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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46442/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Napoli rigettava le richieste di riesame, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1), nonché a quello di estorsione, in concorso, aggravata ex art. 416-bis.1. cod. pen. (capo 11).

2. I Giudici del riesame, preliminarmente, rilevavano che la contestazione del reato di cui sopra descriveva, alla stregua di una lettura complessiva, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a un sodalizio camorristico denominato clan "Formicola" operante nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio di Napoli, che, secondo la ricostruzione accusatoria recepita nel provvedimento genetico della misura, in un certo momento si era alleato con gli altri clan camorristici denominati "Rinaldi" e "Reale", per contrastare il clan denominato "Mazzarella".

Da ciò sarebbe derivata la costituzione di un'ulteriore e diversa associazione che, secondo l'incipit dell'originaria impostazione accusatoria dell'imputazione provvisoria, si sarebbe realizzata attraverso il "cartello Rinaldi-Reale-Formicola", ma, come risultava descritto nel resto di tale imputazione, il sodalizio camorristico di riferimento della condotta partecipativa, in particolare di Pianese, rimaneva quello del preesistente clan "Formicola", le cui autonome e attuali caratteristiche mafiose erano rappresentate dalle chiare risultanze acquisite.

Ne discendeva che i fatti in verifica in sede cautelare andavano ricondotti, in termini conformi all'intera contestazione, alla partecipazione al clan Formicola.

Infine, i presupposti cautelari giustificativi della custodia cautelare in carcere venivano individuati nella salvaguardia del pericolo di reiterazione dei reati.

3. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Pianese tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze articolate in tre motivi.

3.1. Il primo motivo lamenta vizi della motivazione in punto di riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza per entrambi i reati contestati.

Rileva che il Tribunale, escludendo la valenza probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amico, ha individuato quale unica fonte delle accuse il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in relazione a descrizioni della partecipazione associativa che stravolgono la ricostruzione accusatoria.

Il riscontro a tali accuse è stato rinvenuto nella partecipazione alla condotta estorsiva ai danni del panificio Caputo, leggendosi in modo illogico le risultanze a riguardo relative alle videoregistrazioni, poiché esse no mostravano fatti 7, i sospetti, davano anzi conto di accessi per l'acquisto del pane, non erano state seguite da denunce e al più avrebbero potuto fare ipotizzare un tentativo.

Le accuse in proposito rese da [OSCURATO:PERSONA] intendevano accreditare una condotta connotata da un rischio sproporzionato rispetto al fine di ottenere la somma di appena cinquanta euro.

Il collaboratore aveva indicato la sua presenza presso il panificio in quanto avrebbe preso parte all'estorsione, ma tale circostanza risultava anch'essa non riscontrata.

Nunziato, inoltre, secondo le sue stesse dichiarazioni, all'epoca neppure aveva iniziato a fare parte del clan.

Peraltro, lo stesso si trovava in stato di detenzione, anche se poteva usufruire di permessi per motivi di lavoro comportanti però attenzioni delle forze di polizia e rigide prescrizioni.

Nunziato, Pianese e gli altri indagati, del resto, non sarebbero potuti sfuggire ai controlli del 22 e 23 dicembre 2015 menzionati dal G.i.p.

Da ciò derivava la non corretta verifica dei gravi indizi di colpevolezza.

3.2. Il secondo motivo denuncia vizi della motivazione in punto di riconoscimento dell'attualità delle esigenze cautelari, in ragione della mancanza di considerazioni al riguardo, a fronte di fatti del 2015 e di un'operatività del clan Formicola che era stata ritenuta acclarata solamente fino all'anno 2017.

3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge, sul rilievo che sono intervenute non consentite letture alternative della contestazione della condotta di partecipazione all'associazione camorristica ascritta al capo 1), sulla base di inconsistentt interpretazione delle risultanze che hanno mutato radicalmente la piattaforma accusatoria in sede cautelare secondo l'originaria impostazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Vanno preliminarmente esaminate le questioni poste, fugacemente nel primo motivo e specificatamente nel terzo motivo, che censurano la lettura della contestazione rappresentata dal Tribunale in relazione alla configurazione dell'associazione camorristica al quale riferire la condotta di partecipazione.

Come illustrato nel provvedimento impugnato, la descrizione del fatto contenuta nell'imputazione provvisoria di cui al capo 1), quando fa riferimento alla creazione di un "cartello" al fine di opporsi al clan Mazzarella, viene a rappresentare un'ulteriore manifestazione dell'attività camorristica dei tre clan, aventi ciascuno i requisiti dell'associazione mafiosa secondo le riSultanze addotte e così come espressamente asseverato nella restante descrizione, facendo anche riferimento alla composizione dei clan e ai ruoli assegnati ai rispettivi affiliati.Da ciò emerge una lettura dell'imputazione provvisoria da parte del Tribunale che ne precisa semplicemente l'ampiezza, circoscrivendone i contorni in sintonia con quanto rappresentato dall'intera prospettazione accusatoria e dalle stesse fonti citate nell'ordinanza applicativa della misura e già contestate al ricorrente, il quale in definitiva era stato chiamato a difendersi dall'addebito della partecipazione al clan Formicola che a un certo punto si era alleato agli altri.

Alle spiegazioni circa l'esistenza di tale clan e alla stessa costituzione di detto cartello la difesa ha opposto rilievi in termini assolutamente generici.

Pertanto, tutte le doglianze mosse sui temi in questione vanno disattese.

3. Il primo motivo per il resto contesta la valenza probatoria attribuita dal Tribunale alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore Nunziato ai fini della dimostrazione di entrambi gli addebiti mossi, svolgendo ragionamenti critici in ordine all'apprezzamento delle risultanze indicate nell'ordinanza impugnata quale riscontro "individualizzante", e costituite dalle attività di indagine avente a oggetto le visite ritenute attuative dell'estorsione ai danni del panificio Caput°.

In proposito, la motivazione del provvedimento rileva che le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza dimostravano che Pianese e Tabasco (altro affiliato accusato da Nunziato) facevano più ingressi nel locale sia il 21 dicembre 2015, sia il giorno successivo, con visite distanziate di poche ore.

Tali accessi non risultavano spiegabili con l'intenzione dell'acquisto del pane poiché esso si verificava solo in occasione della prima delle visite del giorno

21. Le ripetute condotte, per le modalità, rappresentavano invece l'esecuzione dell'estorsione descritta da Nunziato che accompagnava i predetti sui luoghi.

Il convincimento circa l'assenza di una ricostruzione alternativa viene illustrato dal Tribunale, anche sulla base del rilievo che [OSCURATO:PERSONA], nonostante la reticenza e dunque la mancata denuncia dei fatti, aveva riferito che Pianese e Tabasco si presentavano nel locale in entrambe le date di cui sopra chiedendo con tono autoritario ai figli del titolare dell'esercizio di parlare con quest'ultimo.

Tale condotta, rimasta documentata dalle videoriprese (da cui risultava che i due, dopo essere entrati nel locale, si rivolgevano al figlio o alla figlia del titolare), perfettamente si addice al tipo di attività estorsiva descritta da Nuziato.

Inoltre, il Tribunale osserva che il coinvolgimento nei fatti di quest'ultimo era confermato da altre videoregistrazioni che ne documentavano la presenza.

A fronte delle precise e ragionevoli spiegazioni di merito appena richiamate, le doglianze introducono considerazioni in ordine alle condizioni di detenzione in cui si trovava allora Nunziato, che però neppure negano la possibilità che questi, usufruendo dei permessi, avesse potuto ugualmente commettere l'estorsione. 3 p La difesa, a smentita delle accuse mosse, fa riferimento a immagini delle videoregistrazioni che secondo l'ordinanza applicativa non riprendevano Nunziato, „ ma manca di precisare il posizionamento all'esterno ovvero all'interno del locale della telecamera interessata dal rilievo e la visita cui esso vorrebbe riferirsi.

Tali specificazioni invece erano indispensabili, posto che Nunziato, secondo la ricostruzione da lui rappresentata, rimase fuori il panificio, mentre gli altri due entrarono all'interno del locale inoltrando la richiesta e ricevendo poi il denaro.

Il motivo evoca genericamente controlli "negativi" della polizia giudiziaria in quei giorni, senza neppure illustrare in che modo essi potrebbero smentire le risultanze delle videoregistrazione a conferma della ricostruzione di Nunziato.

Inoltre, vengono richiamate affermazioni di tale collaboratore secondo cui egli aveva "iniziato a far parte del clan Formicola il 21.01.2016", ma la citazione di questa sola frase non considera la più ampia ricostruzione del coinvolgimento associativo di Nunziato già tanto tempo prima, così come illustrata nella ordinanza nella parte che richiama i diversi interrogatori dello stesso (pag. 12).

Sicché, il rilievo in questione non può prestarsi a dimostrare alcunché.

Per il resto, il motivo, asserendo altri comportamenti che avrebbero dovuto tenere i diversi protagonisti dei fatti e la significatività dei riscontri on all'estensione all'intera condotta, segue percorsi meramente rivalutativi, per lo più indimostrati ovvero privi del confronto con le risposte di merito intervenute.

Infine, va rilevato che le conferme esterne acquisite, circa la commissione di un tipico reato fine del sodalizio, ben possono valere, sotto il profilo del riscontro "individualizzante" e considerando il confronto con il thema probandum, ai fini della corroborazione della condotta partecipativa indicata dalla chiamata in reità.

Pertanto, tutte le doglianze mosse con il primo motivo risultano infondate.

4. Il secondo motivo svolge rilievi in ordine alla sussistenza dei presupposti giustificativi della custodia cautelare in carcere, che risultano con evidenza privi dei requisiti di ammissibilità, poiché ignorano le valutazioni operate sulla personalità dell'indagato alla stregua dei suoi gravi precedenti anche specifici, non considerano il regime delle presunzioni operanti ai sensi dell'art. 275 comma 3, cod. proc. pen., dovuto all'addebito del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., e introducono alternativi apprezzamenti circa la permanenza dei legami associativi.

5. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. •i SY, (1) Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese'3 g processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Napoli rigettava le richieste di riesame, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1), nonché a quello di estorsione, in concorso, aggravata ex art. 416-bis.1. cod. pen. (capo 11). 2. I Giudici del riesame, preliminarmente, rilevavano che la contestazione del reato di cui sopra descriveva, alla stregua di una lettura complessiva, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a un sodalizio camorristico denominato clan "Formicola" operante nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio di Napoli, che, secondo la ricostruzione accusatoria recepita nel provvedimento genetico della misura, in un certo momento si era alleato con gli altri clan camorristici denominati "Rinaldi" e "Reale", per contrastare il clan denominato "Mazzarella". Da ciò sarebbe derivata la costituzione di un'ulteriore e diversa associazione che, secondo l'incipit dell'originaria impostazione accusatoria dell'imputazione provvisoria, si sarebbe realizzata attraverso il "cartello Rinaldi-Reale-Formicola", ma, come risultava descritto nel resto di tale imputazione, il sodalizio camorristico di riferimento della condotta partecipativa, in particolare di Pianese, rimaneva quello del preesistente clan "Formicola", le cui autonome e attuali caratteristiche mafiose erano rappresentate dalle chiare risultanze acquisite. Ne discendeva che i fatti in verifica in sede cautelare andavano ricondotti, in termini conformi all'intera contestazione, alla partecipazione al clan Formicola. Infine, i presupposti cautelari giustificativi della custodia cautelare in carcere venivano individuati nella salvaguardia del pericolo di reiterazione dei reati. 3. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Pianese tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze articolate in tre motivi. 3.1. Il primo motivo lamenta vizi della motivazione in punto di riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza per entrambi i reati contestati. Rileva che il Tribunale, escludendo la valenza probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amico, ha individuato quale unica fonte delle accuse il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in relazione a descrizioni della partecipazione associativa che stravolgono la ricostruzione accusatoria. Il riscontro a tali accuse è stato rinvenuto nella partecipazione alla condotta estorsiva ai danni del panificio Caputo, leggendosi in modo illogico le risultanze a riguardo relative alle videoregistrazioni, poiché esse no mostravano fatti 7, i sospetti, davano anzi conto di accessi per l'acquisto del pane, non erano state seguite da denunce e al più avrebbero potuto fare ipotizzare un tentativo. Le accuse in proposito rese da [OSCURATO:PERSONA] intendevano accreditare una condotta connotata da un rischio sproporzionato rispetto al fine di ottenere la somma di appena cinquanta euro. Il collaboratore aveva indicato la sua presenza presso il panificio in quanto avrebbe preso parte all'estorsione, ma tale circostanza risultava anch'essa non riscontrata. Nunziato, inoltre, secondo le sue stesse dichiarazioni, all'epoca neppure aveva iniziato a fare parte del clan. Peraltro, lo stesso si trovava in stato di detenzione, anche se poteva usufruire di permessi per motivi di lavoro comportanti però attenzioni delle forze di polizia e rigide prescrizioni. Nunziato, Pianese e gli altri indagati, del resto, non sarebbero potuti sfuggire ai controlli del 22 e 23 dicembre 2015 menzionati dal G.i.p. Da ciò derivava la non corretta verifica dei gravi indizi di colpevolezza. 3.2. Il secondo motivo denuncia vizi della motivazione in punto di riconoscimento dell'attualità delle esigenze cautelari, in ragione della mancanza di considerazioni al riguardo, a fronte di fatti del 2015 e di un'operatività del clan Formicola che era stata ritenuta acclarata solamente fino all'anno 2017. 3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge, sul rilievo che sono intervenute non consentite letture alternative della contestazione della condotta di partecipazione all'associazione camorristica ascritta al capo 1), sulla base di inconsistentt interpretazione delle risultanze che hanno mutato radicalmente la piattaforma accusatoria in sede cautelare secondo l'originaria impostazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Vanno preliminarmente esaminate le questioni poste, fugacemente nel primo motivo e specificatamente nel terzo motivo, che censurano la lettura della contestazione rappresentata dal Tribunale in relazione alla configurazione dell'associazione camorristica al quale riferire la condotta di partecipazione. Come illustrato nel provvedimento impugnato, la descrizione del fatto contenuta nell'imputazione provvisoria di cui al capo 1), quando fa riferimento alla creazione di un "cartello" al fine di opporsi al clan Mazzarella, viene a rappresentare un'ulteriore manifestazione dell'attività camorristica dei tre clan, aventi ciascuno i requisiti dell'associazione mafiosa secondo le riSultanze addotte e così come espressamente asseverato nella restante descrizione, facendo anche riferimento alla composizione dei clan e ai ruoli assegnati ai rispettivi affiliati.Da ciò emerge una lettura dell'imputazione provvisoria da parte del Tribunale che ne precisa semplicemente l'ampiezza, circoscrivendone i contorni in sintonia con quanto rappresentato dall'intera prospettazione accusatoria e dalle stesse fonti citate nell'ordinanza applicativa della misura e già contestate al ricorrente, il quale in definitiva era stato chiamato a difendersi dall'addebito della partecipazione al clan Formicola che a un certo punto si era alleato agli altri. Alle spiegazioni circa l'esistenza di tale clan e alla stessa costituzione di detto cartello la difesa ha opposto rilievi in termini assolutamente generici. Pertanto, tutte le doglianze mosse sui temi in questione vanno disattese. 3. Il primo motivo per il resto contesta la valenza probatoria attribuita dal Tribunale alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore Nunziato ai fini della dimostrazione di entrambi gli addebiti mossi, svolgendo ragionamenti critici in ordine all'apprezzamento delle risultanze indicate nell'ordinanza impugnata quale riscontro "individualizzante", e costituite dalle attività di indagine avente a oggetto le visite ritenute attuative dell'estorsione ai danni del panificio Caput°. In proposito, la motivazione del provvedimento rileva che le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza dimostravano che Pianese e Tabasco (altro affiliato accusato da Nunziato) facevano più ingressi nel locale sia il 21 dicembre 2015, sia il giorno successivo, con visite distanziate di poche ore. Tali accessi non risultavano spiegabili con l'intenzione dell'acquisto del pane poiché esso si verificava solo in occasione della prima delle visite del giorno 21. Le ripetute condotte, per le modalità, rappresentavano invece l'esecuzione dell'estorsione descritta da Nunziato che accompagnava i predetti sui luoghi. Il convincimento circa l'assenza di una ricostruzione alternativa viene illustrato dal Tribunale, anche sulla base del rilievo che [OSCURATO:PERSONA], nonostante la reticenza e dunque la mancata denuncia dei fatti, aveva riferito che Pianese e Tabasco si presentavano nel locale in entrambe le date di cui sopra chiedendo con tono autoritario ai figli del titolare dell'esercizio di parlare con quest'ultimo. Tale condotta, rimasta documentata dalle videoriprese (da cui risultava che i due, dopo essere entrati nel locale, si rivolgevano al figlio o alla figlia del titolare), perfettamente si addice al tipo di attività estorsiva descritta da Nuziato. Inoltre, il Tribunale osserva che il coinvolgimento nei fatti di quest'ultimo era confermato da altre videoregistrazioni che ne documentavano la presenza. A fronte delle precise e ragionevoli spiegazioni di merito appena richiamate, le doglianze introducono considerazioni in ordine alle condizioni di detenzione in cui si trovava allora Nunziato, che però neppure negano la possibilità che questi, usufruendo dei permessi, avesse potuto ugualmente commettere l'estorsione. 3 p La difesa, a smentita delle accuse mosse, fa riferimento a immagini delle videoregistrazioni che secondo l'ordinanza applicativa non riprendevano Nunziato, „ ma manca di precisare il posizionamento all'esterno ovvero all'interno del locale della telecamera interessata dal rilievo e la visita cui esso vorrebbe riferirsi. Tali specificazioni invece erano indispensabili, posto che Nunziato, secondo la ricostruzione da lui rappresentata, rimase fuori il panificio, mentre gli altri due entrarono all'interno del locale inoltrando la richiesta e ricevendo poi il denaro. Il motivo evoca genericamente controlli "negativi" della polizia giudiziaria in quei giorni, senza neppure illustrare in che modo essi potrebbero smentire le risultanze delle videoregistrazione a conferma della ricostruzione di Nunziato. Inoltre, vengono richiamate affermazioni di tale collaboratore secondo cui egli aveva "iniziato a far parte del clan Formicola il 21.01.2016", ma la citazione di questa sola frase non considera la più ampia ricostruzione del coinvolgimento associativo di Nunziato già tanto tempo prima, così come illustrata nella ordinanza nella parte che richiama i diversi interrogatori dello stesso (pag. 12). Sicché, il rilievo in questione non può prestarsi a dimostrare alcunché. Per il resto, il motivo, asserendo altri comportamenti che avrebbero dovuto tenere i diversi protagonisti dei fatti e la significatività dei riscontri on all'estensione all'intera condotta, segue percorsi meramente rivalutativi, per lo più indimostrati ovvero privi del confronto con le risposte di merito intervenute. Infine, va rilevato che le conferme esterne acquisite, circa la commissione di un tipico reato fine del sodalizio, ben possono valere, sotto il profilo del riscontro "individualizzante" e considerando il confronto con il thema probandum, ai fini della corroborazione della condotta partecipativa indicata dalla chiamata in reità. Pertanto, tutte le doglianze mosse con il primo motivo risultano infondate. 4. Il secondo motivo svolge rilievi in ordine alla sussistenza dei presupposti giustificativi della custodia cautelare in carcere, che risultano con evidenza privi dei requisiti di ammissibilità, poiché ignorano le valutazioni operate sulla personalità dell'indagato alla stregua dei suoi gravi precedenti anche specifici, non considerano il regime delle presunzioni operanti ai sensi dell'art. 275 comma 3, cod. proc. pen., dovuto all'addebito del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., e introducono alternativi apprezzamenti circa la permanenza dei legami associativi. 5. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. •i SY, (1) Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese'3 g processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 9
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