CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33987/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammisibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 luglio 2025 la Corte di appello di Palermo, per quanto di specifico interesse in questa sede: ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo in data 21 maggio 2024, riducendo la pena inflitta nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha confermato la condanna emessa in primo grado nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Più specificamente, in ragione di quanto disposto dai giudici di merito nei due gradi di giudizio, i suddetti imputati sono stati rispettivamente condannati, per i delitti loro contest it ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla pena di: a) [OSCURATO:PERSONA], anni sei, giorni venti di reclusione ed euro 37.000,00 di multa (capi 3, 4, 20 e 21); b) [OSCURATO:PERSONA], anni sei, mesi uno, giorni venti di reclusione ed euro 26.000,00 di multa (capi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22 e 23); c) [OSCURATO:PERSONA], anni sei, giorni dieci di reclusione ed euro 30.100,00 di multa (capi 19 e 21); d) [OSCURATO:PERSONA], anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 8.000,00 di multa (capo 13); e) [OSCURATO:PERSONA], anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa (capo 2); f) [OSCURATO:PERSONA], anni quattro, mesi nove di reclusione ed euro 8.500,00 di multa (capi 1, 14, 15, 16, 25 e 26); g) [OSCURATO:PERSONA], anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa (capo 18); h) [OSCURATO:PERSONA], anni quattro, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 18.500,00 di multa (capi 29, 32 e 37); i) [OSCURATO:PERSONA], anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa (capo 30). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo i motivi di impugnazione di seguito enunciati ai sensi dell'art. 173, comma 1, cod. proc. pen. 23. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito due motivi di ricorso, con il primo dei quali ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei delitti contestatigli ai capi 3, 4, 20 e 21 della rubrica nella più lieve ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, che nella specie sarebbe configurabile stante la mancata individuazione del numero di transazioni effettuate - peraltro in un arco temporale limitato di soli due mesi - e dei quantitativi di stupefacente ceduti, non risultando, altresì, accertate le specifiche modalità della condotta e il profitto ricavato, per l'effetto ritenendosi che l'esclusione dell'invocata fattispecie sia stata fondata su argomentazioni approssimative e generiche. Risulterebbe, in particolare, erronea la decisione della Corte territoriale per essere stata basata sulla sola applicazione del criterio della pluralità e reiterazione delle cessioni, senza tener conto di tutti gli altri parametri previsti dalla disciplina dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, necessariamente da valutarsi in una considerazione unitaria. Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., oltre a un grave vizio motivazionale per essergli stato negato, con mera argomentazione di stile, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui sarebbe stato meritevole tenuto conto del suo stato di incensuratezza. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto quattro motivi di censura, con i primi due dei quali ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza di motivazione in relazione alle risultanze processuali acquisite, essendo stato fondato il riconoscimento della sua responsabilità penale sulla mera adozione di ragionamenti deduttivi, non confortati da adeguati riscontri probatori. In modo particolare, sarebbe stato ritenuto colpevole della condotta contestatagli al capo 23) unicamente per essere stato identificato in due fotogrammi quale individuo posto accanto a un soggetto minorenne, autore della materiale dazione della droga, senza, tuttavia, la ricorrenza di alcun riscontro ulteriore idoneo ad attestare la sua materiale perpetrazione di una condotta concorsuale. Anche con riguardo alla fattispecie ascrittagli al capo 22) della rubrica la configurazione della sua - responsabilità, per l'avvenuta cessione di sostanza stupefacente di tipo crack, sarebbe avvenuta in ragione di una mera errata interpretazione delle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza, non potendo essa essere desunta dalla sola sua presenza fisica sui luoghi. 3Con il terzo motivo il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti contestatigli nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, considerato che la pluralità delle cessioni accertate e la loro sistematicità, cui la Corte territoriale ha fatto riferimento in sentenza, non costituirebbe un parametro di riferimento di per sé ostativo alla derubricazione dei reati ascrittigli nella più lieve fattispecie invocata. Con l'ultima doglianza, infine, il ricorrente ha dedotto erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessivo aumento disposto per la continuazione con riguardo al capo 10), erroneamente effettuato senza tener conto del fatto che trattavasi di cessioni di droghe leggere riconducibili a singole dosi. [OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, eccepito il mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi concedibili in considerazione delle sue difficili condizioni economico-sociali e del suo stato di incensuratezza. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito due motivi di doglianza, con il primo dei quali ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei delitti contestatigli ai capi 19 e 21 nella più lieve ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, nella specie da ritenersi configurabile stante la mancata individuazione del numero di transazioni effettuate e dei quantitativi di droga ceduti, così come delle specifiche modalità della condotta e del profitto ricavato, per l'effetto desumendosi che l'esclusione dell'invocata fattispecie sia avvenuta sulla scorta di argomentazioni approssimative e generiche. Risulterebbe, in particolare, erronea la decisione della Corte di appello per aver considerato solo il criterio della pluralità e reiterazione delle cessioni, senza tener conto di tutti gli altri parametri previsti dalla norma dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., oltre a un grave vizio motivazionale per essergli stato negato, con mera argomentazione di stile, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui sarebbe stato meritevole in ragione del suo stato di incensuratezza. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi di ricorso, con il primo dei quali ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione, per non essere stata riqualificata la condotta contestatagli nell'alveo dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, considerato che le cessioni di stupefacente a lui imputate, 4pienamente compatibili con un'attività di piccolo spaccio, avrebbero riguardato sempre minimi quantitativi di droga, senza peraltro che, nella maggior parte dei casi, vi fosse stata la materiale apprensione della sostanza alienata. Con la seconda doglianza l'[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio inflittogli, di cui lamenta l'eccessivo rigore, per essergli stata immotivatamente applicata una pena di gran lunga superiore rispetto al minimo edittale, da ritenersi sproporzionata rispetto all'effettivo disvalore della sua condotta. Soprattutto eccessivo sarebbe stato l'aumento disposto per la continuazione interna, tale da determinare una pena finale ingiustamente elevata, rispetto alla quale la diminuzione disposta da parte del giudice di secondo grado sarebbe stata del tutto irrisoria. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito tre motivi di doglianza, con il primo dei quali ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 contestatogli al capo 2), per essere stato fondato il riconoscimento della sua colpevolezza sulla sola scorta degli esiti delle immagini captate da un sistema di videosorveglianza, senza l'acquisizione di ulteriori riscontri investigativi, peraltro considerato che solo in due circostanze gli erano state sequestrate monodosi di sostanza stupefacente, irrilevanti ai fini della configurazione della sua responsabilità penale. Con la seconda censura il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla modalità con cui i giudici di merito gli avrebbero applicato la recidiva, facendo esclusivo riferimento alle precedenti condanne subite, senza l'esplicazione delle ragioni per le quali il delitto contestatogli avrebbe costituito l'espressione della sua maggiore pericolosità sociale. Con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al disposto diniego delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi, invece, applicabili, tenuto conto: della precarietà delle sue condizioni economiche, dell'esiguità dei quantitativi di droga presuntivamente ceduti, del difficile contesto sociale di provenienza, del suo corretto comportamento processuale. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi di censura, con il primo dei quali ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurazione delle ipotesi delittuose contestategli ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990, ritenendo che esse, in quanto fondate su un quadro accusatorio lacunoso e comunque riguardando solo cessioni di modici 5quantitativi di droga leggera, dovrebbero essere più correttamente qualificate ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito tre motivi di censura, con il primo dei quali ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del reato ascrittogli al capo 18 nella più lieve ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, da ritenersi configurabile in ragione della mancata individuazione del numero di transazioni effettuate - peraltro in un arco temporale limitato di soli due mesi - e dei quantitativi di stupefacente ceduti, così come delle specifiche modalità della condotta e del profitto ricavato, per l'effetto ritenendosi che l'esclusione dell'invocata fattispecie sia stata fondata su argomentazioni approssimative e generiche. Risulterebbe, in particolare, erronea la decisione della Corte territoriale per essere stata basata sul solo criterio della pluralità e reiterazione delle cessioni, senza tener conto di tutti gli altri parametri, da valutarsi globalmente, previsti dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Con la seconda doglianza il ricorrente ha eccepito violazione degli artt. 62- bis e 133 cod. pen., oltre a un grave vizio motivazionale per essergli stato negato, con argomentazione di stile, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui sarebbe stato meritevole. Con l'ultimo motivo, infine, il Messina ha lamentato l'illegittimità della motivazione con cui è stata disposta l'applicazione nei suoi confronti della recidiva, in quanto fondata sulla mera indicazione dei precedenti, senza esplicare le ragioni per cui il delitto contestatogli costituirebbe espressione concreta della sua maggiore pericolosità sociale. 10. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto quattro motivi di doglianza, con i primi due lamentando inosservanza o erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'avvenuto riconoscimento della sua responsabilità penale, per essere stata desunta, in ordine a numerosi episodi di cessione di sostanza stupefacente, in esito all'espletamento di un mero riconoscimento fotografico, senza il conforto di una perizia antropometrica che confermasse l'effettiva sua presenza sui luoghi - come invece richiesto dalla difesa con istanza erroneamente rigettata per tardività e superfluità dalla Corte territoriale -. Le risultanze visive, captate a notevole distanza e sovente di notte, non consentirebbero, infatti, di far ritenere accertato, in carenza di ogni ulteriore 6elemento di riscontro, che il [OSCURATO:PERSONA] stesse effettivamente espletando l'attività di pusher. Con la terza censura il ricorrente ha eccepito inosservanza o erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per essere stata erroneamente esclusa la sussumibilità delle condotte contestategli nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, a suo dire configurabile per non essere stato provato che le zone indicate in sentenza avessero costituito delle effettive piazze di spaccio. Con l'ultimo motivo, infine, il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto inosservanza o erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per non essergli state concesse le circostanze attenuanti generiche, di cui sarebbe stato meritevole, tenuto conto: del suo stato di incensuratezza, della sua giovane età, delle sue condizioni di vita e sociali, del suo corretto comportamento processuale, della circostanza di avere intrapreso un programma riabilitativo presso una comunità terapeutica. 11. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito tre motivi di ricorso, con il primo dei quali ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 contestatogli al capo 30), per non avere i giudici di appello reso adeguata motivazione circa le ragioni di ricorrenza della sua responsabilità penale, avendola fondata su argomentazioni illogiche ed espressive di un impianto accusatorio unicamente basato su deduzioni e interpretazioni, senza il conforto di riscontri adeguati. Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al disposto diniego delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi, invece, concedibili. Con l'ultima censura, infine, l'Alfieri ha lamentato l'illegittimità della motivazione con cui è stata disposta l'applicazione nei suoi confronti della recidiva, in quanto fondata sulla mera indicazione dei suoi precedenti, senza rappresentazione delle ragioni per cui il delitto contestatogli sarebbe espressione della sua maggiore pericolosità sociale. 12. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 13. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del suo ricorso. 7CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati, per cui gli stessi devono essere rigettati, mentre vanno dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. A tale proposito, deve, in primo luogo, essere osservato come le doglianze in questa sede proposte, nella maggior parte afferenti al disposto riconoscimento della penale responsabilità degli imputati in merito alle fattispecie delittuose loro rispettivamente ascritte, siano reiterative di censure già dedotte con l'atto di appello e motivatamente respinte dai giudici di secondo grado, conseguentemente rendendo i motivi privi di un adeguato confronto critico con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). In ogni modo, le stesse doglianze, laddove sindacano l'apparato motivazionale inerente all'accertamento della responsabilità degli imputati, afferiscono alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede di legittimità. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito di questo [OSCURATO:PERSONA] non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici 8arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). 3. Orbene, facendo richiamo agli indicati parametri valutativi, deve, in primo luogo, essere osservato come non siano consentite dalla previsione dell'art. 606 cod. proc. pen. le censure con cui [OSCURATO:PERSONA] (primi due motivi di ricorso), [OSCURATO:PERSONA] (prima censura), [OSCURATO:PERSONA] (prime due doglianze) e [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) hanno lamentato l'avvenuta erronea configurazione della loro responsabilità penale per i delitti ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 loro rispettivamente ascritti, ritenendo insufficienti i riscontri acquisiti a far ritenere comprovata l'intervenuta consumazione di tali condotte. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come tutte le doglianze indicate intendano solo ottenere una differente valutazione delle emergenze probatorie considerate dai giudici di secondo grado, auspicandone una rilettura non consentita in questo giudizio di legittimità. Le dedotte censure, in particolare, tendono per lo più a effettuare una non ammissibile diversa considerazione delle risultanze scaturite dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, rispetto a come interpretate, con apparato motivazionale privo di manifesta illogicità, da parte dei giudici di merito, in particolar modo lamentando come esse non siano sufficienti a comprovare l'avvenuta perpetrazione delle condotte criminose loro ascritte. Rispetto a tali censure, allora, il [OSCURATO:PERSONA] rileva come, invece, risultino argomentate, in maniera logica e congrua, le responsabilità dei suddetti ricorrenti, in quanto accertate all'esito di una lettura capillare delle diverse emergenze probatorie, che hanno consentito ai giudici di merito di 0 ritenere comprovata, con valutazione esente da ogni vizio, la responsabilità dei prevenuti rispetto alle singole ipotesi criminose loro ascritte. La Corte di merito ha adeguatamente vagliato tutte le indicate fattispecie, anche facendo richiamo alle congrue motivazioni rese da parte del primo giudice, giungendo in modo logico, e senza la ricorrenza di vizio alcuno, a far ritenere accertata l'avvenuta perpetrazione da parte degli imputati dei vari delitti ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 loro contestati. Le diverse considerazioni espresse dai ricorrenti ineriscono, come detto, solo ad un'antitetica valutazione degli elementi fattuali e delle emergenze probatorie acquisite in atti che, rispetto all'adeguatezza e congruenza delle valutazioni espresse dai giudici di merito, non possono essere oggetto di vaglio in questa sede di legittimità. 94. Non sono fondate, poi, le censure con cui [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo di ricorso), [OSCURATO:PERSONA] (terza doglianza), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (prima doglianza), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) e [OSCURATO:PERSONA] (terza doglianza) hanno lamentato la mancata riqualificazione delle condotte di cessione di sostanze stupefacenti loro rispettivamente contestate nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Per come in precedenza osservato, i ricorrenti hanno, in particolare, lamentato che la Corte territoriale avrebbe erroneamente motivato l'omessa configurazione dell'indicata fattispecie in ragione della mera applicazione del criterio della pluralità e sistematica reiterazione delle cessioni effettuate, senza tener conto di tutti gli altri parametri previsti dalla norma dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Ciò sarebbe, a loro dire, illogico, anche considerato come non vi sarebbe stato alcun accertamento del numero di transazioni effettuate, dei quantitativi di stupefacente ceduti, delle specifiche modalità di svolgimento delle condotte e dei profitti conseguentemente ricavati, invero del tutto compatibili con l'espletamento di un'attività di piccolo spaccio. A tale proposito, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover dare conto dell'indirizzo interpretativo espresso da questa Corte di legittimità per cui la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (cfr. Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706-01), sicché il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01). Tale orientamento non risulta, invero, superato dai principi espressi dalla sentenza Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01, per la quale la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, proprio perché l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. Le Sezioni Unite 10hanno ribadito, altresì, l'attualità dei principi espressi in altri suoi precedenti arresti (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668-01), per i quali la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. In ogni modo, superando definitivamente alcune letture particolarmente restrittive del disposto normativo, secondo cui il giudizio di lieve entità dovrebbe scaturire dal positivo apprezzamento di tutti gli elementi indicati dalla legge e andrebbe, quindi, escluso laddove anche uno soltanto degli stessi sia considerato negativo (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 1183 del 05/01/1999, Touria, Rv. 213321-01; Sez. 4, n. 10783 del 03/07/1991, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 188577-01), è stato ribadito che gli indici qualificanti necessitano di una valutazione globale, visto che il comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 li elenca in maniera indistinta, astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico, altresì considerato che la determinazione della lieve entità è condizionata proprio da una pluralità di elementi, in modo diverso da quanto avviene riguardo ad altre fattispecie (come, ad esempio, per quella di eccezionale rilevanza penale di cui all'art. 80, comma 2, del D.P.R. n. 309 del 1990, ove il singolo parametro ponderale è stato ritenuto di per sé sufficiente ad esprimere il maggiore disvalore del fatto). Tale lettura risponde, del resto, alla ratio sottesa all'introduzione della fattispecie di lieve entità, consistente nel rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato del fenomeno criminale a cui si rivolge. Proprio in ragione della necessaria valutazione complessiva, gli indici elencati dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 non possono essere utilizzati dal giudice alternativamente, -4" riconoscendo od escludendo la lieve entità del fatto puízhe-ju presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Tali indici, parimenti, non debbono tutti indistintamente avere segno positivo al fine della riconducibilità del fatto al comma 5 dell'art. 73. E', difatti, possibile che tra tali indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultino prima facie contraddittorie in tal senso, come invero già sostenuto in passato (cfr., ad esempio: Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Bondi, Rv. 191643-01; Sez. 6, n. 167 del 23/01/1992, Chorki, Rv. 189462-01). All'esito della valutazione 11globale di tutti gli indici, però, può accadere che uno di essi assuma in concreto valore assorbente, e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto degli altri. In definitiva, è necessario che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. Tutto ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, allora, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stato posto in rilievo il dato di preponderante rilevanza della sistematicità e non episodicità con cui le operazioni di cessione erano state effettuate da parte dei vari imputati, con modalità esecutive tali da garantire l'espletamento di una elevatissima pluralità di cessioni che, pur riguardando minimi quantitativi di stupefacente, erano di una frequenza tale da consentire agli acquirenti di potersi rifornire continuativamente della droga in quello specifico contesto territoriale. Per la Corte di appello, cioè, non era in atto un'attività di cessione meramente episodica e non occasionale, bensì un sistema operativo che, potendo contare su una provvista continua di stupefacente, consentiva una pressoché ininterrotta attività di spaccio in quei luoghi. Alla stregua dell'indicata motivazione, allora, può senz'altro ritenersi che i giudici di merito abbiano valutato tutti i dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi (sistematicità e non occasionalità dell'espletamento di un'intensa attività di spaccio) cui ha attribuito una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività. zÀ2 4.1. E', invece, la censura con cui [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) ha richiesto di riqualificare ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 le condotte a lui contestate, in quanto del tutto generica e immotivata, senza indicazione adeguata delle ragioni per cui, nella specie, potrebbero essere applicati i parametri previsti dalla suddetta norma. 5. Con riferimento, quindi, alla comune doglianza espressa da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al mancato riconoscimento in loro favore delle circostanze attenuanti generiche, il 12Collegio rileva come la motivazione resa dalla Corte territoriale, nell'esaminare specificamente ogni singola posizione, ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare in loro favore il riconoscimento dell'istituto ex art. 62-bis cod. pen., precisando, con argomentazioni puntuali e logiche, i motivi di esclusione di tale beneficio. Trattasi di motivazione che non palesa vizi logici e che si pone in coerenza con le emergenze processuali acquisite, non essendo, pertanto, censurabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241-01). 6. Sono, poi, inammissibili le doglianze con cui [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo di ricorso), [OSCURATO:PERSONA] (terza censura) e [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo) hanno lamentato carenza di motivazione in ordine ai motivi dell'avvenuta configurazione nei loro confronti della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, per non essere state correttamente indicate le ragioni per le quali dalle condotte loro rispettivamente contestate sia possibile evincere la ricorrenza di una loro maggiore pericolosità sociale. 13Trattasi, invero, di censure aspecifiche, rappresentative solo degli aspetti giuridici che rilevano ai fini della contestazione della recidiva, senza indicazione adeguata delle argomentazioni fattuali espressamente idonee a giustificare l'esclusione della recidiva. Gli indicati motivi non si confrontano con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata che, in maniera sufficientemente lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, ha fornito adeguata risposta all'invocazione di esclusione della recidiva, evidenziando come le immediate ricadute nel reato da parte del Messina - già sottoposto a condanne specifiche nonché autore, in circa due mesi di osservazione, di circa 130 condotte di cessione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia - dell'[OSCURATO:PERSONA] - gravato da numerosi precedenti, di cui tre per delitti di droga - e del [OSCURATO:PERSONA] - già sottoposto a numerose condanne, di cui ben dieci per precedenti specifici - siano sintomatiche della propensione degli imputati a delinquere e della loro perdurante inclinazione alla commissione di delitti in materia di stupefacenti, in tal maniera dimostrando, in ragione dei parametri valutativi previsti dall'art. 133 cod. pen., una loro ancor più allarmante pericolosità sociale. Si tratta, pertanto, di una motivazione del tutto adeguata e logica, pienamente conforme ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale dei prevenuti dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01). 7. E', infine, inammissibile la doglianza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato l'eccessivo aumento di pena disposto per la continuazione relativamente al delitto contestatogli al capo 10), in quanto dedotta in maniera generica e aspecifica, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione con cui la Corte territoriale ha giustificato tale incremento, facendo richiamo, in maniera logica e congrua, alla considerevole entità dell'attività illecita svolta da parte dell'imputato. Stesso giudizio di inammissibilità deve essere espresso pure con riferimento alla censura con cui [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato l'eccessiva entità del 14trattamento sanzionatorio inflittogli, per essergli stata immotivatamente applicata una pena di gran lunga superiore rispetto al minimo edittale, quale conseguenza dello sproporzionato aumento di pena disposto per la continuazione interna. La dedotta doglianza appare, infatti, del tutto generica e aspecifica, nonché contraddetta dalla logicità e adeguatezza con cui la Corte di appello, sia pur in maniera implicita, ha evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto la congruità della sanzione applicata, osservando come essa si conformi alla concreta gravità dei fatti, avendo il prevenuto realizzato un enorme numero di cessioni di stupefacente. L'indicata motivazione prevede, pertanto, un indubbio - per quanto implicito - riferimento alla norma dell'art. 133 cod. pen., dei cui parametri è evidente che il giudice di secondo grado abbia correttamente tenuto conto ai fini dell'effettuazione della sua valutazione. Si tratta, dunque, di una motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum della sentenza, non può in questa sede essere censurata. 8. Ne consegue, in conclusione, il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. P.Q.M