 212/2000, art. 7,primo comma, e a pena di nullità, a quale presupposto – il nonaggiornamento del classamento ovvero la palese incongruità rispetto afabbricati similari – la modifica debba essere associata e laddove si trattidella constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamentodell'unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventiNumero registro generale 10767/2020Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 8121/2026Data pubblicazione 01/04/2026caratteristiche analoghe, l'atto impositivo dovrà recare la specificaindividuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristicheanaloghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto diriclassamento, così rispondendo alla funzione di delimitare l'ambito delleragioni deducibili dall'Ufficio nella successiva fase contenziosa, nella qualeil contribuente, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, può chiedere laverifica dell'effettiva correttezza della riclassificazione.[OSCURATO:PERSONA] ha quindi rilevato che tali specificazioni non eranocontenute nell’avviso impugnato, mentre l’Ufficio, solo nella comparsa dicostituzione in primo grado aveva precisato che il classamento dovevaessere attribuito mediante opportuni confronti con unità tipo, aventicaratteristiche e destinazione analoghe, allegando la documentazionerelativa ad immobili considerati similari a quello di proprietà della societàcontribuente, violando palesemente il diritto di difesa della stessa,allegando ragioni e introducendo elementi nuovi o diversi da quellienunciati nell’avviso di accertamento.I giudici del gravame hanno poi ritenuto che la sentenza di primogrado fosse errata, considerata l’abnormità della rendita catastaleprezzo di aggiudicazione dell’immobile.4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, formulando quattro motivi.5. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza cameraledel 30 gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.65 del d.P.R. n. 1142 del 1949, avendo la sentenza impugnata ritenutol’avviso di classamento carente di motivazione, pur essendo ilNumero registro generale 10767/2020Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 8121/2026Data pubblicazione 01/04/2026provvedimento conforme al modello legale di cui all’art. 65, primo comma,del d.P.R. n. 1142 del 1949.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.61 e del combinato disposto dagli artt. 49 e 51 del d.P.R. n. 1142 del1949. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutol’avviso di classamento non sufficientemente motivato, avendo l’Ufficiofondato l’attribuito classamento, indicando nella comparsa di costituzionein giudizio, una serie di immobili limitrofi aventi un classamento in lineacon quello assegnato al cespite, rappresentando le differenze rispetto allaproposta e le relative modalità di calcolo.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delcombinato disposto dall’art. 1, comma 3, del DM n. 701 del 1994 edell’art. 7 della legge n. 212/2000, censurando la sentenza che ha ritenutocarente di motivazione l’avviso di classamento, avendo l’Ufficio attribuitola nuova rendita sulla base di una stima diretta, che integra il presuppostoe il fondamento motivazionale dell’avviso e costituisce un atto conosciutoe comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente.4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti secondoe terzo motivo.4.1. In tema di estimo catastale, l’obbligo di motivazione a caricodell’amministrazione finanziaria si atteggia diversamente, a seconda chela stessa operi d’iniziativa dell’amministrazione o su sollecitazione delcontribuente; la costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazioneurbana o per una variazione nello stato degli immobili urbani, che influiscesul classamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio didestinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve esseredichiarata in catasto; la dichiarazione, a carico degli intestataridell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia del Territorio,Numero registro generale 10767/2020Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 8121/2026Data pubblicazione 01/04/2026può quindi effettuare i dovuti controlli e attivare eventuali rettifiched’ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari.4.2. Secondo la consolidata e conforme giurisprudenza di questaCorte, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione dellarendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligodi motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione deidati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicatidal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza trala rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr. Cass., n.25144 del2024, n. 25682 del 2023, n. 4955 del 2021, nn. 12777 e 31809 del 2018,n. 12497 del 2016) 9381 del 10.4.2025).4.3. Il classamento adottato d’ufficio - ai sensi dell’art. 1, comma335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell’ambito di una revisionedei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato,giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore dimercato e quello catastale rispetto all’analogo rapporto sussistentenell’insieme delle microzone comunali - deve essere adeguatamentemotivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell’art.8 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, come la qualità urbana del contestonel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercatoin cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e dellasingola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diversoclassamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente siaposto in condizione di conoscere ex ante le ragioni che ne giustificano inNumero registro generale 10767/2020Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 8121/2026Data pubblicazione 01/04/2026concreto l’emanazione (tra le tante: Cass., Sez. 6°-5, 17 febbraio 2015,n. 3156; Cass., Sez. 6°-5, 21 giugno 2018, n. 16378; Cass., Sez. 6°-5,26 settembre 2018, n. 23129; Cass., Sez. 6°-5, 8 aprile 2019, n. 9770;Cass., Sez. 6°-5, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. 5°, (…) marzo2020, n. 6867; Cass., Sez. 6°-5, 1 febbraio 2021, nn. 2200 e 2201;Cass., Sez. 6°-5, 1° aprile 2021, n. 9095; Cass., Sez. 6°-5, 7 aprile 2021,n. 9303; Cass., Sez. 6°-5, 23 novembre 2021, nn. 36217 e 36218; Cass.,Sez. 5°, 24 agosto 2022, n. 25201; Cass., Sez. Trib., 4 aprile 2024, n.9035; Cass., Sez. Trib., 26 novembre 2024, n. 30448). Diverso è, invece,il caso dell’accertamento operato all’esito di procedura DOCFA, in cui ilcontribuente presenta, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. 19 aprile1994, n. 701, dichiarazione “per l’accertamento delle unità immobiliariurbane di nuova costruzione, di cui all’art. 56 del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142”, ovverodichiarazione “di variazione dello stato dei beni, di cui all’art. 20 del regiodecreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge (…) agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall’art. 2 del decretolegislativo 8 aprile 1948, n. 514”. In tali ipotesi, come innanzi rilevato,l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con l’indicazionedei dati amministrativo – censuari (categoria, classe, consistenza,superficie e rendita), all’esito della verifica eseguita d’ufficio, qualora glielementi indicati dal contribuente non siano stati disattesidall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra i dati esposti e idati attribuiti derivi da una valutazione tecnica dell’immobile. In questocaso, i dati enunciati dal contribuente non sono disattesi, ma soloriesaminati e rivalutati dall’Ufficio con riguardo all’attribuzione dellacategoria, della classe, della consistenza e della rendita del fabbricato; percui è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità trala classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertataNumero registro generale 10767/2020Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 8121/2026Data pubblicazione 01/04/2026dall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura DOCFA derivida una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento deimedesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), chevengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplinaregolamentare in materia catastale; il che esime, comunque,l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione piùparticolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo allediscrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta delcontribuente (Cass., Sez. V, 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. VI, 1febbraio 2022, n. 3017; Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5451).4.4. La fattispecie in disamina, relativa a procedura DOCFA, èchiaramente riconducibile a tale ultima ipotesi, giacché i dati forniti dallasocietà contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutatidall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione dellaclasse e della rendita dell'immobile. Ne discende che la sentenzaimpugnata ha contravvenuto ai principi enunciati con l’affermazionesecondo cui “l’obbligo di motivazione non può ritenersi osservatomediante la semplice indicazione della consistenza della categoria e dellaclasse attribuiti dall’Ufficio, ma deve riportare la specifica menzione delsignificativo scostamento del valore catastale rispetto ad analoghiimmobili.”, laddove invece la peculiare natura della procedura disciplinatadal D.M. n. 701/1994 escludeva la necessità di una motivazionedettagliata in ordine alla rettifica della proposta dei contribuenti.5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, censurando lasentenza impugnata, limitatasi ad annullare l’atto impositivo senzaesaminare nel merito la pretesa tributaria, operando una motivatavalutazione sostitutiva, eventualmente riconducendola alla correttamisura, entro i limiti posti dalle domande di parte.Numero registro generale 10767/2020Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 8121/2026Data pubblicazione 01/04/20265.1. Il motivo, da ricondursi al paradigma di cui all’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., è fondato.È stato ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte il principiosecondo cui il processo tributario non è annoverabile tra quelli di«impugnazione-annullamento», ma tra i processi di «impugnazione-merito», in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'attoimpugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva siadella dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio;e che da tale natura discende che ove il giudice tributario ritenga invalidol'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di caratteresostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deveesaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivatavalutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura,entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. n. 15825/2006; Cass. n.13034/2012; Cass. n. 11935/2012; Cass. n. 6918/2013; Cass. n.13294/2016; Cass. n. 31439/2018; Cass. n. 18777/2020; Cass. n.34723/2022; Cass. n. 27098/2024; Cass., n. 15971/2025). Nella specie,in concordanza con il citato principio, la Commissione tributaria regionaleuna volta riscontrata l'illegittimità dell'atto emesso dall'Ufficio sotto ilprofilo della ritenuta abnormità della rendita in seguito alla modifica delclassamento – rilevando che “la rendita catastale attribuita all’Unitàimmobiliare di proprietà della società, abbia determinato un valorecatastale del bene del tutto non veritiero e comunque non rispondente aivalori di mercato” - ha annullato lo stesso, ma avrebbe dovuto, comeinnanzi rilevato, integrare la pronuncia di annullamento dell'atto con unadi merito.6. Il ricorso va in conclusione accolto in relazione al primo e alquarto motivo, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, che decideràanche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 10767/2020Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 8121/2026Data pubblicazione 01/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il quarto motivo, dichiara assorbiti ilsecondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]