CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11269/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria con la quale il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA],anche replicando a tale requisitoria, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano haconfermato la decisione di condanna di primo grado del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto difurto aggravato.2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso percassazione, denunciando, a mezzo del proprio difensore di fiducia, con un unicomotivo, inosservanza degli artt. 521, comma 2, e 604 cod. proc. pen. inrelazione alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado perdifetto di correlazione tra il fatto contestato e l’ipotesi di reato ritenuta insentenza e vizio di motivazione sotto tale profilo.A fondamento della censura il [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare dedotto che egli,nell’ambito peraltro di un rito abbreviato incondizionato, ha subitoimprevedibilmente, a fronte di un capo di imputazione modulato sul furtotentato, una condanna per furto consumato.Soggiunge che, qualora il fatto di reato fosse stato contestato comeconsumato, avrebbe potuto effettuare una scelta consapevole del rito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.2.In via generale, occorre ricordare che, nella pronuncia c.d. Carelli, leSezioni Unite hanno affermato che, in tema di correlazione tra imputazionecontestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre unatrasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concretanella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che siconfiguri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un realepregiudizio dei diritti della difesa. Con la conseguenza che l'indagine volta adaccertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo emero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché,vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tuttoinsussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto atrovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).3. A propria volta la Corte europea dei diritti dell’uomo nella pronuncia c.d.Drassich I c. Italia - in una fattispecie nella quale l'imputato era statocondannato per un reato (la corruzione in atti giudiziari) che non era indicato nelprovvedimento di rinvio a giudizio e che non gli era stato comunicato in nessunafase del procedimento e la riqualificazione aveva avuto luogo solo al momentodella deliberazione della Corte di cassazione e non era stata evocata da alcunadelle controparti o dei giudici in una fase anteriore del procedimento - haritenuto integrata una violazione dell’art. 6, § 3, della Convenzione EDU,rilevando l’assoluta imprevedibilità per l’imputato della predetta riqualificazionecon conseguente violazione del diritto di difesa dello stesso (Corte europea deidiritti dell'uomo, sentenza dell'11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, §§ 34 ss.).4. In tale quadro si colloca la questione che più specificamente pone ilricorso, ossia se e in quale misura sia possibile, a fronte dei superiori e generaliprincipi, una riqualificazione in peius del fatto da parte dell’autorità giudiziaria nelgiudizio abbreviato non condizionato.Al riguardo, Sez. 2, n. 1625 del 12/12/2012, Mereu, Rv. 254452, conspecifico riferimento al giudizio abbreviato cd. incondizionato, hacondivisibilmente rilevato che la nuova definizione giuridica del fatto, quando nonpuò ritenersi "prevedibile" e comporti conseguenze negative per l'imputato,perché, ad esempio, ne consegue l'applicazione di una pena più grave (come nelcaso di specie), determina, per la specifica conformazione strutturale del ritospeciale, una "evidentissima compressione del diritto di difesa". Ciò in quantosiffatta tipologia di giudizio a prova contratta, che vede la cristallizzazione a finidecisori dei materiali investigativi senza alcun approfondimento istruttorio,preclude all'imputato non solo la possibilità di dedurre nuove prove a discariconel giudizio di appello ma, in caso di reiezione da parte del giudice del gravamedella richiesta di provvedervi d'ufficio, la stessa possibilità di censurare ladecisione in sede di legittimità. Né può ragionevolmente essere equiparata allafacoltà difensiva di articolare prove, la sollecitazione al giudice di appello adassumerle d'ufficio senza possibilità di censurare la decisione eventualmentenegativa. Il giudizio allo stato degli atti nella forma, per così dire, "pura", e leconseguenti limitazioni alla facoltà d'impugnazione rendono, dunque, evidentecome l'eventuale lesione delle prerogative difensive a seguito di riqualificazioned’ufficio in primo grado dell'originaria prospettazione accusatoria non possatrovare agevole correttivo e neutralizzazione in fase d'impugnazione, restando difatto sottratto al potere della parte il diritto ad un contraddittorio sanante nellasuccessiva fase di merito.Nel solco di tale decisione, la successiva Sez. 2. n. 38821 del 25/06/2019,Utile, Rv. 277047, ha sottolineato che viola il principio del giusto processo, sottoil profilo del diritto alla difesa e al contraddittorio, ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU,la riqualificazione, all'esito del giudizio abbreviato incondizionato, dell'originariaimputazione di reato tentato in consumato se essa non sia stata, in concreto,prevedibile per l'imputato.5. E, tuttavia, dai richiamati orientamenti non si ritrae che, in sé e per séconsiderata, la riqualificazione in peius della prospettazione accusatoria compiutadal giudice di primo grado nell’ambito del giudizio abbreviato non condizionatocomporta una violazione dei canoni del giusto processo e, in particolare, delfondamentale diritto di difesa dell’imputato, anche tutte le volte che taleriqualificazione avrebbe potuto possa essere in concreto prevedibile in forza dellaprospettazione accusatoria.Deve, in sostanza, essere affermato il principio in forza del quale anche nelgiudizio abbreviato c.d. incondizionato è ammessa la riqualificazione giuridica delfatto in termini più gravi rispetto a quella contenuta nel capo di imputazione sedalla lettura dello stesso, anche in punto di descrizione del fatto, l’imputatoavrebbe potuto prevedere la stessa, con conseguente possibilità di esercitare ilproprio diritto di difesa.6. Con riferimento al caso in esame, occorre rammentare che, come giàchiarito da questa Corte, non viola il principio di correlazione tra accusa esentenza la decisione di condanna per il reato di furto consumato a fronte dellacontestazione di furto tentato, quando non vi è modifica del fatto penalmenterilevante indicato in contestazione e l'imputato è stato in condizione di difendersisu tutti gli elementi oggetto dell'addebito, trattandosi in tal caso solo diuna riqualificazione giuridica dello stesso fatto (Sez. 5 n. 44862 del 06/10/2014,Moldovan, Rv. 261286).6.1. Ciò posto, come ha evidenziato la Corte territoriale nel rispondereall’analogo motivo di appello, con argomentazione logica con la quale il ricorrenteperaltro non si confronta adeguatamente, ponendo piuttosto in rilievo quanto daesso dichiarato in sede di interrogatorio, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potutoconcretamente prevedere l’operata riqualificazione poiché la consumazione delfurto, mediante l’apprensione della borsa, pur nel breve lasso temporaleintercorso tra questo atto e l’intervento degli agenti che lo avevano inseguito,oltre a risultare dalla descrizione della condotta nell’editto imputativo, emergevanel verbale di arresto.Atto di indagine, quest’ultimo, sul quale, dietro invito del Tribunale,l’imputato è stato chiamato specificamente ad interloquire.7. Il ricorso deve dunque essere rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11269/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSSELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1541/2025ANDREINA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANNA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria con la quale il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA],anche replicando a tale requisitoria, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano haconfermato la decisione di condanna di primo grado del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto difurto aggravato.2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso percassazione, denunciando, a mezzo del proprio difensore di fiducia, con un unicomotivo, inosservanza degli artt. 521, comma 2, e 604 cod. proc. pen. inrelazione alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado perdifetto di correlazione tra il fatto contestato e l’ipotesi di reato ritenuta insentenza e vizio di motivazione sotto tale profilo.A fondamento della censura il [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare dedotto che egli,nell’ambito peraltro di un rito abbreviato incondizionato, ha subitoimprevedibilmente, a fronte di un capo di imputazione modulato sul furtotentato, una condanna per furto consumato.Soggiunge che, qualora il fatto di reato fosse stato contestato comeconsumato, avrebbe potuto effettuare una scelta consapevole del rito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.2.In via generale, occorre ricordare che, nella pronuncia c.d. Carelli, leSezioni Unite hanno affermato che, in tema di correlazione tra imputazionecontestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre unatrasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concretanella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che siconfiguri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un realepregiudizio dei diritti della difesa. Con la conseguenza che l'indagine volta adaccertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo emero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché,vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tuttoinsussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto atrovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).3. A propria volta la Corte europea dei diritti dell’uomo nella pronuncia c.d.Drassich I c. Italia - in una fattispecie nella quale l'imputato era statocondannato per un reato (la corruzione in atti giudiziari) che non era indicato nelprovvedimento di rinvio a giudizio e che non gli era stato comunicato in nessunafase del procedimento e la riqualificazione aveva avuto luogo solo al momentodella deliberazione della Corte di cassazione e non era stata evocata da alcunadelle controparti o dei giudici in una fase anteriore del procedimento - haritenuto integrata una violazione dell’art. 6, § 3, della Convenzione EDU,rilevando l’assoluta imprevedibilità per l’imputato della predetta riqualificazionecon conseguente violazione del diritto di difesa dello stesso (Corte europea deidiritti dell'uomo, sentenza dell'11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, §§ 34 ss.).4. In tale quadro si colloca la questione che più specificamente pone ilricorso, ossia se e in quale misura sia possibile, a fronte dei superiori e generaliprincipi, una riqualificazione in peius del fatto da parte dell’autorità giudiziaria nelgiudizio abbreviato non condizionato.Al riguardo, Sez. 2, n. 1625 del 12/12/2012, Mereu, Rv. 254452, conspecifico riferimento al giudizio abbreviato cd. incondizionato, hacondivisibilmente rilevato che la nuova definizione giuridica del fatto, quando nonpuò ritenersi "prevedibile" e comporti conseguenze negative per l'imputato,perché, ad esempio, ne consegue l'applicazione di una pena più grave (come nelcaso di specie), determina, per la specifica conformazione strutturale del ritospeciale, una "evidentissima compressione del diritto di difesa". Ciò in quantosiffatta tipologia di giudizio a prova contratta, che vede la cristallizzazione a finidecisori dei materiali investigativi senza alcun approfondimento istruttorio,preclude all'imputato non solo la possibilità di dedurre nuove prove a discariconel giudizio di appello ma, in caso di reiezione da parte del giudice del gravamedella richiesta di provvedervi d'ufficio, la stessa possibilità di censurare ladecisione in sede di legittimità. Né può ragionevolmente essere equiparata allafacoltà difensiva di articolare prove, la sollecitazione al giudice di appello adassumerle d'ufficio senza possibilità di censurare la decisione eventualmentenegativa. Il giudizio allo stato degli atti nella forma, per così dire, "pura", e leconseguenti limitazioni alla facoltà d'impugnazione rendono, dunque, evidentecome l'eventuale lesione delle prerogative difensive a seguito di riqualificazioned’ufficio in primo grado dell'originaria prospettazione accusatoria non possatrovare agevole correttivo e neutralizzazione in fase d'impugnazione, restando difatto sottratto al potere della parte il diritto ad un contraddittorio sanante nellasuccessiva fase di merito.Nel solco di tale decisione, la successiva Sez. 2. n. 38821 del 25/06/2019,Utile, Rv. 277047, ha sottolineato che viola il principio del giusto processo, sottoil profilo del diritto alla difesa e al contraddittorio, ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU,la riqualificazione, all'esito del giudizio abbreviato incondizionato, dell'originariaimputazione di reato tentato in consumato se essa non sia stata, in concreto,prevedibile per l'imputato.5. E, tuttavia, dai richiamati orientamenti non si ritrae che, in sé e per séconsiderata, la riqualificazione in peius della prospettazione accusatoria compiutadal giudice di primo grado nell’ambito del giudizio abbreviato non condizionatocomporta una violazione dei canoni del giusto processo e, in particolare, delfondamentale diritto di difesa dell’imputato, anche tutte le volte che taleriqualificazione avrebbe potuto possa essere in concreto prevedibile in forza dellaprospettazione accusatoria.Deve, in sostanza, essere affermato il principio in forza del quale anche nelgiudizio abbreviato c.d. incondizionato è ammessa la riqualificazione giuridica delfatto in termini più gravi rispetto a quella contenuta nel capo di imputazione sedalla lettura dello stesso, anche in punto di descrizione del fatto, l’imputatoavrebbe potuto prevedere la stessa, con conseguente possibilità di esercitare ilproprio diritto di difesa.6. Con riferimento al caso in esame, occorre rammentare che, come giàchiarito da questa Corte, non viola il principio di correlazione tra accusa esentenza la decisione di condanna per il reato di furto consumato a fronte dellacontestazione di furto tentato, quando non vi è modifica del fatto penalmenterilevante indicato in contestazione e l'imputato è stato in condizione di difendersisu tutti gli elementi oggetto dell'addebito, trattandosi in tal caso solo diuna riqualificazione giuridica dello stesso fatto (Sez. 5 n. 44862 del 06/10/2014,Moldovan, Rv. 261286).6.1. Ciò posto, come ha evidenziato la Corte territoriale nel rispondereall’analogo motivo di appello, con argomentazione logica con la quale il ricorrenteperaltro non si confronta adeguatamente, ponendo piuttosto in rilievo quanto daesso dichiarato in sede di interrogatorio, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potutoconcretamente prevedere l’operata riqualificazione poiché la consumazione delfurto, mediante l’apprensione della borsa, pur nel breve lasso temporaleintercorso tra questo atto e l’intervento degli agenti che lo avevano inseguito,oltre a risultare dalla descrizione della condotta nell’editto imputativo, emergevanel verbale di arresto.Atto di indagine, quest’ultimo, sul quale, dietro invito del Tribunale,l’imputato è stato chiamato specificamente ad interloquire.7. Il ricorso deve dunque essere rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA] CatenaP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]