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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2011

ECLI:EU:T:2011:37
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 15 febbraio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑213/09) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l’elemento denominativo “yorma’s” – Marchio comunitario denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 55, 86, 88) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 20 febbraio 2009 (procedimento R 1897/2007-1), relativa al procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG e la [OSCURATO:PERSONA] AG.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA] AG

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «yorma’s» per servizi delle classi 35 e 42 (domanda di registrazione n. 2048205).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] (marchio comunitario n. 213769) per prodotti delle classi 3, 5, 8, 16, 18, 21, 25, 28‑36, nonché la denominazione sociale [OSCURATO:PERSONA] utilizzata nel commercio in Germania e l’elemento figurativo [OSCURATO:PERSONA] Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di marchio comunitario.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 15 febbraio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑213/09) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l’elemento denominativo “yorma’s” – Marchio comunitario denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 55, 86, 88) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 20 febbraio 2009 (procedimento R 1897/2007-1), relativa al procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG e la [OSCURATO:PERSONA] AG. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] AG Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «yorma’s» per servizi delle classi 35 e 42 (domanda di registrazione n. 2048205). Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] (marchio comunitario n. 213769) per prodotti delle classi 3, 5, 8, 16, 18, 21, 25, 28‑36, nonché la denominazione sociale [OSCURATO:PERSONA] utilizzata nel commercio in Germania e l’elemento figurativo [OSCURATO:PERSONA] Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di marchio comunitario. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese.