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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 11114/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia resa il 22/11/2022 dal Tribunale di Novara per avere escluso la circostanza aggravante contestata in relazione ad entrambi i capi di imputazione e ridotto, in conseguenza, la pena inflitta all'imputato - ha confermato l'affermazione della sua responsabilità per i reati di furto (così riqualificato il reato di cui al capo A).

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.).

In relazione alla legittimazione dei querelanti, peraltro, la sentenza impugnata ha offerto motivazione corretta in diritto (pp. 4 e 5 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id&nter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia resa il 22/11/2022 dal Tribunale di Novara per avere escluso la circostanza aggravante contestata in relazione ad entrambi i capi di imputazione e ridotto, in conseguenza, la pena inflitta all'imputato - ha confermato l'affermazione della sua responsabilità per i reati di furto (così riqualificato il reato di cui al capo A). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.). In relazione alla legittimazione dei querelanti, peraltro, la sentenza impugnata ha offerto motivazione corretta in diritto (pp. 4 e 5 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id&nter
Sentenza Cassazione n. 11114/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris